A seguito del parere favorevole espresso in data 25 settembre 2001 dal Comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N. nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 ottobre 2001, il giorno 24 ottobre 2001, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN: nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni, e, per i rappresentanti sindacali: Organizzazioni sindacali: CGIL Medici - FED. CISL - COSIME Medici - "Federazione Medici" aderente alla UIL - CIVEMP (SIVEMP - SIMET) - FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) - UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) - CIMO ASMD - ANAAO/ASSOMED - ANPO *. Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL. * ANPO ammessa con riserva Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N., nel testo che segue. Contratto collettivo nazionale di interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, dell'area medico veterinaria Premesso che il giudice del lavoro di Trapani in relazione al ricorso Cernigliaro Baldassarre contro l'azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani (RG 198/2001), nella seduta del 27 aprile 2001, ai sensi dell'art. 68-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area medico - veterinaria; Tenuto conto che l'interpretazione richiesta e' diretta ad accertare "se nel procedimento di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art. 23 e 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro all'esito dell'istruttoria" e "se il parere del Comitato dei garanti abbia natura vincolante"; Considerato che le parti, all'atto della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro con l'art. 23, commi 1 e 5, hanno inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso dei dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede che la proposta di recesso prima di essere adottata dall'amministrazione venga inviata al Comitato dei garanti, tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'amministrazione puo' procedere; Che la proposta di recesso puo' essere formulata dall'azienda solo dopo che la stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 o dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, che sono propedeutiche alla formulazione della proposta, sicche' il parere richiesto al Comitato dei garanti si presenta come unica ed ultima procedura prima della formalizzazione del recesso; Tenuto conto che il recesso e' adottato in conformita' del parere espresso dal Comitato, il che depone per la vincolativita' del parere medesimo; Tutto quanto premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 nel testo che segue: Art. 1. 1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e 5 e' richiesto al Comitato dei garanti una sola volta, al termine delle procedure dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda e' in grado di formulare la propria proposta di recesso. 2. Il recesso e' adottato dall'azienda in conformita' al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere e' vincolante. |