Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 |
Testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile". |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( e successive modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV"; c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, (( politiche di )) protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico"; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo"; e) (( gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati; )) f) (( il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge: "Art. 10 (Agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.". "Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. 3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.".
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| Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(( 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie". 2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ))
Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali. 8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'. 9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.". - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale e del Servizio idrografico e mareografico. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale." Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.".
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| Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva operativita' della stessa"; f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,". (( 1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9 e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), come modificati dalla presente legge: "Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". 2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1, entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1. 3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti; e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attivita' informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano stesso. 4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1, restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.". "Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi e dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli all'autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.". "Art. 9 (Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento). 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.". "Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unita' previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unita' previsionali di base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti. 5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art. 10, comma 1, nonche' ai fini di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. 7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.".
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| Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, (( determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, )) promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (( Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. )) 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. (( 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalita' organizzative e di funzionamento. )) 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, (( nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita' tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonche' quelli relativi alle attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. )) 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, (( per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita )) il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (( Tale subentro e' condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 93, comma 1, lettera g), 107 e 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2): "1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: (Omissis); g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;". "Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali; f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici; h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata". "Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera c), 5, 11 e 14, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): "1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in: (Omissis). c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.". "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.". "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.". "Art. 14 (Competenze del prefetto). - 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5. 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.". - L'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1) e' stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), della presente legge.
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| Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile
(( 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificita' delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E' abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7. 3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. 4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti gia' in essere, senza oneri a carico dello Stato. 7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile. ))
Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo degli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2): "1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale. 2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.". "Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza. 6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione. 7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Interventi in materia di protezione civile). - 1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. 1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; art. 6, com-ma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. 1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. 1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.". - Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, reca: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.". - Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, reca: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi". - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.". "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-ma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.". - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5. - Per l'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5.
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| Art. 5-ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno
(( 1. Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacita' operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. )) |
| Art. 5-quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246
(( 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. ))
Riferimenti normativi: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche). - 1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo. 2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario ammmistrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica. 6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. 7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto 3 maggio 1993, n. 228 del Ministro dell'interno. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni. 8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore. 9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993. 10. Il fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
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| Art. 6. Abrogazioni
(( 1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto. ))
Riferimenti normativi: - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.
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| Art. 6-bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile
(( 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione. 2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002. 3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002. ))
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.
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| Art. 7. Norma di salvaguardia
(( 1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca: "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato".
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| Art. 7-bis. Informazioni di pubblica utilita'
(( 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilita'. 2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse. 4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le societa' di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorita' assoluta nell'impegno della linea. )) |
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