Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 ottobre 2001 |
Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno. |
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IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto Visto il decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, concernente "Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno", che ha consentito il trasporto e l'uso in Italia, per tali gas, di bombole con pressione di carica di 300 bar; Considerata la necessita' di comprendere, nel testo del decreto, anche le miscele dei gas summenzionati; Considerata l'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1964-1; Considerata la necessita', al fine di limitare il peso totale dei recipienti, anche le bombole in materiale composto; Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e' sostituito dall'art. 2 del presente decreto. 2. L'allegato 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e' abrogato. |
| Art. 2. 1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei seguenti gas compressi e per le miscele di tali gas: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN 1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065), e ossigeno (UN 1072) e' 300 bar. 2. Le bombole in acciaio senza saldatura di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15oC), superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee: UNI EN 1964-1 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione minore di 1100 Mpa; prEN 1964-2 per le bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui all'allegato 2 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001. 3. Le bombole in materiale composito di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15oC), superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo quanto previsto dai seguenti decreti: decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, concernente "riconoscimento di un codice tecnico per la progettazione, costruzione e verifica delle bombole in materiale composito interamente avvolte per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti"; decreto 22 gennaio 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente "riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti i recipienti in pressione in materiale composito" e relativa ai recipienti in materiale composito avvolti solo sulla parte cilindrica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2001 Il direttore: Esposito |
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