| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 9 ottobre 2001 |  
| Riconoscimento  al sig. Hallmark Jan Peter di titolo di studio estero quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           degli affari civili e delle libere professioni
    Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;  Vista  l'istanza  del sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il  23 marzo  1954, cittadino elvetico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  proprio  titolo  professionale  di  psicologo  e psicoterapeuta   conseguito  in  Svizzera  ai  fini  dell'accesso  ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  del diploma in psicologia  analitica  conseguito in data 4 marzo 1989, presso il "C. G. Jung-Institut" di Zurigo;  Considerato  che,  sulla  base  del  diploma  su indicato, ai sensi dell'art. 1, lettera a), b) e c), del memorandum per l'autorizzazione di  studio  psicoterapico  della  Direzione  sanitaria del Cantone di Zurigo   del   15 aprile   1999,   il   sig.   Hallmark  ha  ottenuto l'autorizzazione    all'esercizio   della   libera   professione   di psicoterapeuta nel novembre 2000;  Rilevato  che  il richiedente e' membro della Associazione svizzera degli psicoterapeuti (SPV/ASP) da marzo 1993;  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio e 17 maggio 2001;  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;  Considerata   l'ampia   esperienza   professionale   maturata   dal richiedente, come certificata in atti;  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legilativo n. 115/1992;  Ritenuto  che  le  misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano   rivestire   carattere   specificamente   professionale   in relazione,  in  special  modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto  di  studio  e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di V.C.O. Verbania in data 7 dicembre 2000, per motivi di famiglia;                              Decreta:
                                 Art. 1.
    Al  sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954, cittadino      elvetico,      sono      riconosciuti     i     titoli accademico/professionali    di   cui   in   premessa   quali   titoli cumulativamente  abilitanti  per  l'iscrizione all'albo e l'esercizio della  psicologia  e  della  psicoterapia  in  Italia, fatta salva la perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.  |  
|   |                                 Art. 2.  Il  riconoscimento  e'  subordinato,  a  scelta del richiedente, al superamento   di  una  prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie: psicologia generale e teoria e tecnica dei test.  Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.    Roma, 9 ottobre 2001                                    p. Il direttore generale: Rettura  |  
|   |                                                             Allegato A
      a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente  decreto.  La prova, volta ad accertare la conoscenza  delle  materie  indicate, si compone di un esame orale da svolgersi  in  lingua  italiana.  La commissione, istituita presso il Consiglio  nazionale,  si riunisce su convocazione del presidente per lo  svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.    b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo professionale.  |  
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