Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 ottobre 2001 |
Dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000, recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1995 supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995, concernente l'adozione dei nuovi "modelli di dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vino"; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1995 e il decreto ministeriale 6 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997 contenente le disposizioni integrative al citato decreto ministeriale 1 agosto 1995; Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 20 maggio 2001, contenente modalita' di applicazione del "divieto di vinificazione delle uve da mensa e le modalita' applicative per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio"; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000 che stabilisce talune modalita' per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, concernente le modalita' per l'aggiornamento dello schedario viticolo e successive modificazioni; Considerato opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 10 del citato regolamento CE n. 1282/2001, che consente agli Stati membri di adottare sistemi dichiarativi contenenti informazioni piu' complete e categorie piu' ampie di soggetti obbligati; Considerata la necessita' di tener conto delle disposizioni citate relative alle dichiarazioni delle superfici vitate, al fine di facilitare le operazioni di verifica; Ritenuta l'opportunita' di sostituire gli allegati al citato decreto ministeriale del 1 agosto 1995; Decreta: Art. 1. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola, allegati al decreto ministeriale del 1o agosto 1995, sono modificati a decorrere dalla campagna 2001/2002 dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto. Le avvertenze generali e le istruzioni contenute nel decreto ministeriale 1 agosto 1995, nel decreto ministeriale 23 ottobre 1995 e nel decreto ministeriale 6 agosto 1997 sono completate da quelle allegate al presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Roma, 16 ottobre 2001 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 211 |
| MODELLI ----> Vedere modelli da pag. 41 a pag. 53 <---- Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione vino
Per tener conto delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali la modulistica relativa alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino e' modificata per l'introduzione del riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate. Inoltre i modelli sono modificati. Le istruzioni per la compilazione dei modelli contenute nel decreto ministeriale 1o agosto 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995), nel decreto ministeriale 28 novembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 1995 n. 260) e nel decreto ministeriale 6 agosto 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 1997) sono integrate da quelle contenute nel presente regolamento. Si forniscono le istruzioni per la compilazione della II sezione dei quadri C per quanto concerne le dichiarazioni delle superfici vitate nonche' quelle relative alle modifiche introdotte nelle altre sezioni. Quadro A. Sezione II. I produttori che cedono e/o conferiscono l'uva raccolta a piu' di un soggetto compilano il quadro E ed il modello A2. Negli appositi riquadri e' indicata la superficie vitata totale in produzione (in ettari e are) condotta dal dichiarante, specificando quella di proprieta' e quella condotta ad altro titolo (es. affitto, comodato o altro). Le superfici indicate si riferiscono esclusivamente alla dichiarazione in causa. Il medesimo conduttore puo' presentare altra/e dichiarazione/i per superfici di sua proprieta' o in conduzione ricadenti in altra provincia per le quali e' tenuto a presentare distinta dichiarazione. La superficie vitata e' calcolata secondo le indicazioni contenute nell'articolo unico del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000). Quadro C. Sezione II - Dichiarazioni superfici vitate. In tale sezione vanno indicati il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto che ha presentato la dichiarazione delle superfici vitate, completato con il codice identificativo della dichiarazione stessa, (cioe' il codice prestampato contenuto nel modello della dichiarazione della superficie vitata). Deve essere utilizzata una riga per ogni dichiarazione di superficie cui fare riferimento. I produttori che presentano la dichiarazione nei comuni della regione Piemonte e Valle d'Aosta non indicano il "codice identificativo della dichiarazione" e si attengono alle disposizioni adottate dalle citate regioni circa la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate. Nello spazio relativo alla superficie, per ciascuna dichiarazione di superficie vitata, e' indicato nella sezione I del quadro C solo il numero degli ettari e delle are da cui l'uva e' stata raccolta (ad esempio se il dichiarante conduce nella campagna solo una parte della superficie vitata che ha dichiarato all'AGEA, deve indicare solo la parte di superficie condotta da cui l'uva e' stata raccolta). Qualora la superficie vitata dichiarata nella dichiarazione di superficie vitata sia identica a quella da riportare nella sezione I del quadro C non e' necessario indicare gli ettari relativi nello spazio relativo alle superfici. Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato C1, debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione. Per la campagna 2001/2002 e' consentito ai produttori che compilano il quadro C della dichiarazione vitivinicola di avvalersi dell'allegato C1 in sostituzione della II sezione del quadro medesimo. Allegato F2 - Quadro C. Sezione II - Dichiarazione superfici vitate. Per le modalita' di compilazione di tale quadro da parte dei soci che cedono la totalita' dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo valgono le istruzioni per la compilazione del quadro C, sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve, ad eccezione dell'ultima frase. Allegati F1 - F3 - F4 - Quadro C. Dichiarazione superfici vitate. La compilazione di tale quadro e' effettuata solo nel caso in cui il produttore di uve cede uve di propria produzione, e cioe' nel caso di compilazione dell'allegato da parte del produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto. Le modalita' di compilazione di tale quadro sono quelle contenute nelle istruzioni per la compilazione del quadro C sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve. Allegati M1 e M2 - Quadro C. Sezione II - Dichiarazione superfici vitate. Le modalita' di compilazione di tale quadro sono quelle contenute nelle istruzioni per la compilazione del quadro C sezione II della dichiarazione di raccolta delle uve, ad eccezione dell'ultima frase. Istruzioni per la compilazione degli allegati M1 - F3 // M2 - F4 Si ribadisce (decreto ministeriale 6 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1997 n. 198) che i modelli M1 ed F3 sono riservati esclusivamente alla dichiarazione relativa ai produttori delle varieta' "Moscato di Terracina" prodotto dalle uve nella provincia di Latina e della varieta' "Regina" e "Regina dei vigneti" prodotte nella provincia di Chieti che eccedono le quantita' massime ammesse a dare vino da tavola previste all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000: per le uve destinate alla vinificazione da distillarsi obbligatoriamente; per le uve destinate alla trasformazione in mosti per succhi d'uva. Si ribadisce che i soggetti che hanno prodotto e/o acquistato uve da mensa e/o ottenuto mosto da uve da mensa devono compilare l'allegato M2 ed il modello F4, nel caso di cessione delle uve medesime. |
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