IL DIRETTORE PROVINCIALE                         del lavoro di Pavia  Visto   l'art.   4,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  342  del  18  aprile 1994 che attribuisce agli uffici provinciali  del  lavoro  oggi  direzioni  provinciali  del lavoro le funzioni  amministrative  in  materia  di  determinazione  di tariffe minime  per  le  operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle  commissioni  provinciali  per  la  disciplina  dei  lavori  di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955 abrogata;  Vista la circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro;  Visto  il decreto prefettizio n. 511 del 6 aprile 1996 con il quale veniva  resa  esecutiva la delibera n. 7/1996 del 19 marzo 1996 della commissione  provinciale  che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Pavia con decorrenza 6 aprile 1996;  Considerato  che  la  tariffa  per  le  prestazioni in economia con decorrenza  dal  31 marzo 1996 viene determinata in L. 172.800 ed con decorrenza 1 gennaio 1997 determinata in L. 180.240;  Ritenuto  di  dover  procedere  all'aggiornamento  delle tariffe in economia;  Tenuto   conto   della  mancanza  di  osservazioni  espresse  dalle organizzazioni  sindacali del territorio, datoriali e dei lavoratori, appositamente interpellate con nota n. 1761 del 12 settembre 2001;  Ritenuto  di  dover  procedere all'adeguamento della tariffa per le prestazioni in economia secondo la variazione dell'indice Istat;  Rilevato  che  fatto  cento  l'indice Istat del mese di agosto 1997 (105,7)  l'indice  Istat  del  mese  di dicembre 2000 (113,4) risulta aumentato del 7,70%;                              Decreta:  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  342  del  18  aprile 1994, a decorrere dal 1 dicembre 2001, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Pavia, per le  operazioni di facchinaggio eseguiti in economia per ogni giornata lavorativa  normale con un massimo di otto ore vengono determinati in L. 194.118.  Le   prestazioni  in  economia  inferiori  alle  otto  ore  saranno conseguentemente riproporzionate.  Con  successivo  provvedimento e su eventuale richiesta delle parti sociali, si procedera' all'aggiornamento delle tariffe a quintale.  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    Pavia, 17 ottobre 2001                                  Il direttore provinciale: Menegatti  |