| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 404 |  
| Regolamento  recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di  collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  per  la presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli studi di settore;  Visto  l'articolo  16  del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi  emanati  in  attuazione  dell'articolo  3 della legge 23 dicembre   1996,   n.   662,  resta  ferma  la  disposizione  di  cui all'articolo  3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto  l'articolo  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  il  quale  stabilisce  che gli atti, dati e documenti formati  dalla  pubblica  amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;  Visto  l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale  prescrive  che  i  soggetti  che  intraprendono l'esercizio di un'impresa,  arte  o  professione  nel  territorio dello Stato devono farne  dichiarazione in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;  Visto  l'articolo  10  del  decreto  del  Ministro delle finanze 29 novembre  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 335 del 30 novembre  1978,  il  quale  disciplina  gli  adempimenti  formali dei soggetti che forniscono o utilizzano i documenti fiscali;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.  442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998, concernente  modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono  trasferiti  i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del  1999,  il  quale  prevede  che  il  direttore dell'Agenzia delle entrate   rappresenta   e   dirige  la  medesima,  emanando  tutti  i provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  ad  altri organi, nonche' l'articolo  73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabilite le date a decorrere  dalle  quali  le  funzioni  svolte  dal  Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie;  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale  sono  state  disciplinate,  tra l'altro, le modalita' di avvio delle  agenzie  fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;  Atteso  che  occorre  proseguire  nell'opera  di  semplificazione e razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente ed a  tal  fine prevedere la trasmissione telematica delle dichiarazioni prescritte   dall'articolo   35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  la possibilita' di utilizzare  il  servizio  telematico per l'invio di documenti, atti e istanze  all'Agenzia  delle entrate e per fruire di ulteriori servizi con le stesse modalita';  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
                                E m a n a
                        il seguente regolamento:                               Art. 1. Presentazione,   trasmissione   e  ricezione  di  documenti  mediante                         servizio telematico
    1. Nel testo del presente regolamento si intende:    a)  per  decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni, concernente modalita' per la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;    b)  per  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.  2. I  soggetti  di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis  e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  inizio,  variazione  e cessazione  attivita'  previste  dall'articolo  2, nonche' documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi  ovvero  ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti   fiscali,   avvalendosi  del  servizio  di  collegamento telematico   con   l'Agenzia   delle   entrate,compreso  il  servizio telematico   Internet,   secondo   le   modalita'   previste  per  le dichiarazioni  annuali  e  definite  dal  decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.  3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2;  gli  adempimenti  relativi  alla  fornitura  ed  all'utilizzo  di documenti  fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalita' indicate dall'articolo 3.  4.  Con  successivi  provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  possono  essere  individuate altre tipologie di documenti da trasmettere  e  di  servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate. 
                                         Avvertenza:
                Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.
            Note all'art. 1:              - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 3, commi 2,          2-bis,   2-ter  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, "Regolamento recante          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle          attivita'  produttive  e  all'imposta sul valore aggiunto",          come  modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente          della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.              "2.  La  dichiarazione  e' presentata in via telematica          all'amministrazione  finanziaria, direttamente o tramite un          incaricato  indicato  al  comma  3,  dalle  societa' di cui          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, con capitale          sociale  superiore  a  5  miliardi  di  lire al termine del          periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a          quello  in  cui  deve  essere  effettuata  la  trasmissione          telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello          stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi          di  lire  al  termine  del menzionato periodo di imposta. I          soggetti  incaricati  di cui al comma 3, trasmettono in via          telematica  le  dichiarazioni.  La  disposizione  di cui al          primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di          dipendenti  non  inferiore a 50. Il collegamento telematico          con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una          societa'  o  ente  possiede  i  requisiti  di  cui al comma          precedente,  la trasmissione telematica delle dichiarazioni          di  soggetti  appartenenti al gruppo puo' essere effettuata          da  uno  o  piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in          possesso   dei   menzionati   requisiti.   Si   considerano          appartenenti  al gruppo l'ente o la societa' controllante e          le  societa'  da questi controllate come definite dall'art.          43-ter,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.              2-ter.  La  dichiarazione puo' essere presentata in via          telematica  direttamente  da contribuenti diversi da quelli          indicati nei commi 2 e 2-bis.              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle          stesse:                a)    gli    iscritti    negli   albi   dei   dottori          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e          dei consulenti del lavoro;                b)  i  soggetti  iscritti  alla data del 30 settembre          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la          subcategoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o          diploma di ragioneria;                c)   le   associazioni  sindacali  di  categoria  tra          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a          minoranze etnico-linguistiche;                d)  i centri autorizzati di assistenza fiscale per le          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;                e)  gli  altri incaricati individuati con decreto del          Ministro delle finanze".              - Il  decreto  ministeriale  31 luglio 1998, emanato ai          sensi  dell'art.  12,  comma 11, del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, disciplina          le  modalita'  di tecniche di trasmissione telematica delle          dichiarazioni.
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    1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' sostituito dal seguente:  "Art.  35  (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di  inizio,  variazione  e  cessazione attivita). - 1. I soggetti che intraprendono  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o  professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono  farne  dichiarazione  entro trenta giorni ad uno degli uffici locali  dell'Agenzia  delle  entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta   sul   valore   aggiunto  della  medesima  Agenzia;  la dichiarazione  e'  redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli  approvati  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  L'ufficio  attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.  che  restera'  invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio  fiscale  fino al momento della cessazione dell'attivita' e che   deve  essere  indicato  nelle  dichiarazioni,  nella  home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.  2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:    a)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di  nascita,  il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;    b)  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o  in  mancanza  quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il  codice  fiscale  per  almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;    c)  per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;    d)  il  tipo  e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di sedi secondarie, filiali, stabilimenti,  succursali,  negozi,  depositi  e simili, il luogo o i luoghi  in  cui  sono  tenuti  e  conservati  i libri, i registri, le scritture  e  i  documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;    e)   per   i   soggetti   che  svolgono  attivita'  di  commercio elettronico,  l'indirizzo  del  sito  web  ed  i  dati identificativi dell'internet service provider;    f)  ogni  altro  elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati   che   l'Agenzia   delle  entrate  e'  in  grado  di  acquisire autonomamente.  3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o  di  cessazione  dell'attivita',  il contribuente deve entro trenta giorni  farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate. Se la variazione comporta il trasferimento  del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno  successivo  alla  data  in  cui  si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali  che  comportano  l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione  e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.  4.   In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  il  termine  per  la presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3 decorre dalla data  di  ultimazione  delle  operazioni  relative  alla liquidazione dell'azienda,  per  le quali rimangono ferme le disposizioni relative al   versamento   dell'imposta,   alla  fatturazione,  registrazione, liquidazione  e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi   conto   anche  dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n.  5) dell'articolo  2,  da  determinare  computando  anche  le  operazioni indicate  nell'ultimo  comma  dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.  5. I  soggetti  che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d'affari che comporti  l'applicazione  di  disposizioni  speciali ad esso connesse concernenti  l'osservanza  di  adempimenti  o  di criteri speciali di determinazione  dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare  la  disciplina  stabilita  in relazione al volume d'affari dichiarato.  6. Le  dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in  via  telematica  secondo  le  disposizioni  di  cui ai commi 10 e seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,  direttamente ad uno degli uffici  di  cui  al  comma  1.  Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa,  essere  inoltrate  in  unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del    soggetto    dichiarante   mediante   allegazione   di   idonea documentazione;  in  tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.  7. L'ufficio  rilascia  o  invia  al  contribuente  certificato  di attribuzione   della   partita   IVA  o  dell'avvenuta  variazione  o cessazione   dell'attivita'  e  nel  caso  di  presentazione  diretta consegna  la  copia  della  dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.  8. I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro delle imprese ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e amministrative  (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia di istituzione del registro delle  imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni   di   cui   al   presente   articolo   presentando  le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette  i  dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate e rilascia  apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di   inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle  imprese comunica  al  contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.  9. Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere  stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio,   variazione   e   cessazione   attivita'   sono   presentate esclusivamente  all'ufficio  del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.  10. Le  dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate  in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i  soggetti  di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998;  in  tal  caso  si considerano  presentate  nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle  entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera  concluso  nel  giorno in cui e' completata la ricezione da parte  dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni  e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.  11. I  soggetti  incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998, restituiscono   al   contribuente   una   copia  della  dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica  e  rilasciano  la  certificazione restituita dall'Agenzia delle  entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di   inizio  attivita',  il  numero  di  partita  IVA  attribuito  al contribuente.  12. In  caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si  applicano  ai  fini  della  sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo  1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.  13. I  soggetti  di  cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  incaricati  della predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.  14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni   previste  per  la  conservazione  delle  dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.  15. Le  modalita'  tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni   previste   dal   presente  articolo  ed  i  tempi  di attivazione  del  servizio  di trasmissione telematica sono stabiliti con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.". 
                                         Note all'art. 2:              - Si  trascrive il testo vigente degli articoli 7 (come          modificato  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della          Repubblica  16 settembre  1996, n. 559) e 9 del decreto del          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,          recante  il  regolamento  di  attuazione del registro delle          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.              "Art.  7  (Registro  delle  imprese).  - 1. Il registro          delle  imprese,  tenuto  secondo  il  modello approvato con          decreto  del Ministero dell'industria, e' unico e comprende          le sezioni speciali.              2. Nel registro delle imprese sono iscritti:                a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:                  1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice          civile;                  2)  le  societa'  di  cui  all'art. 2200 del codice          civile;                  3)  i  consorzi  di  cui  all'art.  2612 del codice          civile  e  le  societa' consortili di cui all'art. 2615-ter          del codice civile;                  4)  i  gruppi europei di interesse economico di cui          al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;                  5)   gli   enti  pubblici  che  hanno  per  oggetto          esclusivo  o  principale  un'attivita'  commerciale, di cui          all'art. 2201 del codice civile;                  6)   le  societa'  che  sono  soggette  alla  legge          italiana  ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995,          n. 218;                  7)  gli  imprenditori agricoli di cui all'art. 2135          del codice civile;                  8)  i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del          codice civile;                  9)  le  societa'  semplici di cui all'art. 2251 del          codice civile;                b) gli atti previsti dalla legge.              3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma          2  sono  iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del          registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti          nella  sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli          partecipanti   alle   comunioni  tacite  familiari  di  cui          all'art.  230-bis,  ultimo  comma,  del codice civile, sono          iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei          piccoli   imprenditori   o  in  quella  degli  imprenditori          agricoli.              4.  Le  persone  fisiche,  le  societa'  e  i  consorzi          iscritti  negli  albi  di  cui alla legge 8 agosto 1985, n.          443,  sono  altresi'  annotati in apposita sezione speciale          per le imprese artigiane.              5.  La  bollatura  e  la  numerazione dei libri e delle          scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del          codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a          fini  di  mera  ricognizione  dell'avvenuta  formalita'. La          bollatura   e  la  numerazione  eseguite  dal  notaio  sono          comunicate   all'ufficio   entro  il  mese  successivo.  La          numerazione   di   ogni  libro  o  scrittura  contabile  e'          progressiva  per  ciascun  imprenditore  ad  eccezione  dei          libri-giornale   sezionali   per  i  quali  ogni  libro  ha          numerazione separata e progressiva.              6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e'          annuale   e  progressiva,  e  comprende  anche  le  sezioni          speciali".              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed          amministrative (REA).              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi          professionali;                b)  gli  imprenditori  con sede principale all'estero          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello          approvato dal Ministro".              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 della legge          29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  norme  in materia di          riordino  delle camere di commercio, industria, artigianato          e  agricoltura  e l'istituzione del registro delle imprese,          come  modificato  dal  decreto dell'art. 15 del decreto del          Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558:              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal          presidente del tribunale del capoluogo di provincia".              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un          dirigente della camera di commercio.              L'atto  di  nomina del conservatore e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale.              4. (Abrogato).              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre          agli effetti previsti dalle leggi speciali.              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio          nazionale.              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre          1934, n. 2011, e successive modificazioni.              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge,  sono  stabilite le norme di attuazione del presente          articolo che dovranno prevedere in particolare:                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e          successive modificazioni;                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;                c) particolari procedure agevolative e semplificative          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi          di oneri a carico delle imprese;                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti          a carico delle imprese.              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo          previsto per le ditte individuali.              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.          2011, e successive modificazioni.              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro          delle imprese.              12.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10,          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del          regolamento di cui al comma 8.              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".              - Per  il  riferimento  all'art. 3, commi 2-bis e 3 del          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.          322, si veda la nota all'art. 1.              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998, n. 322          "Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e          all'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art.          1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre          1999, n. 542 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della          Repubblica 10 marzo 2000, n. 100:              "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni          in  materia  di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a          pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati          con  decreto  dirigenziale,  da  pubblicare  nella Gazzetta          Ufficiale  entro  il  15 febbraio  e  da  utilizzare per le          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione          relative  all'anno  precedente  ovvero,  in caso di periodo          d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo          d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre dell'anno          precedente   a   quello  di  approvazione.  Il  decreto  di          approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti          d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1, e dei modelli di          dichiarazione  di  cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del          decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, e' pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 ottobre dell'anno          precedente  a  quello in cui i modelli stessi devono essere          utilizzati.              2.  I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in          formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via          telematica.  I  modelli cartacei necessari per la redazione          delle  dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche non          obbligate  alla  tenuta  delle  scritture contabili possono          essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.          Con  decreto  dirigenziale  possono  essere stabilite altre          modalita'  di  distribuzione o di invio al contribuente dei          modelli di dichiarazione e di altri stampati.              3.   La   dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza          legale   o   negoziale.   La   nullita'  e'  sanata  se  il          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio          delle entrate territorialmente competente.              4.  La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio          delle entrate territorialmente competente.              5.   La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,          presso   i   quali   esiste  un  organo  di  controllo,  e'          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui          all'art.  9,  comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre          1997, n. 471, e successive modificazioni.              6.  In caso di presentazione della dichiarazione in via          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
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    1.  Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti  autorizzati  ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica   all'Agenzia  delle  entrate,  entro  la  fine  del  mese successivo  ad  ogni  trimestre  solare,  direttamente  o  tramite  i soggetti  incaricati  di  cui  all'articolo  3,  commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322 del 1998, i dati relativi  alle  forniture  effettuate  nel  trimestre  precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.  2.  Fino  al  momento  della trasmissione o della comunicazione dei dati  relativi  a  ciascuna  fornitura  ai  soggetti incaricati della trasmissione  telematica,  i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti  di  cui  al  comma  1,  anteriormente  alla  consegna degli stampati,  in  un  registro  delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle  entrate  e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.  3.  Le  modalita' tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed  i  tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti  di  cui  al  comma  1  sono stabiliti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
                                         Nota all'art. 3:              -  Per  il riferimento all'art. 3, commi 2-bis e 3, del          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.          322, si veda la nota all'art. 1.
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|   |                                 Art. 4.                     Comunicazione delle opzioni
    1. Nell'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle  opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Nel  caso  di  esonero  dall'obbligo  di  presentazione  della dichiarazione   annuale,  la  scelta  e'  comunicata  con  le  stesse modalita'   ed   i   termini  previsti  per  la  presentazione  della dichiarazione   dei  redditi  utilizzando  la  specifica  modulistica relativa   alla   dichiarazione   annuale   dell'imposta  sul  valore aggiunto.". 
                                         Nota all'art. 4:              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,          regolamento  recante norme per il riordino della disciplina          delle  opzioni  in materia di imposta sul valore aggiunto e          di imposte dirette, come modificato dal presente decreto:              "Art.   2   (Obbligo   di   comunicazione).   -  1.  Il          contribuente  e'  obbligato  a  comunicare l'opzione di cui          all'art.   1  nella  prima  dichiarazione  annuale  IVA  da          presentare successivamente alla scelta operata.              2.  Nel  caso  di esonero dall'obbligo di presentazione          della dichiarazione annuale, la scelta e' comunicata con le          stesse modalita' ed i termini previsti per la presentazione          della  dichiarazione  dei  redditi utilizzando la specifica          modulistica    relativa    alla    dichiarazione    annuale          dell'imposta sul valore aggiunto.              3.  Resta  ferma  la validita' dell'opzione anche nelle          ipotesi  di  omessa,  tardiva  o  irregolare comunicazione,          sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.".
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|   |                                 Art. 5.         Registrazione telematica dei contratti di locazione
    1. I  soggetti  obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 aprile  1986,  n. 131, possono registrare i contratti di locazione per  via  telematica  avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata  capacita'  tecnica  economica  e  finanziaria, ovvero degli incaricati  della  trasmissione  telematica  di  cui  all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.  2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia   delle   entrate   con   le   modalita'   previste  dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate di cui al comma 4.  3. I   soggetti  obbligati  alla  registrazione  dei  contratti  di locazione in possesso di almeno cento unita' immobiliari, sono tenuti ad  adottare  la  procedura  di registrazione telematica degli stessi direttamente  oppure  tramite  i  soggetti  delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.  4. Le  modalita'  di  registrazione  telematica  dei  contratti  di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                                         Note all'art. 5:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del decreto del          Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, testo          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro:              "Art.   10   (Soggetti   obbligati   a   richiedere  la          registrazione).   -   1. Sono  obbligati  a  richiedere  la          registrazione:                a) le  parti  contraenti per le scritture private non          autenticate,  per  i  contratti  verbali  e  per  gli  atti          pubblici   e   privati   formati   all'estero   nonche'   i          rappresentanti delle societa' e enti esteri, ovvero uno dei          soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o          ente, per le operazioni di cui all'art. 4;                b) i  notai,  gli ufficiali giudiziari, i segretari o          delegati   della   pubblica  amministrazione  e  gli  altri          pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o          autenticati;                c) i  cancellieri  e  i  segretari per le sentenze, i          decreti  e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla          cui  formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro          funzioni;                d) gli  impiegati  dell'amministrazione finanziaria e          gli  appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli          atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.".              -  Per  il  riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto          del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si          veda la nota all'art. 1.
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|   |                                 Art. 6.                  Disposizioni finali e transitorie
    1. I  soggetti  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento   gia'  svolgevano  attivita'  di  commercio  elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella   dichiarazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa all'anno 2000.  2. Le  disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal  centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  A  decorrere  dalla  stessa  data,  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:    a) nell'articolo  10  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 29 novembre  1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;    b) nell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
                                 CIAMPI
                                    Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e                                     delle finanze                                  Stanca,  Ministro per l'innovazione                                     e la tecnologia Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32 
                                         Note all'art. 6:              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto          ministeriale   29 novembre   1978,   recante  le  norme  di          attuazione   delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del          Presidente   della   Repubblica  6 ottobre  1978,  n.  627,          concernente  l'introduzione  dell'obbligo  di emissione del          documento  di  accompagnamento  dei  beni  viaggianti, come          modificato dal presente decreto:              "Art.  10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati). -          A  partire  dal  1 gennaio 1980, i documenti previsti dagli          articoli  1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica          6 ottobre  1978,  n.  627, devono essere emessi utilizzando          appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal          Ministero  delle  finanze  con  numerazione progressiva per          documento  anche  con  l'adozione di prefissi alfabetici di          serie.              La  fornitura degli stampati e' effettuata direttamente          dalle   tipografie   autorizzate   ovvero   da  rivenditori          autorizzati  dal competente ufficio dell'imposta sul valore          aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore          o dell'acquirente rivenditore".              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,          regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione delle          scritture  contabili,  come  modificato dall'art. 4 decreto          legislativo   2 settembre  1997,  n.  313  e  dal  presente          decreto:              "Art. 6 (Adempimenti in materia di I.V.A.). - 1. Per le          fatture  emesse  nel corso del mese, di importo inferiore a          lire  trecentomila  puo'  essere annotato con riferimento a          tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma,          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,   n.   633,   in  luogo  di  ciascuna,  un  documento          riepilogativo  nel  quale  devono  essere indicati i numeri          delle  fatture  cui  si  riferisce, l'ammontare complessivo          imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare dell'imposta,          distinti secondo l'aliquota applicata.              2.   Il   differimento  del  momento  di  effettuazione          dell'operazione  prevista  nell'art.  6,  quinto comma, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, riguarda solo le operazioni imponibili.              3.  Il  registro  di  prima nota di cui al quarto comma          dell'art.  24  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le          operazioni  effettuate  nel  luogo  in  cui  e'  esercitata          l'attivita'  di  vendita,  e'  rilasciato lo scontrino o la          ricevuta fiscale.              4.   Le  operazioni  per  le  quali  e'  rilasciato  lo          scontrino  fiscale,  effettuate  in  ciascun  mese  solare,          possono  essere  annotate,  con  unica  registrazione.  nel          registro  previsto  dall'art. 24 del decreto del Presidente          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno          quindici  del  mese successivo, con allegazione al registro          stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.              5. (Comma abrogato).              6.   Per   le   fatture  relative  ai  beni  e  servizi          acquistati,  di importo inferiore a lire trecentomila, puo'          essere  annotato,  entro  il  termine di cui al comma 5, in          luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel          quale  devono  essere  indicati  i  numeri,  attribuiti dal          destinatario,  delle  fatture cui si riferisce, l'ammontare          imponibile   complessivo  delle  operazioni  e  l'ammontare          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.              7.  Non  sussiste,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore          aggiunto,  l'obbligo  di  annotare le fatture e le bollette          doganali  relative  ad acquisti ed importazioni per i quali          ricorrono  le  condizioni  di  indetraibilita' dell'imposta          stabilite  dal  secondo  comma dell'art. 19 del decreto del          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.              8. (Comma abrogato).              9.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          regolamento  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633:                a) art. 23, quarto comma;                b) art. 24, primo comma, terzo periodo;                c) art. 25, primo e quarto comma.              10.  Dalla  stessa  data e' altresi' abrogato l'art. 1,          quarto  comma,  secondo  periodo,  del decreto del Ministro          delle  finanze  23 marzo  1983,  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983".
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