Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2001 (vai al sommario)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante: "Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 17, seconda colonna, articolo 24, comma 3, penultimo e ultimo rigo, dove e' scritto: "... sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.", leggasi: "... sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.";
alla pag. 18, seconda colonna, articolo 28, comma 1, dal terzo rigo, dove e' scritto: "... il responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...", leggasi: "... il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 19, seconda colonna, articolo 30, comma 6, al sesto rigo, dove e' scritto: "... ricevuto o autenticato dal dirigente ...", leggasi: "... ricevuto o autenticato al dirigente ...";
alla pag. 21, prima colonna, articolo 33, comma 3, ultimo rigo, dove e' scritto: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.", leggasi: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.";
alla pag. 22, prima colonna, articolo 37, comma 1, all'ultimo rigo, dove e' scritto: "... non inferiore a lire un milione.", leggasi: "... non inferiore a 516 euro.";
al comma 2, ultimo rigo, dove e' scritto: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.", leggasi: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.";
al comma 3, penultimo rigo, dove e' scritto: "... la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma 2.", leggasi: "... la sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.";
al comma 4, al settimo ed ottavo rigo, dove e' scritto: "... non superiore a lire dieci milioni e non inferiore a lire un milione ...", leggasi: "... non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro ...";
al comma 5, ultimo rigo, dove e' scritto: "... della somma di lire un milione.", leggasi: "... della somma di 516 euro.";
alla pag. 24, prima colonna, articolo 44, comma 1, lettera a), dove e' scritto: "a) l'ammenda fino a lire 20 milioni ...", leggasi: "a) l'ammenda fino a 10329 euro ...";
al comma 1, lettera b), primo e secondo rigo, dove e' scritto: "... l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni ...", leggasi: "... l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro ...";
al comma 1, lettera c), primo e secondo rigo, dove e' scritto: "... e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni ...", leggasi: "... e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro ...";
alla pag. 24, seconda colonna, articolo 47, comma 2, dove e' scritto: "... tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.", leggasi: "... tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.";
alla pag. 25, prima colonna, articolo 48, comma 2, secondo periodo, dal diciassettesimo rigo, dove e' scritto: "... e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.", leggasi: "... e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 euro a 7746 euro.";
alla pag. 25, seconda colonna, articolo 49, comma 2, penultimo rigo, dove e' scritto: "... ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.", leggasi: "... ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.";
alla pag. 25, seconda colonna, articolo 50, comma 1, quindicesimo e sedicesimo rigo, dove e' scritto: "... deve presentare all'ufficio del registro ...", leggasi: "... deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria ...";
al comma 2, primo periodo, al quarto e quinto rigo, dove e' scritto: "... la esenzione dall'imposta locale sui redditi ...", leggasi: "... la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili ...";
al secondo periodo, inoltre, dove e' scritto: "L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ...", leggasi: "L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente ...";
sempre al comma 2, dal penultimo rigo di pag. 25, dove e' scritto: "... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, ...", leggasi: "... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria";
alla pag. 26, prima colonna, comma 3, al secondo rigo, dove e' scritto: "... il pagamento dell'imposta locale sui redditi ...", leggasi: "... il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili ...";
al comma 6, primo rigo, dove e' scritto: "... al rimborso dell'imposta locale sui redditi ...", leggasi: "... al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili ...";
alla pag. 27, seconda colonna, articolo 58, comma 1, dal sesto rigo, dove e' scritto: "... Ministero dei lavori pubblici ...", leggasi: "... Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 29, seconda colonna, articolo 68, comma 1, dal quarto rigo, dove e' scritto: "... adempimenti preposti dalla presente legge ...", leggasi: "... adempimenti preposti dal presente testo unico ...";
alla pag. 29, seconda colonna, articolo 71, comma 1, al penultimo rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 71, comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: "... o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 ...", leggasi: "... o dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro ...";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 72, comma 1, al terzo rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 73, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da 41 euro a 206 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 74, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 75, comma 1, al terzo rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.";
alla pag. 31, prima colonna, articolo 78, comma 1, dal quarto rigo, dove e' scritto: "... ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ...", leggasi: "...ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996. n. 503 ...";
alla pag. 31, seconda colonna, articolo 82, comma 1, dal quarto rigo, dove e' scritto: "... sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...", leggasi: "... sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ...";
alla pag. 32, prima colonna, al comma 7, secondo periodo, dove e' scritto: "Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni ...", leggasi: "Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 euro a 25822 euro ...";
alla pag. 34, prima colonna, articolo 90, comma 1, lettera b), dove e' scritto: "... sia conforme alle norme della presente legge.", leggasi: "... sia conforme alle norme del presente testo unico.";
alla pag. 34, prima colonna, dopo l'articolo 92, dove e' scritto: "Sezione III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE", leggasi: "Sezione II VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE";
alla pag. 34, seconda colonna, articolo 97, comma 2, al primo rigo, dove e' scritto: "... e' comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale o al prefetto ...", leggasi: "... e' comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ...";
alla pag. 35, prima colonna, articolo 100, nella rubrica, dove e' scritto: "Competenza del presidente della giunta regionale (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)", leggasi: "Competenza della Regione (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)"; al comma 1, primo e secondo rigo, dove e' scritto: "... il presidente della giunta regionale ordina ...", leggasi: "... la Regione ordina ...";
alla pag. 35, seconda colonna, articolo 102, comma 1, dove e' scritto: "... una somma non inferiore a lire 50 milioni.", leggasi: "... una somma non inferiore a 25822 euro.";
al comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: "... si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione, e resa esecutiva dal prefetto.", leggasi: "... si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.";
al comma 3, dal secondo rigo, dove e' scritto: "... con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, e' fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.", leggasi: "... con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi.";
alla pag. 36, prima colonna, articolo 104, comma 4, dove e' scritto: "4. Il presidente della giunta regionale ...", leggasi: "4. La Regione ...";
alla pag. 37, prima colonna, articolo 109, comma 2, al penultimo rigo, dove e' scritto: "... Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.", leggasi: "... Ministero delle attivita' produttive.";
alla pag. 37, seconda colonna, articolo 112, comma 4, dove e' scritto: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ...", leggasi: "4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive ...";
alla pag. 38, seconda colonna, articolo 120, al comma 1, primo periodo, dove e' scritto: "... una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.", leggasi: "... una sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro."; al secondo periodo, dove e' scritto: "... una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.", leggasi: "... una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro.";
alla pag. 39, seconda colonna, articolo 125, comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: "... il sindaco ...", leggasi: "... il Comune ...";
alla pag. 39, seconda colonna, articolo 128, comma 1, al terzo rigo, dove e' scritto: "... sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici ...", leggasi: "... su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 40, prima colonna, articolo 130, comma 1, penultimo e ultimo rigo, dove e' scritto: "... dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.", leggasi: "... dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";
alla pag. 40, seconda colonna, articolo 132, al comma 1, dove e' scritto: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.", leggasi: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.";
al comma 5, dal quarto rigo, dove e' scritto: "... e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.", leggasi: "... e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.";
al comma 6, terzo rigo, dove e' scritto: "... e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, ...", leggasi: "... e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, ...";
al comma 8, dal terzultimo rigo, dove e' scritto: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.", leggasi: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.";
alla pag. 41, prima colonna, articolo 134, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: "... difformita' dalle norme della presente legge ...", leggasi: "... difformita' dalle norme del presente testo unico ...";
alla pag. 41, prima colonna, articolo 136, dove e' scritto: "1. -", leggasi: "1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.".
 
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