Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI GENOVA |
DECRETO RETTORALE 22 ottobre 2001 |
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205: Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 397, ed in particolare l'art. 11; Visto lo statuto di Ateneo; Visto il regolamento generale di Ateneo; Considerato che il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha approvato, nella seduta del 31 gennaio 2000, il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato altresi' che, con la medesima delibera, il Senato accademico ha conferito mandato al direttore amministrativo affinche' provvedesse, previa definizione delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Universita', a completare il regolamento con le medesime, le quali, ai sensi dell'art. 1, lettera c), ne costituiscono parte integrante; Visto il decreto rettorale n. 156 del 16 maggio 2001; Vista la nota rettorale prot. n. 23044 del 24 maggio 2001, relativa alla richiesta di parere alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992; Considerato che e' inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, relativamente al parere di cui alla precedente premessa; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del regolamento in parola;
Decreta: Art. 1. Il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene emanato nella stesura di cui all'allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2. Il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 22 ottobre 2001 p. Il rettore: Puliafito |
| Allegato A
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
Capo I Il procedimento amministrativo
Art. 1. Norma definitoria Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "legge": la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; b) per "Universita'": l'Universita' degli studi di Genova; c) per "tabelle": gli allegati al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante e indicano, per ciascun procedimento dell'Universita', l'unita' operativa competente e il responsabile del procedimento, il termine finale per l'adozione del provvedimento e le fonti normative che disciplinano il procedimento di cui trattasi; d) per "documento amministrativo": qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Universita' o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa della stessa; e) per "ufficio": la struttura amministrativa di livello dirigenziale, didattico-scientifica e di servizio; f) per "unita' operativa": l'articolazione funzionale della struttura di cui alla lettera e); g) per "interessato": la persona richiedente, destinataria o che abbia un interesse giuridicamente rilevante rispetto ad un provvedimento dell'Universita', nonche' i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da norme legislative o regolamentari; h) per "procedimento": qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Universita'. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'Universita'. 2. I procedimenti di competenza dell'Universita' si concludono con un provvedimento che viene emanato nel termine previsto dalla legge o indicato nelle tabelle allegate. 3. In difetto di espressa previsione, il provvedimento dovra' essere emanato entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 3. Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti che vengono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unita' operativa competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Art. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa. 2. La richiesta e' redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Universita'. 3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarita' o incompletezza della richiesta entro 20 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. 4. All'atto di presentazione della richiesta e' rilasciata, a domanda, all'interessato una ricevuta o comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo. Per le richieste inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Art. 5. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Il responsabile del procedimento, fatte salve le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso agli interessati. 2. Qualora, a causa del numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento attua le dovute forme di pubblicita' mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto all'albo dell'Ateneo. 3. Qualora l'interessato rilevi l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, ne da' notizia scritta al responsabile del procedimento che fornisce gli opportuni chiarimenti ed adotta le misure necessarie nel termine di quindici giorni. Art. 6. Termine finale del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data di adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati nelle tabelle per il procedimento relativo al provvedimento da modificare. 3. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. 4. Le memorie ed i documenti presentati oltre il termine di cui al comma 3 sono valutati a discrezione del responsabile del procedimento in relazione al termine finale che non potra' essere prorogato per tale ragione. Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di parere obbligatorio di un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito, l'Universita' puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, salvo che si tratti di pareri di competenza di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica. 2. Ove l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano ne' rappresentino esigenze istruttorie ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organi di cui all'art. 17, comma 1, della legge e comunica agli interessati l'avvenuta richiesta. Art. 8. Casi di sospensione del termine 1. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso qualora per la prosecuzione: a) debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo necessario a tale adempimento; b) debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario all'acquisizione di detti atti e comunque per un periodo non superiore alla meta' del tempo previsto dalle tabelle per la conclusione del procedimento.
Capo II Il responsabile del procedimento
Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Il capo dell'unita' operativa' indicata nelle tabelle e' il responsabile del procedimento. Art. 10. Procedimenti di competenza di piu' unita' operative 1. Qualora per diverse fasi del medesimo procedimento siano competenti piu' unita' operative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento. 2. Il responsabile del procedimento segue l'andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa. In particolare, il responsabile del procedimento concorda con i responsabili delle diverse fasi, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna unita' operativa, sollecitandone il rispetto. 3. Il responsabile del procedimento fornisce direttive per la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Capo III Modalita' di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 11. Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Nell'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialita' dell'azione amministrativa, l'Universita' riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalita' di cui alla legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. Nei casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito, o altra forma di pubblicita', ivi comprese quelle attuabili con mezzi informatici o telematici. Art. 12. Accesso informale 1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, indicando gli elementi atti a comprovare i requisiti di cui sopra, nonche' gli estremi del documento richiesto. Art. 13. Accesso formale 1. Qualora non sia possibile determinare con certezza le generalita' del richiedente, sorgano dubbi sull'accessibilita' della documentazione amministrativa ovvero non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, il diritto di accesso si esercita in via formale. 2. Il richiedente presenta la propria richiesta, datata e sottoscritta, all'unita' operativa indicando: a) le proprie generalita'; b) ove necessario, i propri poteri di rappresentanza; c) gli estremi del documento richiesto e ali altri elementi che ne consentano l'individuazione; d) l'interesse sul quale si fonda la richiesta; e) la data e la sottoscrizione. Art. 14. Accoglimento della richiesta di accesso 1. L'accoglimento della richiesta di accesso e' formalizzato in apposito atto contenente: a) l'indicazione dell'unita' operativa responsabile del procedimento; b) la sede e l'orario in cui l'unita' operativa di cui alla lettera a) e' aperta al pubblico; c) il termine entro il quale il richiedente puo' esercitare il diritto di accesso; tale termine non puo' comunque essere inferiore a giorni trenta; d) l'indicazione del divieto, penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti visionati o di asportarli dal luogo in cui si trovano. 2. Qualora la richiesta di accesso riguardi procedimenti in corso, l'accesso puo' essere differito nei limiti previsti dall'art. 26, comma 4, della legge. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica il termine. 3. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facolta' di accedere ai documenti dallo stesso richiamati o afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni stabilite da norme legislative o regolamentari. Art. 15. Modalita' di accesso 1. Il richiedente esamina i documenti presso l'unita' operativa e negli orari indicati nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso alla presenza, ove necessaria, del personale addetto. 2. L'esame dei documenti e' gratuito. L'unita' operativa, su richiesta dell'interessato, rilascia copia dei documenti fatto salvo il pagamento delle spese di riproduzione il cui importo e' fissato dal direttore amministrativo. 3. L'esame dei documenti e l'eventuale ritiro di copie degli stessi puo' essere delegato dall'interessato ad altra persona con apposita delega sottoscritta. Art. 16. Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi si applicano, per quanto possibile, le disposizioni sulle modalita' di accesso ai documenti dell'Universita' di cui al presente regolamento. Art. 17. Rigetto della richiesta di accesso 1. L'accesso ai documenti richiesti puo' essere limitato, differito o rifiutato con provvedimento motivato in relazione alla normativa vigente, alla riconducibilita' dei documenti richiesti alle categorie escluse dal diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonche' alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non puo' essere accolta. 2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Universita' si sia pronunciata. 3. Contro i provvedimenti di limitazione, differirnento e rigetto dell'accesso ai documenti dell'Universita' e' ammesso reclamo al rettore nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il rettore decide sul reclamo entro trenta giorni dalla sua ricezione decorsi i quali il reclamo si intende respinto. 4. In caso di rifiuto o di differimento resta ferma per il richiedente la possibilita' di presentare ricorso al T.A.R. ovvero di chiedere al difensore civico competente il riesame della suddetta determinazione ai sensi dell'art. 25 della legge cosi' come modificata dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Art. 18. Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono esclusi dal diritto di accesso: a) i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria ed alla vita privata dei dipendenti, dei collaboratori anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Universita', nonche' i soggetti estranei all'amministrazione componenti di organi di Ateneo e di commissioni presso l'Universita', ad eccezione dell'informazione circa la qualifica di appartenenza; b) i documenti inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilita' davanti alla Corte dei conti, nonche' i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari; c) i documenti relativi ai curricula studiorum ed alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti o altri soggetti che svolgano attivita' di studio, di ricerca o di tirocinio presso l'Universita' o terzi convenzionati; d) i documenti ed i libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con delibera degli organi competenti; e) i documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attivita' amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale; f) i documenti in possesso dell'Universita' in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attivita' professionale medico-sanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; g) i documenti relativi a studi e ricerche, nonche' i risultati delle ricerche commissionate da terzi. 2. Sono, altresi', escluse dal diritto di accesso le note interne, le relazioni ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nel provvedimento finale, nonche' tutti quegli atti oggetto di controversia giudiziaria o amministrativa la cui divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o la cui diffusione integri violazione del segreto istruttorio. 3. E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Capo IV Norme finali
Art. 19. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Art. 20. Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, secondo il procedimento seguito per l'approvazione del presente regolamento, le modifiche ritenute necessarie. Art. 21. Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita' 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente regolamento e' reso pubblico altresi' mediante affissione all'albo dell'Universita' e inserimento nel sito dell'Universita' stessa. Analoghe forme di pubblicita' sono utilizzate per tutte le successive modificazioni ed integrazioni del presente regolamento. 3. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse l'elenco aggiornato recante l'indicazione delle unita' operative competenti e i nominativi dei responsabili del procedimento, nonche' del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. 4. Il presente regolamento e' inviato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Allegato
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RICERCA E DIDATTICA SERVIZIO FORMAZIONE
Responsabile del procedimento - Responsabile dell'unita' organizzativa cui competono: ----> Vedere immagini da pag. 53 a pag. 55 della G.U. <----
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Responsabile del procedimento - Responsabile dell'unita' organizzativa cui competono: ----> Vedere immagini da pag. 56 a pag. 59 della G.U. <---- |
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