Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DELIBERAZIONE 26 luglio 2001 |
Bando di gara del Consorzio interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico di Rubano, per l'appalto dei lavori relativi alla sistemazione delle reti di acquedotto interferenti con la viabilita' della nuova tangenziale sud di Vicenza. (Deliberazione n. 289). |
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Stazione appaltante: Consorzio interprovinciale Euganeo Berico. Esponente: TMC - Tecniche moderne delle costruzioni a r.l. Riferimento normativo: Art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. IL CONSIGLIO Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto; L'impresa TMC S.r.l. ha fatto pervenire un esposto relativamente al bando di gara, indetto dal Consorzio interprovinciale Euganeo Berico, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto; in detto esposto viene lamentato il fatto che la stazione appaltante non ha posto in visione il computo metrico estimativo con il quale si e' addivenuti alla definizione dell'importo complessivo a base di gara. A seguito di richiesta dell'Autorita' il Consorzio inviava apposita lettera con la quale veniva specificato che la richiesta della ditta era stata inoltrata ai sensi della legge n. 241/1990 e veniva precisato che a tutti i partecipanti alla gara era stato fornito il computo metrico, allegato alla stessa lettera, relativo alle lavorazioni inerenti l'appalto, "in modo che le stesse potessero formulare l'offerta con il massimo dei dettagli tecnico-quantitativi possibili". Dall'esame di detto computo metrico, lo stesso risultava completo, per ogni lavorazione inerente l'appalto, dei seguenti elementi: numero d'ordine tariffa; designazione dei lavori; unita' di misura; dimensioni; quantita'. Considerato in diritto; L'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 "aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari" al comma 5 dispone che: "Nel caso di appalto integrato nonche' nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantita' relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e' tenuto ad integrare o ridurre le quantita' che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita' che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonche' negli altri documenti che e' previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire ...". Risulta quindi evidente che la disposizione in questione si applica nei seguenti casi di aggiudicazione mediante offerta prezzi unitari: appalto integrato; appalti il cui corrispettivo e' stabilito esclusivamente a corpo; appalti il cui corrispettivo e' stabilito parte a corpo e parte a misura per la sola parte delle lavorazioni il cui corrispettivo e' previsto a corpo. La disposizione in esame, pertanto, introduce l'onere per il concorrente di verificare, tramite un raffronto con gli elaborati progettuali posti a base di gara, la correttezza delle voci e quantita' indicate nella lista delle lavorazioni e forniture predisposta per la formulazione dell'offerta, consentendo allo stesso concorrente di apportare tutte le modifiche ritenute opportune: a tal fine dunque la S.A. deve porre in visione e rendere acquisibili gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico. Va rilevato che l'art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 fa riferimento al computo metrico e non al computo metrico estimativo, e, pertanto, ad un documento che non contenga i prezzi unitari in base ai quali la stazione appaltante ha individuato l'importo da porre a base di gara. La portata innovativa di tale disposizione emerge con chiarezza ove si consideri che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 il computo metrico veniva considerato per lo piu' dalle stazioni appaltanti uno strumento idoneo alla determinazione del prezzo da porre a base di gara ma "documento riservato" del quale non era possibile consentire la visione ai concorrenti per una piu' consapevole formulazione dell'offerta. E del resto anche la vigente normativa prevede che il computo metrico non sia inserito nel novero dei documenti contrattuali (art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), e che le eventuali correzioni possono riguardare solo la lista delle lavorazioni e forniture predisposta per la formulazione dell'offerta e non certamente gli elaborati grafici o il capitolato speciale: le correzioni dovranno riguardare solo gli errori materiali nella corrispondenza fra i documenti progettuali ed il computo metrico dal quale e' stata ricavata la lista. Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che, atteso l'onere posto a carico del concorrente di verificare la rispondenza fra quanto indicato nella lista delle lavorazioni e forniture sulla quale predisporre l'offerta e gli elaborati progettuali, ivi compreso il computo metrico, resta, in capo alla stazione appaltante l'obbligo di porre in visione e rendere acquisibile, sia pure limitatamente alla parte di lavorazioni il cui corrispettivo e' previsto a corpo, anche tale ultimo documento e cioe', nel caso di specie, quello di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sul quale non siano, pero', riportati i prezzi unitari. In base a quanto sopra considerato; Delibera: Nel caso di appalti il cui corrispettivo e' stabilito esclusivamente a corpo, ovvero parte a corpo e parte a misura, e nei casi di appalto integrato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e' obbligo per la stazione appaltante porre in visione e rendere acquisibile, fra gli elaborati progettuali, anche il computo metrico, sia pure limitatamente alla parte delle lavorazioni il cui corrispettivo e' previsto a corpo. Manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante. Roma, 26 luglio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |
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