| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 9 agosto 2001 |  
| Attivazione  di  ulteriori  posti  aggiuntivi  per  l'anno accademico 2000/2001. |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in particolare,  l'art.  35,  comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il  parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e chirurgia;  Visto   il   decreto   in   data   31 ottobre   1991  del  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali specializzazioni;  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione specialistica;  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e tecnologica e con il Ministro del tesoro, con il quale e'  stato  determinato  il  fabbisogno annuo di medici specialisti da formare  nelle  scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003;  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica e con il Ministro del tesoro, concernente la  previsione  del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle   scuole   di   specializzazione  per  il  triennio  accademico 2000/2003,  e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio   da   assegnare   nell'anno   accademico  2000/2001,  con  la conseguente   ripartizione   per  ciascuna  tipologia  di  scuola  di specializzazione;  Visto  il  decreto-legge  2  aprile  2001, n. 90, convertito con la legge  n.  188  dell'8 maggio  2001, con la quale e' stata elevata la quota  del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile 1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e' provveduto  all'assegnazione  di 5.359 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999;  Viste  le  proposte  delle  universita' concernenti l'ammissione di medici  operanti  in  strutture convenzionate, di medici del Servizio sanitario  nazionale  al  di  fuori della rete formativa e dei medici stranieri  finanziati  da  enti  privati  o  pubblici  italiani o del proprio Paese;  Viste  le  richieste  delle universita' di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,   in   data  20  aprile  2001,  che,  nel  rispetto  delle graduatorie  risultanti  dai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento regionale  e  quelle  determinate da risorse comunque acquisite dalle universita',  per  far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole  regioni  e  province  autonome,  possono essere assegnate in soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole specializzazioni;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e ricerca,  in data 11 luglio 2001, che ha assegnato alle universita' i posti aggiuntivi e soprannumerari per l'anno accademico 2000/2001;  Viste le richieste di universita' di attivazione di ulteriori posti aggiuntivi;  Ravvisata  la necessita' di apportare alcune integrazioni al citato decreto  dell'11  luglio  2001  a  seguito di segnalazioni tardive da parte di alcune universita';  Sentito il Ministero della sanita';
                                Decreta:                               Art. 1.  Alla  tabella  allegata al decreto ministeriale dell'11 luglio 2001 sono apportate le integrazioni di cui alla tabella allegata.  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 agosto 2001                                                 Il Ministro: Moratti  |  
|   |        INTEGRAZIONE ALLA TABELLA ALLEGATA AL D.M. 11 LUGLIO 2001                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
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