Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001
Iscrizione della denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, la denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" riferita ai prodotti olio di oliva, e' iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati del disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2036/2001 del 17 ottobre 2001.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di origine protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 24 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VENETO VALPOLICELLA", "VENETO
EUGANEI E BERICI", "VENETO DEL GRAPPA".

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Grignano o Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccio del Corno, Trep o Drop in misura non superiore al 50%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
2. La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
3. La denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolce', S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Ronca', Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio;
provincia di Padova:
Rovolon, Vo' Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arqua' Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce;
provincia di Vicenza:
Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente;
provincia di Treviso:
Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" comprende, in provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brentino Belluno, Dolce', S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Ronca', Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" comprende, nelle province di Padova e Vicenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzignano, Montorsi Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Rovolon, Vo' Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignago Terme, Arqua' Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze S. Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Sussegana.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni sono in genere poveri, molto calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilita'.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni presentano una matrice geologica di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni posti ai piedi del massiccio del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 dovra' essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo la procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo con lieve tonalita' di verde per gli oli freschi;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato;
punteggio al Panel test >= 7,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 10 MeqO2/kg;
acido oleico: >= 75%.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde-oro da intenso a marcato;
odore: fruttato di varia intensita';
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;
punteggio al Panel test >= 7,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;
acido oleico: >= 76%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo;
odore: fruttato di varia intensita';
sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;
punteggio al Panel test: >= 7,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 11 MeqO2/kg;
acido oleico: >= 76%.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. L'uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelle utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacita' non superiore a litri 1.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone