Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 ottobre 2001 |
Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune societa' cooperative. |
|
|
IL DIRIGENTE PROVINCIALE servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro di Verona
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi; Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001; Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8; Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento; Vista la nota 269/F/4 del 6 aprile 2001 della Confcooperative unione regionale del Veneto che ha comunicato l'elenco delle cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo di revisione per il biennio 1997/1998; Vista la nota 8624 del 7 febbraio 2001 della Commissione centrale delle cooperative che stabilisce che per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non e' prevista l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Decreta: Art. 1. Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.
===================================================================== | | | Posizione prov/ | Nome cooperativa | Sede | nazionale ===================================================================== | Produttori latte la | | 1|Sambenedettese | Peschiera D. Garda| 609/65169 --------------------------------------------------------------------- 2| Edile Azeta | Verona | 1303/115040 --------------------------------------------------------------------- 3| Agricola Colle Vigna | Cologna Veneta | 1677/155262 --------------------------------------------------------------------- | Ortofrutticola | | 4|Veronese C.O.V.E. | Verona | 2004/186696 --------------------------------------------------------------------- 5| Sociale Beato Andrea | Peschiera D. Garda| 2336/216533 |
| Art. 2. Il prefetto di Verona e' incaricato di dare esecuzione al presente decreto. Avverso questo decreto e' proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico alla Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Vicolo D'Aste, 12 - 00100 Roma. Verona, 22 ottobre 2001 Il dirigente provinciale: Palumbo |
|
|
|