Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 6 novembre 2001 |
Metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti alimentari ittici preconfezionati. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 690, recante adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati; &a2 ; Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della legge n. 690/1978 che stabilisce che le modalita' di controllo di fabbricazione siano quelle ammesse dall'Ufficio centrale metrico e l'art. 10, comma 6, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisca con propri decreti le modalita' del controllo statale; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 16 marzo 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge n. 690/1978; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, in forza del quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza le modalita' del controllo di fabbricazione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, ed, in particolare, l'art. 9, comma 7, concernente l'obbligo di indicare, nei preimballaggi di taluni prodotti alimentari solidi immersi in un liquido di governo, anche la quantita' di prodotto sgocciolato; Vista la circolare ministeriale 31 marzo 2000, n. 165, recante linee guida relative al principio della dichiarazione della quantita' degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109 del 1992) nonche' ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari; Rilevato che in applicazione degli articoli 10 e 15 della predetta legge n. 690/1978 devono essere effettuati controlli da parte dell'Ufficio centrale metrico e degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1 gennaio 2000; Considerato che la determinazione della quantita' effettiva di prodotto sgocciolato, contenuta negli imballaggi preconfezionati di conserve ittiche immerse in un liquido di governo, conduce a risultati non confrontabili qualora la predetta determinazione non sia effettuata con lo stesso metodo; Ritenuto necessario stabilire il metodo per la determinazione della quantita' effettiva di prodotto sgocciolato per le conserve ittiche; Visto il metodo definito dall'ufficio D 3 della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, gia' Ufficio centrale metrico, sulla base di uno studio elaborato dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma con nota n. 2931 del 6 settembre 1999; Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 1 marzo 2000; Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai preimballaggi contenenti conserve ittiche immerse in taluni liquidi di governo denominati "preimballati ittici" o "preconfezionati ittici", recanti insieme alle altre indicazioni regolamentari anche la quantita' di prodotto sgocciolato, in applicazione dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e nei casi di indicazioni volontarie, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari fabbricati in Italia. 2. Il presente decreto non si applica ai prodotti ittici preimballati legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. |
| Art. 2. 1. Il controllo di fabbricazione di cui all'art. 7 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, si considera soddisfatto se effettuato secondo il metodo specificato nell'allegato al presente decreto. 2. Ai fini dei controlli da parte delle autorita' competenti previsti dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, si tiene conto del metodo di cui all'allegato del presente decreto. 3. Le prescrizioni dell'allegato riguardano esclusivamente la determinazione del prodotto sgocciolato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2001 Il Ministro: Marzano |
| Allegato
METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO SGOCCIOLATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI PRECONFEZIONATI ----> Vedere Allegato <---- |
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