Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 19 ottobre 2001
Autorizzazione all'"Istituto italiano della saldatura", in Genova, al rilascio della approvazione europea dei materiali di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certiticazione CE;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista l'istanza presentata dall'Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria - Genova, in data 16 marzo 2001, acquisita in data 16 marzo 2001 con prot. n. 779822, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 5 giugno 2001 e 1 ottobre 2001 ed acquisita, in data 26 luglio 2001, prot. n. 781378, in data 15 ottobre 2001, prot. n. 782132 ed in data 16 ottobre 2001, prot. n. 782140, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Istituto italiano della saldatura - Genova, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria - Genova, ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' autorizzato, rispettivamente ai suddetti articoli, a:
a) certificare la conformita' dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal succitato decreto;
b) svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del succitato decreto.
 
Art. 2.
1. Le attivita' ed i compiti inerenti alle autorizzazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali, come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attivita' produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'Istituto italiano della saldatura medesimo.
2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ne informa il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti.
3. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione deve essere trasmessa dall'Istituto italiano della saldatura - Genova, al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea.
4. L'Istituto italiano della saldatura - Genova, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, informa immediatamente il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Durante il periodo di validita' delle autorizzazioni il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.
3. Tutti gli atti relativi alle autorizzazioni concesse devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 4.
Per i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale dell'Istituto italiano della saldatura e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.
 
Art. 5.
Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'Istituto italiano della saldatura non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
 
Art. 6.
Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attivita' per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.
 
Art. 7.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico dell'Istituto italiano della saldatura - Genova, e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2001
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
Visconti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone