IL CONSIGLIO Vista la relazione dell'ufficio studi; Considerato in fatto; In relazione ad alcune fattispecie si e' posto il problema della proprieta' del progetto nel caso di appalto concorso. L'Autorita', quindi, nell'ambito dell'operativita' di una serie di protocolli d'intesa sottoscritti con associazioni ed ordini professionali competenti nel settore dei lavori pubblici, ha interessato della questione detti soggetti. Il Consiglio nazionale geologi, L'AGI, l'OICE e il CONAF hanno formulato le loro autonome osservazioni al riguardo, di seguito brevemente riassunte: il Consiglio nazionale geologi distingue, nel caso di appalto concorso, la titolarita' del progetto dalla sua utilizzabilita' e disponibilita'. Se, infatti, la titolarita' rimane in capo al progettista, il suo diritto soggettivo circa l'utilizzabilita' e disponibilita' del progetto, si affievolisce nel rapporto con la pubblica amministrazione. Peraltro, tali condizionamenti non sarebbero sufficienti, a parere del Consiglio nazionale dei geologi, a trasferire la proprieta' del progetto in capo alla pubblica amministrazione; l'OICE ritiene che, quando l'amministrazione sceglie un progetto in sede di appalto-concorso con conseguente erogazione del corrispettivo all'impresa, finisce per acquisire la proprieta' del progetto esecutivo visto che il corrispettivo dell'appalto ha ad oggetto anche la redazione di tale progetto; l'AGI esprime delle considerazioni non dissimili da quelle dell'OICE. Infatti, la remunerazione della progettazione e' insita nei prezzi dell'appalto e trova riconoscimento man mano che vengono corrisposti gli acconti e il saldo dell'appalto. L'AGI ritiene che, quando l'esecuzione dei lavori viene ad interrompersi, l'amministrazione potra' conseguire la proprieta' del progetto attraverso il pagamento della quota del progetto non assorbita in ragione della ridotta esecuzione; il CONAF fa riferimento all'art. 2578 del codice civile e all'art. 17 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, per ribadire che la proprieta' dei progetti, dei lavori originari, ecc. e' del professionista che li ha redatti. A parere del CONAF, tale disciplina si estenderebbe anche nelle ipotesi di appalto concorso. Considerato in diritto; Il problema della proprieta' del progetto non si pone nelle ipotesi di concorso di progettazione o di affidamento di incarico di progettazione, in cui e' pacifico che la proprieta' del progetto stesso passi all'amministrazione. Nel caso di appalto concorso la dottrina ha rilevato che il sistema comporta la predisposizione di un progetto di massima da parte dell'amministrazione ed il suo successivo completamento in collaborazione con i concorrenti alla gara. Esso percio' mira a rendere possibile o ad agevolare nella preparazione dei progetti e nella esecuzione delle opere e delle forniture dello Stato la collaborazione dei privati dei quali l'esperienza, l'iniziativa e l'intelligenza sono messe a profitto dell'amministrazione; inoltre produce una selezione spontanea tra le ditte che partecipano a progetti di grande importanza. Questa impostazione trova, altresi', conforto in precise indicazioni giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato gia' dal 1989 (sezione VI - 22 aprile n. 474) ha testualmente affermato: "divenendo il progetto, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell'amministrazione, non e' neppure sostenibile la configurazione di un "diritto dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione. Piu' di recente il Consiglio di giustizia amministrativa regione siciliana 6 marzo 1998 n. 131 ha anch'esso testualmente affermato: "del resto, nell'appalto concorso non esiste alcun diritto dell'aggiudicatario su progetto da lui redatto, che diviene, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell'amministrazione ne' e' neppure sostenibile la configurazione di un diritto soggettivo dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione . Definita in tal modo la questione di massima prospettata, le accessorie e molteplici implicazioni o pretese che possono concretamente derivarne andranno risolte sulla base dell'indicato principio e tenendo conto degli altri dati esistenti nell'ordinamento (diritto di autore, audizione del progettista nella predisposizione delle varianti, ecc.). Roma, 21 giugno 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |