Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 novembre 2001 |
Ulteriori interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3157). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 con le quali sono state emanate disposizioni finalizzate ad avviare una serie di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali; Ritenuto necessario ed urgente integrare la precedente ordinanza con ulteriori fondi per consentire il proseguimento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; Sentita la regione Piemonte;
Dispone: Art. 1. 1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, di cui in premessa, alla regione Piemonte e' concesso un contributo di lire 20 miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. La regione Piemonte nei limiti delle risorse di cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che puo' essere realizzato anche per stralci e dovra' indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano prima dell'esecutivita' deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorita' di bacino del fiume Po. 3. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000 citata in premessa, ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilita' delle amministrazioni pubbliche. |
| Art. 2. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. 2. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2001 Il Ministro: Scajola |
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