Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 ottobre 2001
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Soave Superiore", gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie "Soave" Superiore e "Soave" Superiore Classico con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda sopra citata e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati riguardo al parere e alla proposta di disciplinare di cui sopra;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal Comitato sopra richiamato;

Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" per i vini "Soave Superiore", "Soave Superiore" Classico - gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - e "Soave Superiore" riserva ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione nel testo annesso al presente decreto.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al precedente comma, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2002-2003.
3. La denominazione di origine controllata per i vini "Soave" Superiore, "Soave" Superiore Classico deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla campagna vendemmiale 2002-2003, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo.
2. I vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti all'albo dei vigneti dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" anche con riferimento alla specificazione "Classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente ai soli vitigni complementari, e fino a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'apposito albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purche' non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Soave" Superiore e "Soave" Superiore Classico - prodotti dalle uve ottenute nel territorio compreso nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", che all'entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia - provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la medesima, purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al comma precedente devono denunciare le proprie giacenze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alla camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto; solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita in questione.
 
Art. 4.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata "Soave" Superiore che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento, in bottiglie od altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri e' concesso, a decorrere dalla predetta data, un periodo di smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle sopra citate;
ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato, come sopra specificato, possono essere commercializzate fino ad esaurimento con la rivendicazione della denominazione di origine controllata "Soave" con le specificazioni "Superiore" e "Classico Superiore" a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero, l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o da anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.
4. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere denunciate e accompagnate da un attestato del rivenditore, convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati le destinazioni nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "SOAVE SUPERIORE".

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e' riservata ai vini "Soave Superiore", "Soave Superiore" Classico e "Soave Superiore" riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70% e per il rimanente, da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.
Art. 3.
a) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
Si prosegue per localita' Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
Da qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita' Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro, sempre costeggiando la stada si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est, seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in un comune di Cazzano di Tramigna in localita' Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per localita' Canova, fino ad arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola, risale per la stada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, riattraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est sulla sinistra della Valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro.
La delimitazione riprende proseguendo a nord per localita' i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato di Ronca', da qui si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metti circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Marmontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.
Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.
In detta zona rientrano anche i vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati:
Delimitazione "Monte Gazzo" - "Monte Rocca" - Comune di Caldiero.
Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.
Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.
Partendo all'altezza del capitello in localita' Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in comune di Colognola ai Colli.
Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantita' annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.
Detti vigneti devono in ogni caso avere gia' i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" designabile con la menzione classico, di cui all'art. 5, e' quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931 ed e' cosi' delimitata:
La zona Classica e' delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Per gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Veneto con proprio decreto, sentiti i consorzi volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave C1assico".
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della specificazione "Classico" in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore Classico" devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottoglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore" designato con la qualificazione "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico" con mosti concentrati rettificati. Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico" se ne hanno i requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'Ispettorato centrale repressione delle frodi competente per territorio ed alla camera di commercio di Verona.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Soave Superiore":
colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;
odore: ampio, caratteristico floreale;
sapore: pieno e delicatamente amarognolo, nei prodotti maturati in legno il sapore puo' essere piu' intenso e persistente, anche con note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: max: 6 g/l.
"Soave Superiore" riserva:
colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;
odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;
sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/1;
zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agicole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Per le tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, e' obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, puo' essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.
 
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