Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 agosto 2001
Attivazione di ulteriori posti aggiuntivi per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Visto il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito con la legge n. 188 dell'8 maggio 2001, con la quale e' stata elevata la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e' provveduto all'assegnazione di 5.359 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Viste le proposte delle universita' concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio sanitario nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del proprio Paese;
Viste le richieste delle universita' di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 aprile 2001, che, nel rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento regionale e quelle determinate da risorse comunque acquisite dalle universita', per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni e province autonome, possono essere assegnate in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in data 11 luglio 2001, che ha assegnato alle universita' i posti aggiuntivi e soprannumerari per l'anno accademico 2000/2001;
Viste le richieste di universita' di attivazione di ulteriori posti aggiuntivi;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune integrazioni al citato decreto dell'11 luglio 2001 a seguito di segnalazioni tardive da parte di alcune universita';
Sentito il Ministero della sanita';

Decreta:
Art. 1.
Alla tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 luglio 2001 sono apportate le integrazioni di cui alla tabella allegata.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Moratti
 
INTEGRAZIONE ALLA TABELLA ALLEGATA AL D.M. 11 LUGLIO 2001
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