| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 31 ottobre 2001 |  
| Adeguamento  alla  regola  tecnica  di  prevenzione incendi di cui al decreto   del   Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  quello dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi,  di  capacita' complessiva superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                           di concerto con               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per  la  progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei  depositi  di  G.P.L.  in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore  a  5.000  Kg",  e  in  particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  10 maggio 2001, concernente  "Depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi  di capacita' complessiva  superiore  a  5 m3,  siti  in  stabilimenti a rischio di incidente   rilevante   soggetti  all'obbligo  di  presentazione  del rapporto di sicurezza";  Considerate  le  accertate  difficolta',  da  parte dei gestori dei depositi  di  G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre 1994;                              Decreta:  Le  disposizioni  contenute  nel decreto 10 maggio 2001 sono estese anche   ai  depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi,  di  capacita' complessiva  superiore  a  5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.  I  gestori  dei  suddetti  depositi  devono presentare il programma delle  opere  di  adeguamento  al  comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 ottobre 2001                      Il Ministro dell'interno Scajola               Il Ministro delle attivita' produttive                               Marzano  |  
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