Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2001
Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune societa' cooperative.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro di Verona

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;
Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;
Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;
Vista la nota 269/F/4 del 6 aprile 2001 della Confcooperative unione regionale del Veneto che ha comunicato l'elenco delle cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo di revisione per il biennio 1997/1998;
Vista la nota 8624 del 7 febbraio 2001 della Commissione centrale delle cooperative che stabilisce che per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non e' prevista l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:
Art. 1.
Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

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| | | Posizione prov/
| Nome cooperativa | Sede | nazionale =====================================================================
| Produttori latte la | | 1|Sambenedettese | Peschiera D. Garda| 609/65169 --------------------------------------------------------------------- 2| Edile Azeta | Verona | 1303/115040 --------------------------------------------------------------------- 3| Agricola Colle Vigna | Cologna Veneta | 1677/155262 ---------------------------------------------------------------------
| Ortofrutticola | | 4|Veronese C.O.V.E. | Verona | 2004/186696 --------------------------------------------------------------------- 5| Sociale Beato Andrea | Peschiera D. Garda| 2336/216533
 
Art. 2.
Il prefetto di Verona e' incaricato di dare esecuzione al presente decreto.
Avverso questo decreto e' proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico alla Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Vicolo D'Aste, 12 - 00100 Roma.
Verona, 22 ottobre 2001
Il dirigente provinciale: Palumbo
 
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