Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2001
Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilita' al personale statale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che prevede l'anticipo del pagamento dello stipendio e della tredicesima mensilita' da corrispondere al personale statale a decorrere dal 7 dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresi' conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessita' dei Corpi militari dello Stato, nonche' della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23;
Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995;
Visto l'art. 370 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Il pagamento degli stipendi, degli altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilita' al personale statale dovuti nel mese di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date stabilite nel calendario allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ragioniere generale: Monorchio
 
Allegato
ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO
POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO
L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al conto corrente bancario, postale ed al libretto postale di risparmio disposto in favore di tutte le categorie di personale statale (in esse comprese le Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, delle Forze armate, ecc.) avviene il giorno 7 dicembre 2001.
In relazione alla ratio dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che dispone l'anticipo della data di pagamento e alle esigenze connesse al rispetto dei vincoli di giacenza sul conto di disponibilita' del Tesoro, ex lege n. 483/1993, i titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo di anticipo, non essendo possibile concedere quelli ordinariamente previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.
PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA
GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI
I pagamenti in contanti, con vaglia cambiari e assegni postali disposti in favore del personale statale di cui appresso, avvengono nei giorni sotto indicati:
1) personale amministrato dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del mese di dicembre 2001;
2) restante personale statale (compreso quello appartenente alle Forze di polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;
3) limitatamente al personale della scuola, assunto con contratto a tempo determinato, gestito dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il pagamento avviene entro il giorno 21 del mese di dicembre 2001.
I delegati alla riscossione, ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti da effettuare agli aventi diritto.
 
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