Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 30 marzo 2001, n. 400 |
Regolamento recante i criteri e le modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle societa' finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita'; Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti; Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi; Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita' indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti: a) forma di societa' di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4; b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai principi di mutualita'. Le forme di societa' di capitali di cui alla lettera a) del presente comma, coerenti con il principio di mutualita', comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioe' le societa' cooperative e le societa' consortili; c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale. 2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere piu' del venti per cento del capitale della societa' finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno. 3. Le partecipazioni al capitale della societa' finanziaria di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il trenta per cento. E' comunque esclusa la partecipazione di consorzi o cooperative non costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e' il seguente: "Art. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a: a) - b) (Omissis); c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente art. 1, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi ed il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito dell'integrazione apportata dall'art. 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ci cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.". - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del Fondo di garanzia. Il contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, dettati dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo". - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', l'art. 109". - Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). - 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, ed esercenti le attivita' indicate nell'art. 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli presiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.". - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' il seguente: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fondi finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate. 2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti dal almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni". - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", e' il seguente: "Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche ed uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro , sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti gianato . 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, concerne il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 1999 - serie generale - n. 177. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 106, 113 e 155, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Attivita' agevolabili 1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della societa' finanziaria; b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche; d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di societa' partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attivita' dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario. 2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le societa' finanziarie di cui all'articolo 1 presentano, con le modalita' e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita: a) in relazione all'attivita' di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi; b) in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette societa' finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonche' ai programmi delle societa' finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche; c) in relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera c), ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette societa' finanziarie; d) in relazione all'esercizio di attivita' di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle societa' finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle societa' da esse partecipate.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Misura e tipologia dell'agevolazione 1. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilita' del fondo di garanzia interconsortile delle societa' finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna societa' finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale e' aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi. 2. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo riferito ai progetti di investimento dei singoli soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e della societa' finanziaria. Il contributo e' concesso in relazione a ciascun progetto secondo le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea 1999/502/CE del 1 luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla societa' finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare: a) acquisto di elaboratori e programmi infor-matici; b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' consortile; c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa; d) ottenimento della certificazione di qualita' in base alle norme ISO 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di societa' autorizzate dalla Banca d'Italia. Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonche' le spese amministrative e di gestione. Non sono altresi' ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica. I progetti di investimento dei singoli soci e della societa' finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il contributo non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alle stesse spese oggetto dell'investimento previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 3. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilita' del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. 4. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i programmi ritenuti agevolabili e' concesso un contributo riferito ai progetti di investimento delle societa' finanziarie e/o di societa' appositamente costituite partecipate dalle societa' finanziarie medesime. Il contributo e' concesso nella misura, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare: a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa; b) acquisto di programmi informatici; c) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' di progettazione e di assistenza tecnica; d) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale, organizzativa e finanziaria. Le spese di cui alle lettere c) e d) sono complessivamente ammissibili fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell'investimento totale ammissibile. 5. Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilita' monetaria su un deposito bancario vincolato denominato "deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 decreto legislativo n. 114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal patrimonio della societa' e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purche' vincolato, puo' essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato.
Note all'art. 3: - Con riferimento alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis ), e' stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del 26 giugno 1999.
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| Art. 4. Modalita' di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, e' presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, e' ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. 3. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo e' erogato alla societa' finanziaria. 4. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione: a) per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalita' di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, cosi' come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarita' formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla societa' finanziaria; b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la societa' finanziaria accerta l'ammissibilita' e la regolarita' delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della societa' finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci. 5. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La societa' finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita' della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione. 6. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4. 7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle societa' partecipate, sia per la domanda di erogazione della societa' finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 8. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalita' stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non puo' essere superiore a quello concesso.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva". - Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili".
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| Art. 5. Esclusioni 1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta. 2. Sono motivi di esclusione: a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo; d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti. |
| Art. 6. Controlli, revoche e sanzioni 1. Successivamente all'erogazione del contributo, e' effettuata l'attivita' di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla societa' finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attivita' di controllo e' estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della societa' finanziaria e alle societa' da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'ambito dell'effettuazione di tale attivita', puo' essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attivita' di controllo e' conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le societa' finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonche' presso le societa' partecipate dalle societa' finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni. 3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. La revoca del contributo e' disposta qualora: a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della societa' finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalita' diverse da quelle per le quali e' stato concesso; b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione; d) i programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti; e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio; f) i consorzi e le cooperative, le societa' finanziarie e le societa' da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) delle societa' finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto". - Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vedi note alle premesse.
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| Art. 7. Risorse finanziarie disponibili 1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle societa' finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento: a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle societa' finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle societa' finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicita' semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna societa' finanziaria non dovra' comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della societa' finanziaria medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 marzo 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 53 |
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