| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 29 ottobre 2001 |  
| Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini "Soave Superiore" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  
  |  
 |  
                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari                            e dei servizi
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 21 agosto 1968,  modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975  e  6  maggio  1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno  1993  e 22 luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Vista  la  domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini Soave  e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita   per   i  vini  "Soave  Superiore",  gia'  riconosciuti  a denominazione   di   origine   controllata  nelle  tipologie  "Soave" Superiore e "Soave" Superiore Classico con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini inerente la domanda sopra citata e la proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata  e garantita di che trattasi, pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001;  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati riguardo al parere e alla proposta di disciplinare di cui sopra;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita dei vini "Soave  Superiore"  ed  all'approvazione del relativo disciplinare di produzione  in  conformita'  al  parere  espresso  dal Comitato sopra richiamato;
                                Decreta:                               Art. 1.  1. E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Soave  Superiore"  per  i  vini "Soave Superiore", "Soave Superiore"  Classico  -  gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 agosto 1968  e  successive  modifiche  -  e  "Soave Superiore" riserva ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione nel testo annesso al presente decreto.  2. La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Soave Superiore"  e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti   stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al precedente  comma,  le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2002-2003.  3. La  denominazione  di  origine  controllata  per  i vini "Soave" Superiore,  "Soave"  Superiore  Classico  deve  intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. I  soggetti  che  intendono  porre  in commercio, gia' a partire dalla  campagna  vendemmiale  2002-2003,  i  vini  a denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" provenienti da vigneti  non  ancora  iscritti  al  relativo  albo,  ma  aventi  base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati,  ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo.  2. I  vigneti,  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  dei  vini a denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  ed  aventi  la base ampelografica  rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare  di  produzione, devono intendersi iscritti all'albo dei vigneti  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Soave Superiore" anche con riferimento alla specificazione "Classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica.  3. In  deroga a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente ai  soli  vitigni  complementari,  e  fino  a  tre  anni  a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'apposito albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art.  2 purche' non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.  4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  dandone comunicazione al competente    assessorato    regionale   all'agricoltura,   ai   fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. I  quantitativi  di  vino a denominazione di origine controllata "Soave"  Superiore  e "Soave" Superiore Classico - prodotti dalle uve ottenute  nel  territorio  compreso  nella  zona  di produzione della denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave Superiore", che  all'entrata  in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente  decreto  trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia  -  provenienti  dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico a decorrere dalla  data  in  cui  potra' essere utilizzata la medesima, purche' i suddetti  quantitativi  in  giacenza  siano  sottoposti  ad  un esame chimico-fisico  ed  organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 delle  legge  10  febbraio  1992,  n.  164, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.  2. I  produttori  che intendono usufruire della possibilita' di cui al  comma  precedente  devono  denunciare  le proprie giacenze, entro sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente  decreto,  alla  camera  di  commercio  competente  per territorio.  3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave Superiore", nelle  tipologie  previste  dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto; solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed  organolettica,  risulti  rispondente  ai requisiti dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita in questione.  |  
|   |                                 Art. 4.  1. Ai vini a denominazione di origine controllata "Soave" Superiore che  alla  data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di produzione  trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento, in bottiglie od altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri e'   concesso,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  un  periodo  di smaltimento di:    dodici  mesi  per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;    diciotto  mesi  per  il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle sopra citate;    ventiquattro  mesi  per  il  prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.  2. Trascorsi  i  termini  sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto   confezionato,   come  sopra  specificato,  possono  essere commercializzate  fino  ad  esaurimento  con  la rivendicazione della denominazione  di  origine  controllata "Soave" con le specificazioni "Superiore"  e  "Classico  Superiore" a condizione che entro quindici giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti siano denunciate alla  camera  di  commercio  competente  per  territorio  e  che  sui recipienti  sia  riportato  l'anno  di  produzione  delle uve ovvero, l'indicazione  che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o da anni precedenti, purche' documentabili.  3. Per  il  prodotto  sfuso,  cioe'  commercializzato in recipienti diversi  da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a  dodici  mesi  per  le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere  esportato  allo  stato  sfuso  e  per quello che i produttori intendono  cedere  a  terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze   devono   essere   denunciate  alla  camera  di  commercio competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.  4. All'atto  della  cessione,  le rimanenze di cui trattasi, devono essere  denunciate  e  accompagnate  da un attestato del rivenditore, convalidato  dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono  essere  indicati  le  destinazioni  nonche' gli estremi della relativa denuncia.  |  
|   |                                 Art. 5.  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita   "Soave   Superiore"   e'   tenuto,   a  norma  di  legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 ottobre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
|   |                                                               Allegato
  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE             CONTROLLATA E GARANTITA "SOAVE SUPERIORE".
                                 Art. 1.    La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Soave Superiore",  gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  maggio 1968, e' riservata  ai  vini  "Soave  Superiore", "Soave Superiore" Classico e "Soave  Superiore"  riserva  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.                               Art. 2.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega  per  almeno  il 70% e per il rimanente, da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.    In  tale  ambito  del  30%,  e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.                               Art. 3.    a)  La  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" comprende il territorio collinare  di  parte  dei  comuni  di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,  Ronca',  Montecchia  di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.    Tale zona e' cosi' delimitata:      partendo   dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)  e precisamente  da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino  a  Casette  in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.    Si   prosegue  per  localita'  Fontana  arrivando  a  San  Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e  collina  si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.    Da  qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno  poi  verso  est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita'  Villa  e  si  segue  la strada che delimita il monte dalla pianura  a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro,  sempre  costeggiando  la stada si arriva a nord in localita' Pontesello  e  Caneva  fino  ad  Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est,  seguendo  l'unghia  del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui  la  strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in un  comune  di  Cazzano  di  Tramigna  in  localita' Cantina Sociale. Attraverso  la  provinciale  si  prende la strada a sud per localita' Canova,  fino  ad  arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola, risale  per  la  stada  del  cimitero  di  questa  borgata, raggiunge un'altra  strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora  la  strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi  scende  verso  sud  per  la carreggiabile comunale a piedi, del Monte  Foscarino  e  del  Monte  Cercene  e  sino  all'incrocio della provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo  l'abitato  della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna  incanalato,  lo  segue  verso  sud  fino  alla  provinciale Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave  e  arriva  alla  porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.    Da  qui  si  spinge  verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo  fino  ad  incontrare  il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, riattraversa il torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa, seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di   Casotti,   dove   poco   dopo   incontra   di  nuovo  la  strada Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende  poi,  camminando verso est sulla sinistra della Valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro.    La  delimitazione  riprende  proseguendo  a  nord per localita' i Motti  in  comune  di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello,  passando  per  il  centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la  provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Ronca'  a  est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato  di  Ronca',  da  qui  si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con  la  provincia  di Vicenza dei comuni di Ronca' e di San Giovanni Ilarione  fino  alla  strada che attraversa il confine provinciale, a sud  del  monte  Madarosa;  si  inserisce  quindi  su  tale strada in direzione  di  San  Giovanni  Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati,  Paludi  e  Rossetti  sino al centro abitato suddetto; da qui segue  poi  la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250,  corre  lungo  il  vaio  Muni  fino  alla  localita'  Soejo  per proseguire  sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago,  di  San  Giovanni  Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue  la  strada  che  da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia,  prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di  qui  seguendo  la  strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia  verso  sud  per  la  quota  300  che passa sotto C. Brustoloni raggiunge  la  strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami; da tale localita'  si  incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota  418,  da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.    Si  segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di  sopra,  e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia  quella  per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare  di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in  direzione  sud-ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a raggiungere  quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100  metti  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud  per  circa  250  metri  poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Marmontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di  Illasi,  all'altezza  di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.    Da  qui  segue  la  strada  per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest  fino  a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud  costeggia  Casoni,  Turano,  Val  di  Mezzo,  supera Boschetto e raggiunge  la  quota  73  all'altezza  di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi  in  direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da  qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.    In  detta  zona  rientrano  anche  i  vigneti situati sui rilievi collinari  del  Monte  Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati:      Delimitazione  "Monte  Gazzo"  -  "Monte  Rocca"  -  Comune  di Caldiero.    Partendo  dalla  statale  Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone  si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici  del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo  l'unghia  di  collina  che  delimita il Monte Rocca fino ad incontrare  la  strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad  imboccare  a  sinistra  la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi  subito  per  proseguire  verso  nord  seguendo la quota fino a giungere  alla  ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.    Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.    Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e proseguendo  in  senso  orario  verso  nord  si continua sulla strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato  di  San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo  l'unghia  del  monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina  Bisson,  da  qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in comune di Colognola ai Colli.    Hanno  diritto  inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata  e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i vigneti le  cui  uve,  nel  quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di  tale  vino,  per  una  quantita'  annuale  non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.    Detti vigneti devono in ogni caso avere gia' i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.    b)  La  zona  di  produzione  delle uve atte a produrre il vino a denominazione  di  origine  controllata e garantita "Soave Superiore" designabile  con  la  menzione classico, di cui all'art. 5, e' quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931 ed e' cosi' delimitata:    La  zona  Classica e' delimitata da una linea che, partendo dalla porta   Verona   della   cittadina   di   Soave,   segue   la  strada Soave-Monteforte,  fino  alla  borgata  di  San  Lorenzo, frazione di Soave.  Da  qui,  si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo,  fino  ad  incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa, seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di   Casotti,   dove   poco   dopo,   incontra  di  nuovo  la  strada Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema  collinare  del  Monte  Castellaro,  lo  raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il  confine  di  Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca  dal  confine,  prosegue  verso ovest e raggiunge la quota 331 presso  Villa  Alberti.  Indi  segue  per  un  tratto  la carrareccia discendente  dal  Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la  Casa  Nui,  raggiunge  il ramo secondario della Valle Anguan, che segue  poi  fino  alla  provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada  fino  a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la  strada  del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile comunale  che  passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi  scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del Monte Foscarino  e  del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato  della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il  torrente Tramigna incanalato,  lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo,  piega  verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.                               Art. 4.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche di qualita'.    I  sesti  di  impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.    Per  gli  impianti  realizzati  dopo  l'approvazione del presente disciplinare  devono  essere  utilizzate  esclusivamente  le forme di allevamento a spalliera semplice.    Per  gli  impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola  semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.    Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.    La  resa  massima  di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.    A  detto  limite  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.    La  regione  Veneto  con  proprio  decreto,  sentiti  i  consorzi volontari,  di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite   massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per  la produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Soave  Superiore" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.    I  conduttori  dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della vendemmia,  optare  di  rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave C1assico".                               Art. 5.    Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei comuni  rientranti,  in  tutto  o  in  parte,  nella  zona delimitata dall'art.  3  del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata   e   garantita   per  tutto  il  prodotto.  L'uso  della specificazione  "Classico"  in aggiunta alla denominazione di origine controllata  e  garantita  "Soave Superiore" e' riservato al prodotto ottenuto  da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art.  3,  lettera  b) del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.    Tuttavia  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative,  situate  al  di  fuori  della predetta zona ma comunque all'interno  della  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine controllata "Soave".    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"  e  "Soave  Superiore  Classico"  devono essere immessi al consumo  solo dopo un periodo di affinamento in bottoglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.    Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore" designato  con  la qualificazione "Riserva" deve essere sottoposto ad un  periodo  di  affinamento  obbligatorio  di  almeno 2 anni, di cui almeno  3  mesi in bottiglia, a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve.    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.    E'  ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della  zona  di produzione della denominazione di origine controllata "Soave"  e  "Soave Classico" con mosti concentrati rettificati. Prima dell'immissione   al  consumo  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave Superiore" possono essere designati, a cura  dei  detentori,  con  la  denominazione  di origine controllata "Soave" e "Soave Classico" se ne hanno i requisiti.    Entro   i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si  deve provvedere  ad  annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati  e  darne  comunicazione all'Ispettorato  centrale  repressione  delle  frodi  competente  per territorio ed alla camera di commercio di Verona.                               Art. 6.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:      "Soave Superiore":        colore:  giallo  paglierino,  a  volte  intenso con possibili riflessi verdi e oro;        odore: ampio, caratteristico floreale;        sapore:   pieno  e  delicatamente  amarognolo,  nei  prodotti maturati  in  legno il sapore puo' essere piu' intenso e persistente, anche con note di vaniglia;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        estratto secco netto minimo: 20 g/l;        zuccheri riduttori residui: max: 6 g/l.      "Soave Superiore" riserva:        colore:  giallo  paglierino  intenso,  con possibili riflessi verde e oro;        odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;        sapore:  rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        estratto secco netto minimo: 20 g/1;        zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agicole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.                               Art. 7.    Alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Soave Superiore"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative, frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la menzione  "vigna"  a  condizione  che  sia seguito dal corrispondente toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo   dei   vigneti,   che  la  vinificazione,  elaborazione  e conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.                               Art. 8.    Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita "Soave  Superiore"  e'  obbligatorio  indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di  vetro  tradizionali  fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.    Per  le  tradizionali  bottiglie  di  vetro  fino  a  litri 3, e' obbligatorio  l'uso  della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta delle  ditte  interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli  articoli  19  e  20  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, puo' essere  consentita,  con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche   agricole   e   forestali,   l'utilizzo   di   contenitori tradizionali  in vetro di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.  |  
|   |  
 
 | 
 |