| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 26 ottobre 2001 |  
| Diniego   dell'abilitazione   all'istituto   "Associazione  freudiana internazionale" ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di   specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi  del  regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  
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                               IL CAPO               del Dipartimento per la programmazione               il coordinamento e gli affari economici
    Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;  Visto  il  decreto  11  dicembre 1998, a 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;  Vista    l'istanza   e   le   successive   integazioni   presentate dall'istituto  "Associazione  freudiana  internazionale", con sede di Torino;  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione   del   12  ottobre  2001,  a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che sulla base della  documentazione inviata dalla scuola e a seguito dell'audizione dei  rappresentanti,  e'  emerso  che  l'articolazione  del programma didattico  e'  caratterizzata  da eclettismo, manifestato da un'ampia gamma  di  insegnamenti  estremamente  differenziati  e riferentisi a modelli  non  compatibili  tra loro, ne' con il riferimento lacaniano della scuola;  Vista  la valutazione tecnica di congruita' espressa sulla riferita istanza  dal  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione  del  18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;
                                Decreta:                               Art. 1.  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere  contrario  in premessa evidenziato  della  commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del  regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento,   avanzata   dall'istituto   "Associazione   freudiana internazionale", con sede in Torino, e' respinta.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 ottobre 2001                                   Il capo del dipartimento: D'Addona  |  
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