Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 16 ottobre 2001 |
Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna; Vista la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 30/6 del 25 luglio 1997 con la quale viene previsto l'inoltro all'UNESCO della documentazione tecnico-scientifica ai fini della dichiarazione del Parco quale riserva mondiale del patrimonio geominerario della Sardegna e nel contempo si programma l'affidamento dell'incarico all'EMSA - Ente minerario sardo, per l'elaborazione dello studio di fattibilita' tecnico-economica del Parco medesimo; Considerato che il predetto studio di fattibilita' tecnico ed economico, in fase di approvazione, e la relativa ipotesi di perimetrazione individuano nella sua consistenza e delimitazione il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna quale strumento di valorizzazione culturale ed economica delle diverse aree minerarie dell'isola nel quadro di un ampio progetto di risanamento ambientale e di riutilizzo nel segno dello sviluppo sostenibile delle aree dismesse; Considerato che in data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei geositi/geoparchi; Considerato che in data 30 settembre 1998 e' stata sottoscritta, tra gli altri, dal Governo italiano, dalla Regione sarda e dall'UNESCO la "Carta di Cagliari" riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna; Considerato che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le province della Regione sarda, le Universita' di Cagliari e di Sassari hanno manifestato la volonta' di far parte dell'istituendo Parco geominerario della Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la nota prot. n. SNC/DG/2001/804 del 12 gennaio 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente convoca i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' la regione autonoma della Sardegna al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco geominerario della Sardegna; Vista l'intesa raggiunta con la regione Sardegna sul costituendo Parco geominerario espressa con deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 2001, trasmessa con nota n. 2241 del 27 marzo 2001; Visto il decreto 25 maggio 2001 del Ministro pro-tempore dell'ambiente di concerto con i Ministri pro-tempore dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'istituzione del Parco geominerario in oggetto, trasmesso con nota del Ministero dell'ambiente, servizio conservazione natura, prot. n. SCN/4D/2001/10338 del 28 maggio 2001 ai competenti organi di controllo; Vista la nota della Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio prot. n. 1736/6a del 16 luglio 2001, con la quale si comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che il predetto decreto interministeriale 25 maggio 2001 e' stato rassegnato al presidente di sezione preposto al controllo preventivo di legittimita', per il deferimento alla sezione centrale di controllo; Vista la nota della Corte dei conti, sezione centrale di controllo, prot. n. 370/01/P del 18 luglio 2001, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relazione n. 464, in data 13 luglio 2001, del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio e la nota in data 16 luglio 2001, prot. 1735/6a, del consigliere delegato del predetto ufficio di controllo, nelle quali si rileva che detto decreto interministeriale 25 maggio 2001 non stabilisce altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' di conservazione dei siti e dei beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale in ossequio al disposto dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto di dover provvedere quanto piu' sollecitamente all'emanazione di un nuovo decreto di istituzione del Parco geominerario in parola che stabilisca altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' di tutela e valorizzazione dei gia' citati siti e beni, alla cui violazione si applichino le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come disposto dall'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/4D/2001/13632 del 19 luglio 2001 con la quale si e' provveduto a ritirare il menzionato decreto interministeriale 25 maggio 2001 al fine di apportarvi le dovute correzioni; Considerati gli esiti della riunione, convocata con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio servizio conservazione natura prot. n. SCN/4D/13696 del 19 luglio 2001, tenutasi in data 24 luglio 2001 tra i rappresentanti dei Ministeri concertanti ed il rappresentante della regione autonoma della Sardegna, allo scopo di provvedere alla stesura di un nuovo decreto istitutivo del Parco geominerario della Sardegna in tutto rispondente a quanto disposto dalla gia' citata norma; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. SCN/4D/2001/14488 del 2 agosto 2001, con la quale si trasmette ai Ministeri concertanti ed alla regione Sardegna lo schema del decreto istitutivo del Parco elaborato in base a quanto concordato nel corso della succitata riunione del 24 luglio 2001; Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 5557 del 31 agosto 2001, di trasmissione di copia della delibera di giunta regionale del 28 agosto 2001 con la quale viene approvato il nuovo schema del decreto interministeriale di istituzione del Parco e si esprime l'intesa prevista dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Decreta: Art. 1.
Istituzione del Parco 1. E' istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il territorio del Parco e' delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. 3. Il territorio di cui al precedente comma 2 e' composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese. 4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata potra' essere modificata, in funzione della volonta' espressa, con le modalita' disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati. |
| Art. 2.
Finalita' e attivita' del Parco 1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la sottoscrizione della "Carta di Cagliari", sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attivita' estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 2. A tal fine dovranno essere poste in essere le seguenti attivita': a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente piu' compromessi ed a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale; b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attivita' mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti; d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attivita' umane connesse all'espletamento delle attivita' minerarie; e) promuovere e sostenere attivita' educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare; f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attivita' di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale; g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attivita' di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali; h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti. 3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, il consorzio del Parco, di cui al successivo art. 4, si avvarra' delle forme di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili previste dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze sovraordinate e specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali. |
| Art. 3.
Disciplina di tutela 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, com-ma 4, e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ed al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dal medesimo art. 2, comma 2, salvo parere da rendere da parte del consiglio direttivo del consorzio, sono da ritenere incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attivita': a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto; b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse; c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione; e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 2. Restano salve le attivita' che risultano gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il regolamento del Parco di cui al successivo art. 14 stabilisce altresi' deroghe, modifiche ed integrazioni alle prescrizioni indicate nel precedente comma 1. |
| Art. 4.
Consorzio del Parco 1. La gestione del Parco e' affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero delle attivita' produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Universita' di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalita' sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovra' deliberare l'accoglimento secondo le norme previste dallo statuto. 2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potesta' statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio e' "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del consorzio e' presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto. 3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il consorzio e' competente allo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare: a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarita' giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche; b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attivita' mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali piu' rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attivita' mineraria; c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attivita' mineraria; d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attivita' mineraria. 4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui e' costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalita' come individuate dal presente decreto. 5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attivita' non direttamente riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attivita' agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonche' ad ogni altra attivita' collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali. |
| Art. 5.
Organi del consorzio del Parco 1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del consorzio del Parco: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la comunita' del Parco; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. E' organo di gestione del consorzio del Parco il direttore del Parco. 3. E' organo consultivo del consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco. |
| Art. 6
Presidente del consorzio del Parco 1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacita' professionale, e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il presidente della regione Sardegna. 2. Il presidente del consorzio del Parco dura in carica per quattro anni e puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato. 3. Il presidente del consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi. 4. La carica di presidente del consorzio del Parco e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva. |
| Art. 7.
Consiglio direttivo del consorzio del Parco 1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco e' composto dal presidente del consorzio del Parco e da sedici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma 1, quattro in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni e quattro in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunita' del Parco. I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna. 2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato. 3. Il consiglio direttivo, secondo quanto meglio specificato nello statuto, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare deliberando su atti rientranti tra tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 4. Il consiglio direttivo predispone il regolamento del Parco. 5. I componenti del consiglio direttivo decadono alla cessazione del mandato amministrativo dell'ente di provenienza. |
| Art. 8.
Comunita' del Parco 1. La comunita' del Parco e' composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco. 2. I comuni e le province che aderiscono al consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato. 3. I componenti della comunita' del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori. 4. La comunita' del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto. |
| Art. 9.
Direttore del Parco 1. Il direttore del Parco e' l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. In qualita' di capo della articolata struttura amministrativa, al direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, avendo per la sua carica autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Il direttore e' nominato dal consiglio direttivo, con le modalita' individuate dallo statuto, tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato. 3. Il direttore e' responsabile dell'attivita' del Parco, della sua gestione e dei relativi risultati perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attivita' individuata dallo statuto. |
| Art. 10.
Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco 1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile e' nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza. 2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area e' responsabile delle attivita' di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco. |
| Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' composto da: a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della giunta regionale della Sardegna; c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente. 2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento di contabilita' adottato dal consiglio direttivo secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi di contabilita' di Stato di cui alle relative leggi. 3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro. |
| Art. 12.
Comitato tecnico-scientifico del Parco 1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed e' nominato con decreto del presidente della giunta della regione Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle universita'. 2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, e' costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari: un esperto in materie geologico-minerarie; un esperto in materie ambientali; un esperto in materie economico-sociali; un esperto in materie di pianificazione territoriale; un esperto in materie storico-archeologiche e museali; il soprintendente regionale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. 3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di: programmi annuali e pluriennali di ricerca; programmi annuali e pluriennali di investimenti; piano economico-sociale di gestione; regolamento del Parco. 4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco. 5. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato. |
| Art. 13.
Entrate e spese del consorzio 1. Costituiscono entrate del consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000: a) i contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea, nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali; b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui la legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni; c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attivita' a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi; d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi; e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attivita' turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali; f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia; g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del consorzio del Parco. 2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 del precedente art. 2, i Ministri interessati e la regione Sardegna provvedono a definire, parallelamente al presente decreto un'apposita intesa Stato-regione volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie. 3. Le spese del consorzio del Parco sono gestite in conformita' all'apposito regolamento di contabilita' approvato dal consiglio direttivo secondo le modalita' stabilite dallo statuto. |
| Art. 14.
Regolamento del Parco Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel territorio del Parco. Il regolamento del Parco e' deliberato dal consiglio direttivo del consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso dalla regione Sardegna per l'inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che d'intesa con la regione Sardegna, esercita il controllo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento del Parco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 15.
Statuto e regolamento del consorzio Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti. Il primo statuto ed il primo regolamento di amministrazione e contabilita' del consorzio sono predisposti da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte del consorzio stesso ed uno in rappresentanza delle universita' dell'isola. Le modifiche allo statuto e al regolamento di amministrazione e contabilita' del consorzio potranno avvenire ad opera del consiglio direttivo del consorzio medesimo secondo le procedure e modalita' indicate nel precedente art. 14. |
| Art. 16.
Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto pubblico del consorzio, e' costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario della Sardegna, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il presidente della regione Sardegna, e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita': a) un rappresentante della regione Sardegna su designazione del presidente della regione stessa; b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per i beni e le attivita' culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con gli altri Ministri; c) un rappresentante delle province aderenti al consorzio, su designazione delle medesime; d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco geominerario, su designazione dei medesimi. 2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centoventi giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, esclusa l'adozione degli atti fondamentali. |
| Art. 17.
Regime autorizzativo Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 2, del presente decreto e' sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12. Nel regolamento di cui all'art. 14 vengono definiti i termini in cui il consiglio direttivo e' tenuto a rendere il parere di cui al precedente comma 1. |
| Art. 18.
Sanzioni A norma dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di cui all'art. 30 medesimo. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2001
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2001 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 255 |
| Allegato ----> Vedere cartografia <---- |
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