IL DIRETTORE GENERALE                    del servizio antireciclaggio
    Visto  l'art. 270-ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge  18 ottobre  2001,  n.  374, nel quale e' stabilito che costituisce  reato,  tra  l'altro, la condotta di chi finanzia, anche indirettamente, associazioni terroristiche;  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, con il quale  e'  stato  costituito  un  comitato  di  sicurezza finanziaria competente   al   coordinamento  delle  attivita'  di  contrasto  del terrorismo sul piano finanziario;  Viste  le  recenti  istruzioni  adottate  dall'Ufficio italiano dei cambi  (UIC) per la segnalazione di operazioni, rapporti e ogni altra informazione riconducibile a soggetti contenuti in apposite liste;  Viste  le  recenti  misure  che  impongono  il "congelamento" delle disponibilita'  di  soggetti  indicati  in  regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea;  Considerata  la necessita' per il comitato di sicurezza finanziaria di  acquisire dati e informazioni in materia di contrasto finanziario del  terrorismo,  secondo  quanto  previsto  nel  citato  art.  1 del decreto-legge n. 369 del 2001;  Considerato  che la necessita' di avviare attivita' di contrasto al terrorismo  internazionale  anche sul piano finanziario ha comportato il  coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari e che i  compiti  di  "collaborazione attiva" sono stati significativamente ampliati;  Ritenuta  la  necessita'  di formulare indicazioni per rendere piu' efficiente  il  sistema  di  segnalazione  all'UIC  e  la  successiva attivita' di approfondimento finanziario;
                   si formulano le istruzioni seguenti:
  1. Obblighi.
    Le  banche  e  gli  altri  intermediari  indicati  nell'art.  3 del decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono:    comunicare  all'UIC  le misure di congelamento applicate ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, indicando i soggetti coinvolti e l'entita' dei capitali e delle disponibilita';    segnalare  all'UIC  le operazioni, i rapporti, nonche' ogni altra informazione  disponibile  riconducibile  ai soggetti contenuti nelle liste  diffuse dall'UIC stesso, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet (www.uic.it/liste/terrorismo.htm);    segnalare  in  ogni caso all'UIC tutte le operazioni e i rapporti che,  in  base  alle  informazioni  disponibili, siano direttamente o indirettamente   riconducibili   ad  attivita'  di  finanziamento  di associazioni  terroristiche,  prevista e punita dall'art. 270-ter del codice penale.  Le   segnalazioni   e   le   comunicazioni  previste  nel  presente provvedimento  devono  essere effettuate con la massima tempestivita' onde   consentire  all'UIC  l'esercizio  del  potere  di  sospensione previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 197 del 1991.  L'applicazione degli obblighi richiamati non esclude la necessita', ricorrendone  i  presupposti,  di procedere alla segnalazione all'UIC delle  operazioni  sospette secondo quanto previsto nell'art. 3 della legge n. 197 del 1991 e nelle relative istruzioni applicative.  L'UIC puo' fornire agli intermediari ulteriori indicazioni circa le operazioni  da  segnalare ovvero le informazioni da comunicare, anche attraverso  la  diffusione  di  liste  nominative,  e puo' richiedere ulteriori  informazioni  sulle  comunicazioni  e  sulle  segnalazioni ricevute,  anche  a  intermediari  diversi  da  quelli  che  le hanno trasmesse.
  2. Sanzioni.  L'omessa  applicazione  delle  misure di congelamento e l'omissione delle  relative  comunicazioni  comportano,  ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  n.  369  del 2001, il pagamento di somme di denaro non inferiori  alla  meta'  del  valore  accertato  dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  l'omissione  delle segnalazioni   e   delle   comunicazioni  all'UIC,  nonche'  l'omessa trasmissione  allo  stesso  UIC di ogni altra informazione richiesta, comporta  l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare  pari,  nel massimo, alla meta' del valore delle operazioni stesse (art. 5, comma 5, della legge n. 197 del 1991).  Ogni  altra  irregolarita'  viene  valutata  per la trasmissione di denunce  o  rapporti  all'autorita' giudiziaria ovvero per l'avvio di approfonditi controlli amministrativi.  L'UIC   svolge   compiti   di   accertamento   e   di  istruttoria; l'irrogazione   delle   sanzioni   pecuniarie   spetta   al  Ministro dell'economia e delle finanze.  Gli obblighi di congelamento, di segnalazione e di comunicazione si applicano  in  relazione alla semplice ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste diffuse; essi non possono essere disapplicati se non  in  presenza  di  informazioni  che  permettano  di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste. Anche tali ultimi casi   devono   essere  tempestivamente  segnalati  all'UIC  per  gli eventuali approfondimenti.
  3. Trasmissione delle comunicazioni e delle segnalazioni.  Per  la  trasmissione  delle  segnalazioni  e  delle  comunicazioni previste   dal   presente   provvedimento  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  istruzioni  contenute  nella circolare dell'UIC del 22 agosto   1997  e  gli  strumenti  di  "data  entry"  appositamente predisposti.  In ogni caso, possono essere presi contatti diretti con il servizio antiriciclaggio, divisione operazioni sospette.    Roma, 9 novembre 2001                                       Il direttore generale: Santini  |