| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 379 |  
| Ripubblicazione  del  testo  del  decreto  del  Presidente della Repubblica   6   giugno   2001,   n.   379,   recante:  "Disposizioni regolamentari  in  materia  edilizia. (Testo C)". (Decreto pubblicato nel  supplemento  ordinario  n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). |  
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                             Art. 1 (L)                       Ambito di applicazione  |  
|   |                               Art. 2 (L)            Competenze delle regioni e degli enti locali  |  
|   |                               Art. 3 (L)                Definizioni degli interventi edilizi  |  
|   |                               Art. 4 (L)                    Regolamenti edilizi comunali  |  
|   |                               Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 dicembre  1993,  n.  493;  art. 220, regio decreto 27 luglio                           1934, n. 1265)
    1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,   provvedono,   anche   mediante  esercizio  in  forma associata  delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto legislativo    18 agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento, disarticolazione,  soppressione  di uffici o organi gia' esistenti, a costituire  un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura  tutti  i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione e, ove occorra,  le  altre  amministrazioni  tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento  edilizio  oggetto  della  richiesta di  permesso o di                    denuncia di inizio attivita'.               2. Tale ufficio provvede in particolare:    a)  alla  ricezione  delle  denunce  di  inizio attivita' e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di  assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38        e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante  predisposizione  di  un  archivio  informatico contenente i necessari  elementi  normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso  gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni                         utili disponibili;    c)  all'adozione,  nelle  medesime  materie, dei provvedimenti in tema  di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia  interesse  ai  sensi  dell'articolo 22  e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;    d)  al  rilascio  dei  permessi  di costruire, dei certificati di agibilita',  nonche'  delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere urbanistico,  paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo  comunque  rilevanti  ai fini degli interventi di trasformazione                      edilizia del territorio;    e)  alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione comunale, il privato  e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento   edilizio   oggetto   dell'istanza  o  denuncia,  con particolare  riferimento  agli  adempimenti connessi all'applicazione                   della parte II del testo unico.  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di  agibilita',  l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,      ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:    a) il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non  possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma                                 1;    b) il  parere  dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al                rispetto della normativa antincendio.  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini dell'acquisizione,  anche  mediante  conferenza  di  servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,  n.  241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai  fini  della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di              detti assensi rientrano, in particolare:    a)  le  autorizzazioni  e  certificazioni  del competente ufficio tecnico  della  regione,  per  le costruzioni in zone sismiche di cui                     agli articoli 61, 94 e 62;    b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per le costruzioni nelle  zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a   stabilimenti   militari,   di  cui  all'articolo 16  della  legge                      24 dicembre 1976, n. 898;    c)  l'autorizzazione  del direttore della circoscrizione doganale in  caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto                legislativo 8 novembre 1990, n. 374;    d)  l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su  terreni  confinanti  con il demanio marittimo, ai sensi e per gli       effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;    e)  gli  atti  di  assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi  edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23,  24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando  che,  in  caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi  dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;    f)  il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui  vi  sia  stato  l'adeguamento  al  piano comprensoriale previsto dall'articolo 5  della  stessa  legge, per l'attivita' edilizia nella laguna  veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;    g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di assetti e                       vincoli idrogeologici;    h)  gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie, ferroviarie,                      portuali ed aeroportuali;    i)    il    nulla-osta   dell'autorita'   competente   ai   sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree                         naturali protette.  |  
|   |                               Art. 6 (L)                      Attivita' edilizia libera  |  
|   |                               Art. 7 (L)         Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni  |  
|   |  Art. 8 (L)          Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali  |  
|   |  Art. 9 (L)     Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica  |  
|   |                               Art. 10 (L)
             Interventi subordinati a permesso di costruire  |  
|   |  Art. 11 (L)              Caratteristiche del permesso di costruire  |  
|   |  Art. 12 (L)        Presupposti per il rilascio del permesso di costruire  |  
|   |                               Art. 13 (L)          Competenza al rilascio del permesso di costruire  |  
|   |                               Art. 14 (L)     Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici  |  
|   |                               Art. 15 (R) Efficacia  temporale  e  decadenza  del  permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,                     n. 1150, art. 31, comma 11)
    1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.  2.  Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un  anno  dal  rilascio  del  titolo; quello di ultimazione, entro il quale  l'opera  deve  essere  completata non puo' superare i tre anni dall'inizio  dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con  provvedimento  motivato,  per  fatti  sopravvenuti estranei alla volonta'  del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade   di   diritto   per   la  parte  non  eseguita,  tranne  che, anteriormente  alla  scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo'  essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle sue particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive,  ovvero  quando si tratti  di  opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.  3.  La  realizzazione  della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere  ancora  da  eseguire,  salvo  che  le stesse non rientrino tra quelle  realizzabili  mediante  denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22.  Si  procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.  4.  Il  permesso  decade  con  l'entrata  in vigore di contrastanti previsioni  urbanistiche,  salvo  che  i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.  |  
|   |                               Art. 16 (L)        Contributo per il rilascio del permesso di costruire  |  
|   |                               Art. 17 (L)          Riduzione o esonero dal contributo di costruzione  |  
|   |                               Art. 18 (L)                          Convenzione-tipo  |  
|   |                               Art. 19 (L) Contributo  di  costruzione  per  opere o impianti non destinati alla                              residenza  |  
|   |                               Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con         modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
    1.   La   domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire, sottoscritta    da    uno   dei   soggetti   legittimati   ai   sensi dell'articolo 11,  va  presentata  allo  sportello unico corredata da un'attestazione   concernente  il  titolo  di  legittimazione,  dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano  i  presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II,   nonche'  da  un'autocertificazione  circa  la  conformita'  del progetto  alle  norme  igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi  interventi  di  edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine     a    tale    conformita'    non    comporti    valutazioni tecnico-discrezionali.  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo  del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4  e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame  delle  domande  si  svolge  secondo  l'ordine cronologico di presentazione.  3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda, il responsabile   del   procedimento   cura  l'istruttoria,  acquisisce, avvalendosi  dello  sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente e,  valutata  la  conformita'  del  progetto  alla normativa vigente, formula  una  proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,  con  la  qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.  4.  Il  responsabile  del procedimento, qualora ritenga che ai fini del  rilascio  del  permesso  di  costruire  sia necessario apportare modifiche  di  modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello  stesso  termine  di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone  le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di  modifica  entro  il  termine  fissato  e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La  richiesta  di  cui  al  presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti che integrino o completino la documentazione presentata e  che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa  non  possa  acquisire  autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia  a  decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.  6.    Nell'ipotesi    in   cui,   ai   fini   della   realizzazione dell'intervento,  sia  necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,  di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di cui all'articolo 5,  comma  3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater   della   legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,   si   applica   l'articolo 25   del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.  7.  Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello unico provvede a notificare   all'interessato,   e'   adottato  dal  dirigente  o  dal responsabile  dell'ufficio,  entro  quindici giorni dalla proposta di cui  al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al  comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'albo  pretorio.  Gli estremi  del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso  il  cantiere,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.  8.  I  termini  di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con  piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del procedimento.  9.  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.  10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al  procedimento  per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli   strumenti   urbanistici,  a  seguito  dell'approvazione  della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.  |  
|   |                               Art. 21 (R)
  Intervento  sostitutivo  regionale  (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,  art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge                      4 dicembre 1993, n. 493)
    1.   In   caso  di  mancata  adozione,  entro  i  termini  previsti dall'articolo 20,  del  provvedimento conclusivo del procedimento per il  rilascio  del permesso di costruire, l'interessato puo', con atto notificato   o   trasmesso   in  piego  raccomandato  con  avviso  di ricevimento,  richiedere  allo  sportello unico che il dirigente o il responsabile  dell'ufficio  di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici  giorni  dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data  notizia  al  sindaco  a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.  2.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma 1, l'interessato  puo'  inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente  organo  regionale,  il  quale,  nei  successivi  quindici giorni,  nomina  un  commissario  ad acta che provvede nel termine di sessanta  giorni.  Trascorso  inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla  domanda  di  intervento  sostitutivo  si  intende  formato  il silenzio-rifiuto.  |  
|   |                               Art. 22 (L)        Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'  |  
|   |                               Art. 23 (R) Disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita' (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto  1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis,  9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,                               n. 669)
    1.  Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la   denuncia   di  inizio  attivita',  almeno  trenta  giorni  prima dell'effettivo  inizio  dei  lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata relazione a firma di un progettista  abilitato  e  dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri  la  conformita'  delle  opere  da realizzare agli strumenti urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'   il   rispetto   delle   norme  di  sicurezza  e  di  quelle igienico-sanitarie.  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto, l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di assenso eventualmente necessari.  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato l'ordine  motivato  di  non  effettuare il previsto intervento, e, in caso  di  falsa  attestazione  del  professionista abilitato, informa l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio di  attivita',  con  le  modifiche  o  le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.  |  
|   |                               Art. 24 (L)                      Certificato di agibilita'  |  
|   |                               Art. 25 (R) Procedimento  di  rilascio del certificato di agibilita' (decreto del Presidente  della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre                   1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
    1.  Entro  quindici  giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,  il  soggetto  di  cui  all'articolo 24, comma 3, e' tenuto  a  presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:    a) richiesta  di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso  richiedente  il  certificato  di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;    b) dichiarazione   sottoscritta   dallo   stesso  richiedente  il certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;    c) dichiarazione   dell'impresa   installatrice  che  attesta  la conformita'  degli  impianti  installati negli edifici adibiti ad uso civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di  collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di  conformita'  degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.  2.  Lo  sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla  ricezione  della  domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile  del  procedimento  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della domanda di cui al comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;    b) certificato  del  competente ufficio tecnico della regione, di cui  all'articolo 62,  attestante la conformita' delle opere eseguite nelle  zone  sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;    c) la documentazione indicata al comma 1;    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla normativa  vigente  in  materia di accessibilita' e superamento delle barriere    architettoniche    di    cui   all'articolo 77,   nonche' all'articolo 82.  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione,  il termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,   esclusivamente   per   la   richiesta   di  documentazione integrativa,     che    non    sia    gia'    nella    disponibilita' dell'amministrazione  o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.  |  
|   |                               Art. 26 (L)                    Dichiarazione di inagibilita'  |  
|   |                               Art. 27 (L)            Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia  |  
|   |                               Art. 28 (L)            Vigilanza su opere di amministrazioni statali  |  
|   |                               Art. 29 (L) Responsabilita'   del   titolare   del  permesso  di  costruire,  del committente,  del  costruttore  e  del  direttore dei lavori, nonche' anche  del  progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio                             attivita'.  |  
|   |                               Art. 30 (L)                        Lottizzazione abusiva  |  
|   |                               Art. 31 (L) Interventi  eseguiti  in  assenza  di permesso di costruire in totale               difformita' o con variazioni essenziali  |  
|   |                               Art. 32 (L)             Determinazione delle variazioni essenziali  |  
|   |                               Art. 33 (L) Interventi  di  ristrutturazione  edilizia  in assenza di permesso di                  costruire o in totale difformita'  |  
|   |  |                              Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire  |  
|   |                               Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di                            enti pubblici  |  
|   |                               Art. 36 (L)                     Accertamento di conformita'  |  
|   |                               Art. 37 (L) Interventi  eseguiti  in  assenza  o in difformita' dalla denuncia di           inizio attivita' e accertamento di conformita'  |  
|   |                               Art. 38 (L)          Interventi eseguiti in base a permesso annullato  |  
|   |                               Art. 39 (L)    Annullamento del permesso di costruire da parte della regione  |  
|   |                               Art. 40 (L) Sospensione  o  demolizione  di  interventi  abusivi  da  parte della                               regione  |  
|   |                               Art. 41 (L)                    Demolizione di opere abusive  |  
|   |                               Art. 42 (L)    Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione  |  
|   |                               Art. 43 (L)                             Riscossione  |  
|   |                               Art. 44 (L)                           Sanzioni penali  |  
|   |                               Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.                                 22)  |  
|   |                               Art. 46 (L) Nullita'  degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione             abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985  |  
|   |                               Art. 47 (L)                     Sanzioni a carico dei notai  |  
|   |                               Art. 48 (L)               Aziende erogatrici di servizi pubblici  |  
|   |                               Art. 49 (L)                        Disposizioni fiscali  |  
|   |                               Art. 50 (L)            Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria  |  
|   |                               Art. 51 (L)                 Finanziamenti pubblici e sanatoria  |  
|   |                               Art. 52 (L)                 Tipo di strutture e norme tecniche  |  
|   |                               Art. 53 (L)                             Definizioni  |  
|   |                               Art. 54 (L)                         Sistemi costruttivi  |  
|   |                               Art. 55 (L)                         Edifici in muratura  |  
|   |                               Art. 56 (L)              Edifici con struttura a pannelli portanti  |  
|   |                               Art. 57 (L)                  Edifici con strutture intelaiate  |  
|   |                               Art. 58 (L) Produzione  in  serie  in  stabilimenti  di manufatti in conglomerato     normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo  |  
|   |                               Art. 59 (L)                             Laboratori  |  
|   |                               Art. 60 (L)                    Emanazione di norme tecniche  |  
|   |                               Art. 61 (L)                       Abitati da consolidare  |  
|   |                               Art. 62 (L)                      Utilizzazione di edifici  |  
|   |                               Art. 63 (L)                           Opere pubbliche  |  
|   |                               Art. 64 (L)        Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'  |  
|   |                               Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed   a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
    1.   Le   opere   di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e precompresso  ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere  denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede  a  trasmettere  tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.  2.  Nella  denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,  del  progettista  delle  strutture,  del  direttore dei lavori e del costruttore.  3. Alla denuncia devono essere allegati:    a) il   progetto   dell'opera  in  triplice  copia,  firmato  dal progettista,  dal  quale  risultino  in  modo chiaro ed esauriente le calcolazioni  eseguite,  l'ubicazione,  il  tipo, le dimensioni delle strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera sia nei riguardi  dell'esecuzione  sia  nei  riguardi  della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;    b) una  relazione  illustrativa  in  triplice  copia  firmata dal progettista  e  dal  direttore  dei  lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.  4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso  della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.  5.  Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si intendano introdurre  alle  opere  di  cui  al  comma  1, previste nel progetto originario,  devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e con gli allegati previsti nel presente articolo.  6.  A  strutture  ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore   dei   lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:    a) i  certificati  delle  prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;    b) per   le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;    c) l'esito  delle  eventuali  prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.  7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.  8.  Il  direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.  |  
|   |                               Art. 66 (L)                        Documenti in cantiere  |  
|   |         Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)  Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
    1. -  2. -  3. Contestualmente  alla  denuncia  prevista  dall'articolo  65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto  di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.  4. -  5. Completata  la  struttura  con  la  copertura  dell'edificio, il direttore  dei  lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore  che  ha  sessanta  giorni  di  tempo  per effettuare il collaudo.  6. In  corso  d'opera  possono  essere  eseguiti  collaudi parziali motivati   da   difficolta'  tecniche  e  da  complessita'  esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.  7. Il  collaudatore  redige,  sotto  la propria responsabilita', il certificato  di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.  8. -  |  
|   |                               Art. 68 (L)                              Controlli  |  
|   |                               Art. 69 (L)                    Accertamenti delle violazioni  |  
|   |                               Art. 70 (L)                       Sospensione dei lavori  |  
|   |                               Art. 71 (L)                           Lavori abusivi  |  
|   |                               Art. 72 (L)                     Omessa denuncia dei lavori  |  
|   |                               Art. 73 (L)              Responsabilita' del direttore dei lavori  |  
|   |                               Art. 74 (L)                  Responsabilita' del collaudatore  |  
|   |                               Art. 75 (L)                Mancanza del certificato di collaudo  |  
|   |                               Art. 76 (L)                    Comunicazione della sentenza  |  
|   |                               Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici  |  
|   |                               Art. 78 (L)   Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche  |  
|   |                               Art. 79 (L) Opere  finalizzate  all'eliminazione  delle  barriere architettoniche             realizzate in deroga ai regolamenti edilizi  |  
|   |                               Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli                              infortuni  |  
|   |                               Art. 81 (L)                           Certificazioni  |  
|   |                              Art. 82 (L ) Eliminazione  o  superamento  delle  barriere  architettoniche  negli            edifici pubblici e privati aperti al pubblico  |  
|   |                               Art. 83 (L)              Opere disciplinate e gradi di sismicita'  |  
|   |                               Art. 84 (L)                   Contenuto delle norme tecniche  |  
|   |                               Art. 85 (L)                           Azioni sismiche  |  
|   |                               Art. 86 (L)                      Verifica delle strutture  |  
|   |                               Art. 87 (L)                      Verifica delle fondazioni  |  
|   |                               Art. 88 (L)                               Deroghe  |  
|   |                               Art. 89 (L)                 Parere sugli strumenti urbanistici  |  
|   |                               Art. 90 (L)                           Sopraelevazioni  |  
|   |                               Art. 91 (L)                             Riparazioni  |  
|   |                               Art. 92 (L)              Edifici di speciale importanza artistica  |  
|   |                               Art. 93 (R) Denuncia  dei  lavori  e presentazione dei progetti di costruzioni in       zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
    1.  Nelle  zone  sismiche  di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere  a  costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne   preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede  a trasmetterne  copia  al  competente  ufficio  tecnico  della regione, indicando   il   proprio  domicilio,  il  nome  e  la  residenza  del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.  2. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.  3. Il  contenuto  minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio  tecnico  della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente   per   planimetria,   piante,   prospetti  e  sezioni  ed accompagnato  da  una  relazione  tecnica,  dal fascicolo dei calcoli delle  strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.  4. Al  progetto  deve  inoltre  essere allegata una relazione sulla fondazione,  nella  quale  devono essere illustrati i criteri seguiti nella  scelta  del  tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.  5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.  7. Il  registro  deve  essere  esibito, costantemente aggiornato, a semplice  richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti indicati nell'articolo 103.  |  
|   |  Art. 94 (L)               Autorizzazione per l'inizio dei lavori  |  
|   |                               Art. 95 (L)                           Sanzioni penali  |  
|   |                               Art. 96 (L)                    Accertamento delle violazioni  |  
|   |                               Art. 97 (L)                       Sospensione dei lavori  |  
|   |                               Art. 98 (L)                         Procedimento penale  |  
|   |                               Art. 99 (L)                        Esecuzione d'ufficio  |  
|   |                              Art. 100 (L)                      Competenza della Regione  |  
|   |                              Art. 101 (L) Comunicazione  del  provvedimento al competente ufficio tecnico della                               regione  |  
|   |                              Art. 102 (L)                Modalita' per l'esecuzione d'ufficio  |  
|   |                              Art. 103 (L)           Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche  |  
|   |                              Art. 104 (L)   Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione  |  
|   |                              Art. 105 (L)            Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato  |  
|   |                              Art. 106 (L)         Esenzione per le opere eseguite dal genio militare  |  
|   |                              Art. 107 (L)                       Ambito di applicazione  |  
|   |                              Art. 108 (L)                         Soggetti abilitati  |  
|   |                              Art. 109 (L)                   Requisiti tecnico-professionali  |  
|   |                 Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
    1. -  2. -  3. Il  progetto,  di cui al comma 1, deve essere depo-sitato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.  |  
|   |                              Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
    1. Nel  caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo  degli  impianti  installati  il  committente  e'  esonerato dall'obbligo  di  presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio  dei  lavori,  dichiari  di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.  2. Il  collaudo  degli  impianti  puo'  essere effettuato a cura di professionisti   abilitati,  non  intervenuti  in  alcun  modo  nella progettazione,  direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che  i  lavori  realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa  vigente  in  materia.  In  questo  caso  la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.  3. Resta   salvo   il   potere  dell'amministrazione  di  procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsita'  delle  attestazioni,  le  sanzioni previste dalla normativa vigente.  |  
|   |  Art. 112 (L)                    Installazione degli impianti  |  
|   |                              Art. 113 (L)                    Dichiarazione di conformita'  |  
|   |                              Art. 114 (L)         Responsabilita' del committente o del proprietario  |  
|   |                              Art. 115 (L)                      Certificato di agibilita'  |  
|   |                              Art. 116 (L)          Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri  |  
|   |                              Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
    1. Qualora  nuovi  impianti  tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a),  b),  c),  e),  e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato il certificato di agibilita',  l'impresa  installatrice  deposita  presso  lo sportello unico,  entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di  rifacimento  dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato  di  collaudo  degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.  2. In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato  di  collaudo, ove previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto dell'opera  di  rifacimento.  Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.  3. In  alternativa  al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile  ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.  |  
|   |  Art. 118 (L)                              Verifiche  |  
|   |                              Art. 119 (L)                      Regolamento di attuazione  |  
|   |                              Art. 120 (L)                              Sanzioni  |  
|   |                              Art. 121 (L)   Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali  |  
|   |                              Art. 122 (L)                       Ambito di applicazione  |  
|   |                              Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti  |  
|   |                              Art. 124 (L)                    Limiti ai consumi di energia  |  
|   |                      Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e  delle  opere  relativi  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  al risparmio  e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n.                            10, art. 28)
    1. Il   proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve depositare  presso  lo  sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123,  il  progetto  delle  opere  stesse  corredato  da una relazione tecnica,  sottoscritta  dal  progettista  o  dai  progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.  2.  3. La  documentazione  deve  essere  compilata secondo le modalita' stabilite   con   proprio   decreto   dal  Ministro  delle  attivita' produttive.  Una  copia  della  documentazione  e'  conservata  dallo sportello  unico  ai  fini  dei  controlli  e  delle verifiche di cui all'articolo  131. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello  unico  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  deve essere  consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha  titolo,  al  direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori.  Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.  |  
|   |                              Art. 126 (R)                     Certificazione di impianti
    1. Il  committente  e'  esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto  di  cui  all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari  di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.  |  
|   |  Art. 127 (R) Certificazione  delle  opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10,                              art. 29)
    1.  Per  la  certificazione  e il collaudo delle opere previste dal presente  capo  si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.  |  
|   |                              Art. 128 (L)               Certificazione energetica degli edifici  |  
|   |                              Art. 129 (L)               Esercizio e manutenzione degli impianti  |  
|   |                              Art. 130 (L)            Certificazioni e informazioni ai consumatori  |  
|   |                              Art. 131 (L)                        Controlli e verifiche  |  
|   |                              Art. 132 (L)                              Sanzioni  |  
|   |                              Art. 133 (L)               Provvedimenti di sospensione dei lavori  |  
|   |                              Art. 134 (L)       Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore  |  
|   |                              Art. 135 (L)                            Applicazione  |  
|   |  Art. 136 [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i),                     l) - R comma 2, lettera m)]
  Abrogazioni
    1. -  2.    m) Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.  |  
|   |                              Art. 137 (L)                    Norme che rimangono in vigore  |  
|   |                              Art. 138 (L)                  Entrata in vigore del testo unico  |  
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