| Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2001 |  
| Modificazioni  allo  statuto  della  Ima Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo. (Provvedimento n. 1957). |  
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           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 1  1,  che  prevede  nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  1  ottobre  1993,  di autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata  alla  Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantu' n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;  Vista  la delibera assunta in data 25 settembre 2001 dall'assemblea straordinaria  degli azionisti della Ima Italia Assistance S.p.a. che ha  approvato  le  modifiche  apportate  ai  seguenti  articoli dello statuto  sociale:  articoli 2,  5,  8 e 14 modificati solo nel testo; art.  17 inserito ex novo; articoli ex 17 e l8 modificati nel testo e rinumerati;   articoli ex   19,  20  e  21  invariati  nel  testo  ma rinumerati;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ima Italia Assistance  S.p.a.,  con  sede  in Cinisello Balsamo (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:  "Art.  2  (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - Soppressione dell'inciso   "anche  mediante  rilascio  di  fidejussioni  ed  altre garanzie"    con    riferimento   alle   modalita'   di   prestazione dell'attivita' assicurativa del ramo assistenza.  Sostituzione   dell'espressione  "dal  decreto  legislativo  n.  24 febbraio  1998,  n.  58  (in  luogo  della precedente "dalla legge n. 1/1991  ) con riferimento alle attivita' di intermediazione mobiliare escluse   dall'oggetto   sociale   (nell'ambito   dell'assunzione  di interessenze  e  partecipazioni in enti o imprese con analogo fine, a scopo di investimento);".  "Art.  5  (Capitale  sociale  -  Azioni  -  Obbligazioni - Fondo di organizzazione).   -   Nuovo   ammontare  del  capitale  sociale  con conversione  in  euro  2.507.000  (in luogo del precedente importo di L. 3.200.000.000)  diviso  in n. 21.800 azioni del valore nominale di euro  115  ciascuna  [a  seguito  di  aumento  del capitale, anche al servizio  della  conversione,  per L. 362.736.800, a titolo gratuito, mediante  integrale  utilizzo delle voci di bilancio "utili a nuovo e "utili  esercizio  2000  e di parziale utilizzo della riserva legale; conversione  del  capitale  da  lire  in  euro  e ulteriore aumento a pagamento per euro 667.000];".  "Art.  8  (Assemblee  dei  soci).  - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria: "L'assemblea  ordinaria,  per  le  delibere  di cui all'art. 2364 del codice  civile,  e' convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi   dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale.  Quando  particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potra' essere convocata entro  sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo della precedente  previsione  statutaria:  "L'assemblea in via ordinaria e' convocata  almeno  una  volta  all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio  sociale,  salvo  possibilita'  di proroga di cui alle leggi sulle assicurazioni private );".  "Art. 14 (Amministrazione). - Soppressione del-l'espressione "o dai Sindaci  in  relazione  alla possibilita' di attivare la convocazione del  consiglio di amministrazione da parte degli stessi, a seguito di richiesta.  Nuova  disciplina: possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di   amministrazione  in  tele  o  videoconferenza  -  condizioni  ed effetti;".  Inserimento   nuovo   "Art.  17  (Amministrazione).  -  Obbligo  di informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  Consiglio  di amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla societa'  e/o  dalle  societa'  controllate ed, in particolare, sulle operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interessi: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;".  Ex   art.   17   rinumerato   "Art.   18  (Collegio  sindacale).  - Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina:  "La societa' e' controllata da un collegio sindacale, funzionante ai sensi di legge e composto  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti. I membri del collegio  sindacale sono nominati dall' assemblea dei soci, durano in carica  tre  anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne determinera' il compenso  in  sede  di  nomina  (in luogo della precedente previsione statutaria:  "La societa' sara' controllata da un collegio sindacale, nominato, funzionante e retribuito a' sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti ).  Nuova disciplina in materia di:    a) requisiti di professionalita' dei sindaci;    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;    c) nomina  del  Presidente  del  collegio  sindacale: modalita' e criteri;    d) cause  di  ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;".  Ex  art.  18,  rinumerato  "Art.  19 (Bilancio e ripartizione degli utili).  -  Soppressione  dell'espressione  "e  del  conto profitti e perdite in materia di formazione del bilancio.  Introduzione,  ex  novo,  del termine di approvazione del bilancio: entro  il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio  stesso,  con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;".  Ex  art.  19,  rinumerato  "Art.  20 (Bilancio e ripartizione degli utili). - Invariato nel testo.".  Ex  art.  20,  rinumerato "Art. 21 (Scioglimento e liquidazione). - Invariato nel testo.".  Ex  art.  21,  rinumerato "Art. 22 (Scioglimento e liquidazione). - Invariato nel testo.".  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 ottobre 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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