| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 29 ottobre 2001 |  
| Revoca  della  somma di L. 954.429 di cui all'ordinanza n. 1922 del 30 maggio   1990,   recante   misure   urgenti   per   assicurare  la potabilizzazione  delle  acque  e per superare le situazioni di crisi idrica  derivanti  dalla  contaminazione  da diserbanti nella regione Veneto. (Ordinanza n. 3156). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                    delegato per il coordinamento                       della protezione civile
    Vista la legge 24  febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della protezione  civile n. 1922 del 30 maggio 1990, con la quale, all'art. 1,  comma 3, e' stato disposto il finanziamento di lire 229 miliardi, per  misure  urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per   superare   le   situazioni  di  crisi  idrica  derivanti  dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto;  Vista  la  nota n. 245/4604/32152/2001, del 15 gennaio 2001, con la quale  la  regione Veneto ha trasmesso il decreto di giunta regionale n.  270 del 6 ottobre 2000 da cui risulta una economia di bilancio di L. 954.429;  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile sul  capitolo 9343 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;
                                Dispone:                               Art. 1.  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 954.429  assegnata  alla  regione Veneto con ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990.  2.  La  somma  di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 ottobre 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
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