| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 25 luglio 2001 |  
| Rettifica  al  decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative   e  delle  metodologie  tecniche  per  gli  interventi  di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.  5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'                           di concerto con               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  Visto  il  proprio  decreto  20  agosto 1999, recante tre specifici allegati,  rispettivamente  l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative  agli  interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato  2,  l'utilizzazione  di  rivestimenti incapsulanti per il cemento  amianto  e  l'allegato  3,  la  scelta  dei  dispositivi  di protezione individuale per le vie respiratorie;  Rilevata  la necessita' di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;  Considerato  il  decreto  legislativo  19  novembre  1999,  n.  528 "Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  recante  attuazione  della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute  da  osservare nei cantieri   temporanei  o  mobili",  in  particolare  la  sostituzione dell'art.  11,  con  i  nuovi  riferimenti  riportati  nell'art. 10 e nell'art. 3;  Ritenuto  di  dover  apportare  le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;  Esperita  la  procedura  di  informazione  prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  testo  del  preambolo  del  citato  decreto 20 agosto 1999, all'ultimo   capoverso   al  posto  di:  "Esperita  la  procedura  di informazione  prevista  dalla  direttiva  comunitaria n. 98/84/CE che modifica  la  procedura  istituita  dalla  direttiva  n. 83/189/CEE", leggasi:  "Esperita  la  procedura  di  informazione  prevista  dalla direttiva  comunitaria  n.  98/34/CE  modificata  dalla  direttiva n. 98/48/CE".  2.  Il  testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato.  Al  penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per la  localizzazione  e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri  generali  di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla   tabella   A)   del  presente  decreto...",  leggasi:  "Per  la localizzazione  e  la  classificazione  dei  ... si fa riferimento ai criteri  generali  di  cui  al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...";  3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto  1999,  e'  cosi' modificato, al posto di: "La conformita' dei rivestimenti    incapsulanti   alle   caratteristiche   prestazionali richieste  nell'appendice 1  (punti  1, 2, 3 e 4).....", leggasi: "La conformita'   dei   rivestimenti  incapsulanti  alle  caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ... ... ...".  Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase:  "Nei  confronti  dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in  commercio  negli  altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti  all'accordo  sullo  spazio  economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformita' alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni   vengono  rilasciate  sulla  base  di  una  normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.".  4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "Il committente dovra' dare  comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio  in  quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma  1,  lettera  c) del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Il  committente  dovra'  dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in  particolare  il  rimando  al  caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.".  Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta   cosi'  modificato  e  corretto:  nella  parte  relativa  al committente  al  posto  della  frase  contenuta  nella  quarta icona: "Redige  notifica  da  inviare  all'organo  di vigilanza, art. 11/1C, decreto  legislativo  n.  494/1996",  leggasi:  "Redige  notifica  da inviare  all'organo  di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999";  nella  parte  relativa  all'organo  di vigilanza al posto della  frase  contenuta  nella  seconda icona: "Riceve e controlla la notifica  dell'impresa  che  esegue  la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla  la  notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica".  5.  Il  testo  dell'allegato  2,  pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato  decreto  20  agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto della prima  riga dove e' scritto: "... ... norma UNI CEI GN 45015 ... ..", leggasi: "... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..".  |  
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