Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 ottobre 2001
Riconoscimento alla sig.ra Charalampous Panagiota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Limasol il 5 giugno 1964, cittadina cipriota, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicologo di cui e' in possesso, come attestato dal certificato di iscrizione all'"Associazione di psicologi greci" di Atene (Grecia) dall'ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Visto il permesso di esercizio della professione di psicologo rilasciatole il 26 maggio 1999 dalla Prefettura di Atene, rinnovato in data 17 gennaio 2001;
Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico ialiano di dottore di psicologia conseguito nel luglio 1988, presso l'Universita' degli studi di Padova, reso equipollente in Grecia nel gennaio 1996;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova in data 14 febbraio 1990, rinnovato in data 20 settembre 2001, con validita' fino al 22 maggio 2002, per lavoro autonomo;

Decreta:
Alla sig.ra Charalampous Panagiota, nata a Cipro il 5 giugno 1964, cittadina cipriota, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 8 ottobre 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
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