| Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 7 novembre 2001 |  
| Ulteriori  interventi  di  protezione  civile  per la mitigazione del rischio  idrogeologico  e  la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini  idrografici  nel  territorio  delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3157). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO        delegato per il coordinamento della protezione civile
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;  Vista  l'ordinanza  del  Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 con  le  quali sono state emanate disposizioni finalizzate ad avviare una  serie  di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali;  Ritenuto  necessario  ed  urgente integrare la precedente ordinanza con  ulteriori fondi per consentire il proseguimento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  Sentita la regione Piemonte;
                                Dispone:                               Art. 1.  1. Per  la  mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti, Cuneo  e  Verbano-Cusio-Ossola,  di  cui  in  premessa,  alla regione Piemonte e' concesso un contributo di lire 20 miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della protezione  civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  2. La  regione Piemonte nei limiti delle risorse di cui al comma 1, predispone    un   programma   di   interventi,   d'intesa   con   le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che puo' essere realizzato anche per stralci e dovra' indicare i relativi soggetti  attuatori.  Il  piano  prima  dell'esecutivita' deve essere sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione civile, previo assenso dell'Autorita' di bacino del fiume Po.  3. Possono  essere  ricompresi  nel  programma  ed  attuati  con le procedure  e deroghe dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000 citata in premessa, ulteriori interventi finanziati con  fondi  comunitari  o con le disponibilita' delle amministrazioni pubbliche.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente ordinanza   e   pertanto,   eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi, inadempienze  o  contenziosi  a  qualsiasi  titolo  insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.  2. La  regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto  o  necessario,  riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 novembre 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
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