IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,   la   ricerca  e   l'organizzazione  del Ministero - Direzione generale delle risorse   umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia  conseguito  in  Peru',  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle precedenti   conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il  titolo  di  licenciada  en obstetricia, conseguito nell'anno 1994,  presso  l'Universita'  statale  maggiore  di San Marco di Lima (Peru)  della  sig.ra  Herrera  Fernandez  Pilar  Elizabeth,  nata  a Cajamarca  (Peru)  il  giorno  16 maggio 1965 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2. La  sig.ra  Herrera  Fernandez Pilar Elizabeth e' autorizzata ad esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 ottobre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |