Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attivita' giudiziarie sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/2 del 18 gennaio 2001. |
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Art. 1. Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e nelle condizioni appresso indicati. |
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Art. 2. La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attivita' giurisdizionale proclamata dall'Associazione e' rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato amministrativo. |
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Art. 3. La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. La revoca dall'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'ANMA sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'ANMA ne dara' immediata comunicazione alle Autorita' di cui al comma l. |
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Art. 4. L'astensione totale dalle attivita' giudiziarie non puo' superare quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato. Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione. |
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Art. 5. Non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente cautelari, ne' le cause in materia elettorale. |
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Art. 6. Non possono essere proclamate astensioni nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale. |
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Art. 7. L'ANMA, prima della proclamazione delle astensioni, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica. |
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