| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001 |  
| Iscrizione della denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e  Berici,  Veneto  del  Grappa"  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti             agroalimentari e la tutela del consumatore
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;  Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  2036/2001  della Commissione   del   17   ottobre   2001,   la  denominazione  "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" riferita ai prodotti  olio  di  oliva, e' iscritta quale Denominazione di origine protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette (D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  Denominazione  di  origine protetta "Veneto  Valpolicella,  Veneto  Euganei e Berici, Veneto del Grappa", affinche'  le  disposizioni  contenute  nei  predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
                                Provvede
  alla  pubblicazione  degli  allegati del disciplinare di produzione e scheda  riepilogativa della Denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa", registrata in  sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2036/2001 del 17 ottobre 2001.  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione "Veneto  Valpolicella,  Veneto  Euganei  e Berici, Veneto del Grappa" possono  utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e designazione del prodotto,  la menzione "Denominazione di origine protetta" solo sulle produzioni  conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto  di  tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.    Roma, 24 ottobre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
|   |                                                               Allegato
  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO   EXTRAVERGINE  DI  OLIVA  "VENETO  VALPOLICELLA",  "VENETO               EUGANEI E BERICI", "VENETO DEL GRAPPA".
                                 Art. 1.                            Denominazione
      La  denominazione  di  origine  protetta  "Veneto  Valpolicella", "Veneto  Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" e' riservata all'olio extravergine  di  oliva  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                                 Art. 2.                          Varieta' di olivo
      1.  La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" e' riservata  all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto dalle seguenti varieta'  di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Grignano  o  Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino,  Pendolino,  Leccio  del  Corno,  Trep  o Drop in misura non superiore  al  50%.  Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta' sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.    2. La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" e'  riservata  all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta'  di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Leccino  e  Rasara  per  almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%.    Possono,   altresi',   concorrere   altre  varieta'  sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.    3.  La  denominazione  di origine protetta "Veneto del Grappa" e' riservata  all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto dalle seguenti varieta'  di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio  e  Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio  del  Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresi',  concorrere  altre  varieta'  sperimentali  presenti  negli oliveti in misura non superiore al 10%.
                                 Art. 3.                         Zona di produzione
      1.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1  comprende i territori   olivati   atti   a   conseguire   le  produzioni  con  le caratteristiche  qualitative  previste  nel  presente disciplinare di produzione  situati  nel territorio amministrativo della provincia di Verona,  Padova,  Vicenza,  Treviso. Tale zona, riportata in apposita cartografia,  comprende  il  territorio  amministrativo  dei seguenti comuni:      provincia di Verona:        Brentino   Belluno,  Dolce',  S.  Ambrogio  di  Valpolicella, Fumane,   S.   Pietro  in  Cariano,  S.  Anna  d'Alfaedo,  Marano  di Valpolicella,  Negrar,  Cerro  Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo,  S.  Mauro  di  Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena,  Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna,  Soave,  Vestenanova,  S.  Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Ronca', Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio;      provincia di Padova:        Rovolon,  Vo'  Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arqua' Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce;      provincia di Vicenza:        Arzignano,   Montorso   Vicentino,   Zermeghedo,   Montebello Vicentino,  Gambellara,  Lonigo,  Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore,  Brendola,  Sarego,  Alonte,  Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo,   Grancona,  Villaga,  S.  Germano  dei  Berici,  Orgiano, Sossano,   Campiglia   dei   Berici,   Vicenza,  Arcugnano,  Longare, Castegnero,  Nanto,  Mossano, Barbarano Vicentino, Zugliano, Sarcedo, Thiene,  Fara  Vicentino,  Breganze,  Molvena,  Pianezze, S. Lorenzo, Mason  Vicentino,  Marostica,  S.  Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente;      provincia di Treviso:        Borso  del  Grappa,  Crespano  del  Grappa,  S.  Zenone degli Ezzelini,  Fonte,  Possagno,  Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo,  Maser,  Pederobba,  Cornuda,  Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.    2.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto  Valpolicella"  comprende,  in  provincia di Verona, l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Brentino Belluno, Dolce', S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna  d'Alfaedo,  Marano  di  Valpolicella,  Negrar,  Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di  Sotto,  Lavagno,  Badia  Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione,  Montecchia  di  Crosara,  Ronca',  Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.    3.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto  Euganei  e  Berici"  comprende,  nelle  province di Padova e Vicenza,  l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti comuni: Arzignano,  Montorsi  Vicentino,  Zermeghedo,  Montebello  Vicentino, Gambellara,  Lonigo,  Castelgomberto,  Sovizzo,  Montecchio Maggiore, Brendola,  Sarego,  Alonte,  Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei  Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano  Vicentino,  Rovolon,  Vo'  Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto  Euganeo,  Baone,  Este,  Torreglia,  Galzignago  Terme, Arqua' Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme.    4.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto  del  Grappa" comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo,  Thiene,  Fara  Vicentino,  Breganze,  Molvena,  Pianezze S. Lorenzo,  Mason  Vicentino,  Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa,  Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso del Grappa,  Crespano  del  Grappa,  S.  Zenone  degli  Ezzelini,  Fonte, Possagno,  Cavaso  del  Tomba,  Castelcucco,  Monfumo,  Asolo, Maser, Pederobba,   Cornuda,  Valdobbiadene,  Vittorio  Veneto,  Conegliano, Sussegana.
                                 Art. 4.                   Caratteristiche di coltivazione
      1.  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione  dell'olio  extravergine  di oliva di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  tradizionali  e caratteristiche della zona e, comunque,  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le specifiche caratteristiche qualitative.    2.  I  sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelle  tradizionalmente usate o, comunque, atte  a  non  modificare  le  caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.    3.  Sono  pertanto  idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della  zona  indicata  al  precedente art. 3 i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.    4.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione  di  origine  protetta  "Veneto  Valpolicella"  sono da considerarsi  idonei  gli  oliveti  compresi nella zona di produzione descritta  al  punto 2  dell'art.  3,  i  cui  terreni sono in genere poveri, molto calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilita'.    5.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione  di  origine protetta "Veneto Euganei e Berici" sono da considerarsi  idonei  gli  oliveti  compresi nella zona di produzione descritta  al  punto  3  dell'art.  3,  i  cui terreni presentano una matrice geologica di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina.    6.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione  di  origine  protetta  "Veneto  del  Grappa"  sono  da considerarsi  idonei  gli  oliveti  compresi nella zona di produzione descritta  al  punto 4  dell'art. 3, i cui terreni posti ai piedi del massiccio  del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose.    7.  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 dovra' essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.    8.  La  produzione  massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta  di  cui all'art. 1 non puo' superare kg 7000 per ettaro per gli  impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%.    9.  Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli la resa dovra' essere  riportata  sui  limiti  predetti  attraverso accurata cernita purche'  la  produzione  globale  non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.    10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri  precedentemente  indicati  ed  a  seguito  di rilevazioni, definiranno  le  rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.    11.  La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo  la  procedura  prevista  dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.    12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della  richiesta  di  certificazione  di  idoneita'  del prodotto, il richiedente   deve   allegare   la  certificazione  rilasciata  dalle associazioni  dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera  a),  della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione  e  la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
                                 Art. 5.                     Modalita' di oleificazione
      1.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  "Veneto Valpolicella" comprende l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.    2.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" comprende l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.    3.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  "Veneto  del  Grappa" comprende l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.    4.  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.    5.  Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire   l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione  delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
                                 Art. 6.                     Caratteristiche al consumo
      1.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      colore:  giallo  con  lieve  tonalita'  di  verde  per  gli oli freschi;      odore: di fruttato leggero;      sapore:  fruttato  con leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato;      punteggio al Panel test >= 7,5;      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;      numero perossidi: <= 10 MeqO2/kg;      acido oleico: >= 75%.    2.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a  denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      colore: verde-oro da intenso a marcato;      odore: fruttato di varia intensita';      sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;      punteggio al Panel test >= 7,5;      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;      numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;      acido oleico: >= 76%.    3.  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta "Veneto del Grappa" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo;      odore: fruttato di varia intensita';      sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;      punteggio al Panel test: >= 7,5;      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;      numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;      acido oleico: >= 76%.    4.   Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono  essere conformi alla attuale normativa U.E.    5.  La  designazione  degli oli alla fase di confezionamento deve essere  effettuata  solo  a seguito dell'espletamento delle procedure previste  dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
                                 Art. 7.                    Designazione e presentazione
      1.  Alla  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.    3.   L'uso   di   nomi   di  aziende,  tenute,  fattorie  e  loro localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione e' consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda medesima.    4.  Le  operazioni  di  confezionamento dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire  nell'ambito  della  zona  geografica  delimitata al punto 1 dell'art. 3.    5.  L'uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute,  fattorie  da  cui  l'olio  effettivamente deriva deve essere riportato  in caratteri non superiori alla meta' di quelle utilizzati per  la  designazione  della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.    6.  Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di cui all'art.  1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari ed indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve  altresi'  rispettare  le  norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.    7.  L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta  di  cui  all'art.  1  deve  essere  immesso  al  consumo in recipienti in vetro di capacita' non superiore a litri 1.    8.  E'  obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.  |  
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