| Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 30 marzo 2001, n. 400 |  
| Regolamento  recante  i  criteri  e le modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. |  
  |  
 |  
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante disposizioni  sulla  riforma della disciplina relativa al settore del commercio  a  norma  dell'articolo 4,  comma 4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  l'articolo 24  del  predetto decreto legislativo che prevede interventi  per  i  consorzi  e le cooperative di garanzia collettiva fidi   come   modificato   dall'articolo 54,   comma 3,  della  legge 23 dicembre  1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";  Visto  in  particolare  il  comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento  delle  societa'  finanziarie, costituite da consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita';  Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione  dei  criteri  e  delle  modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti;  Visto  l'articolo 9,  comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Visto  l'articolo 106  del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  che  dispone  l'iscrizione  degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;  Visto  l'articolo 113  del  citato  decreto legislativo 1 settembre 1993,  n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita' indicate   nel  citato  articolo 106,  in  via  prevalente,  non  nei confronti  del  pubblico,  siano  iscritti  ad  una  apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;  Visto  l'articolo 155  del predetto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre   1991,  n.  317,  sono  iscritti  in  un'apposita  sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;  Visto  l'articolo 15  della  legge  7 agosto  1997, n. 266, recante disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;                             A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                        Soggetti beneficiari  1. I  soggetti  beneficiari  dell'intervento di cui all'articolo 24 del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114, sono le societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo  e  nei  servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso  al  momento  della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:    a) forma di societa' di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4;    b) richiamo  espresso  ed  inderogabile  nello statuto vigente ai principi  di mutualita'. Le forme di societa' di capitali di cui alla lettera a)   del   presente  comma,  coerenti  con  il  principio  di mutualita',  comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioe' le societa' cooperative e le societa' consortili;    c) presenza  nella  compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi,  di  seguito  denominati confidi,  di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982,  n.  697,  convertito  con  legge  29 novembre  1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.  2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere piu' del venti per  cento  del  capitale  della  societa'  finanziaria.  Per  quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno  in  una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.  3. Le  partecipazioni  al  capitale  della  societa' finanziaria di soggetti  diversi  da  quelli  elencati  al  comma 1, lettera c), non possono  superare  complessivamente  il trenta per cento. E' comunque esclusa la partecipazione di consorzi o cooperative non costituiti ai sensi  dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697,  convertito  con  legge  29 novembre  1982, n. 887, e successive modifiche. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle quali e' operato il rinvio.              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti          legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, reca          disposizioni  sulla  riforma  della  disciplina relativa al          settore commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge          15 marzo 1997, n. 59.              -  Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del          15 marzo 1997, e' il seguente:              "Art. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il          Governo provvede anche a:                a) - b) (Omissis);                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla          base  dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente          art.  1,  al  comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e          20,  comma 5,  per  quanto  possibile  individuando momenti          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei          settori  produttivi  ed  il  sostegno dell'occupazione; per          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti          medesimi    ed    alla    creazione,   ristrutturazione   e          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della          salute pubblica".              - Il  testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 114          del  1998,  a seguito dell'integrazione apportata dall'art.          54,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il          seguente:              "Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di          garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative          di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del          decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697, convertito dalla          legge  29 novembre  1982,  n.  887, e successive modifiche,          possono   costituire   societa'   finanziarie   aventi  per          finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,          nel turismo e nei servizi.              2. I  requisiti  delle  societa' finanziarie, richiesti          per   l'esercizio   delle  attivita'  di  cui  al  presente          articolo, sono i seguenti:                a) siano   ispirate   ai   principi   di  mutualita',          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi          statuti;                b) siano   costituite  da  almeno  trenta consorzi  e          cooperative  di garanzia collettiva fidi ci cui al comma 1,          distribuiti sull'intero territorio nazionale;                c) siano  iscritte  all'apposito  elenco  tenuto  dal          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,   in   conformita'   al  decreto  legislativo  1          settembre 1993, n. 385.              3. Le  organizzazioni  nazionali  di rappresentanza del          commercio,  del  turismo e dei servizi, per le finalita' di          cui  al  presente  articolo,  possono  promuovere  societa'          finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.              4. Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e          dell'artigianato   puo'  disporre  il  finanziamento  delle          societa' finanziarie per le attivita' destinate:                a) all'incremento     di     fondi     di    garanzia          interconsortili  gestiti  dalle societa' finanziarie di cui          al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a          favore   dei  consorzi  e  delle  cooperative  di  garanzia          collettiva fidi partecipanti;                b) alla   promozione   di   interventi  necessari  al          miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia operativa dei          soggetti costituenti;                c) alla promozione di interventi destinati a favorire          le   fusioni   tra   consorzi  e  cooperative  di  garanzia          collettiva fidi;                c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione          e  assistenza  tecnica  agli  operatori  del  settore anche          mediante  la  costituzione  di  societa'  partecipate dalle          societa' finanziarie previste dal comma 1.              5. Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in          vigore  delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri          e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.              6. Gli  interventi  previsti dal presente articolo, nel          limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a          carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui          alla  legge  1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del          Fondo   di  cui  all'art.  4,  comma 6,  del  decreto-legge          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile          1995,  n.  104.  A tal fine il Ministro dell'industria, del          commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la          somma  suddetta  ad  apposita  sezione  del  Fondo  di  cui          all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.".              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1          ottobre  1982,  n.  697, convertito dalla legge 29 novembre          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:              "A  favore  delle cooperative e dei consorzi costituiti          da  soggetti  operanti  nel  settore  del  commercio  e del          turismo,  ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel          settore  dei  servizi,  ed  aventi  come  scopo  sociale la          prestazione   di   garanzie   al   fine  di  facilitare  la          concessione  di  crediti di esercizio o per investimenti ai          soci,  e'  concesso  annualmente  un  contributo diretto ad          aumentare  le  disponibilita'  del  Fondo  di  garanzia. Il          contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento          dei  finanziamenti  assistiti da garanzie da parte di detti          enti.  All'onere  derivante  dal presente comma si provvede          con  la  somma  di  lire 5 miliardi all'anno, dettati dallo          stanziamento   previsto  dal  settimo  comma  del  presente          articolo".              - Il  testo  dell'art.  106  del  decreto legislativo 1          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:              "Art.   106 (Elenco   generale). - 1. L'esercizio   nei          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.              2. Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel comma 1          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere          delle seguenti condizioni:                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'          limitata o di societa' cooperativa;                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle          societa' per azioni;                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli          articoli 108 e 109.              4. Il  Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e          l'UIC:                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.              5. L'UIC  indica le modalita' di iscrizione nell'elenco          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e          alla CONSOB.              6. Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti per          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di          altre autorita'.              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre          societa' ed enti di qualsiasi natura".              - Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo          1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:              "Art.  113 (Soggetti  non  operanti  nei  confronti del          pubblico). 1. L'esercizio   in   via  prevalente,  non  nei          confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.          106,  comma 1,  e'  riservato  ai  soggetti iscritti in una          apposita  sezione  dell'elenco  generale.  Il  Ministro del          tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.              2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento          ai requisiti di onorabilita', l'art. 109".              - Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo          1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:              "Art.     155 (Soggetti     operanti     nel    settore          finanziario). - 1. I  soggetti  che esercitano le attivita'          previste   dall'art.   106,   comma 1,   si  adeguano  alle          disposizioni  del  comma 2  e  del comma 3, lettera b), del          medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata          in vigore del presente decreto legislativo.              2. L'art.  107  trova  applicazione anche nei confronti          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.              3. Le  agenzie  di prestito su pegno previste dal terzo          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.              4. I  consorzi  di garanzia collettiva fidi, di primo e          di  secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'          cooperativa   o   consortile,  ed  esercenti  le  attivita'          indicate nell'art. 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991,          n.  317,  sono  iscritti in un'apposita sezione dell'elenco          previsto dall'art. 106, comma 1. A essi non si applicano il          titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2,          3  e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197.          L'iscrizione  nella  sezione  non  abilita  a effettuare le          altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.              5. I    soggetti   che   esercitano   professionalmente          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,          comma 1.   A   tali   soggetti   si  applicano,  in  quanto          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita          ad   effettuare   le   altre   operazioni   riservate  agli          intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la          Banca  d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del          presente  comma  individuando, in particolare, le attivita'          che  possono essere esercitate congiuntamente con quella di          cambiavalute.  Il  Ministro del tesoro detta altresi' norme          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.              6. I  soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla          data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, i          quali,  senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli          presiti,   possono   continuare   a   svolgere  la  propria          attivita',  in considerazione del carattere marginale della          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti          quantitativi determinati dal CICR.".              - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre          1991, n. 317, e' il seguente:              "Art.     29 (Consorzi     di    garanzia    collettiva          fidi). - 1. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui          all'art.  31,  si  considerano  consorzi  e  cooperative di          garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili          e  le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi          sociali:                a) l'attivita'  di prestazione di garanzie collettive          per  favorire  la  concessione di finanziamenti da parte di          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione          finanziaria,  di societa' di cessione di crediti di imprese          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;                b) l'attivita'  di  informazione,  di consulenza e di          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il          migliore  utilizzo  delle  fondi  finanziarie,  nonche'  le          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione          finanziaria  delle  stesse  imprese.  A  tale attivita', in          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni          tributarie specificamente previste per quest'ultima.              2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31          i  consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole          imprese  industriali  con  non piu' di trecento dipendenti,          fermo  il  limite del capitale investito di cui all'art. 1,          in  misura non superiore ad un sesto del numero complessivo          delle aziende consorziate.              2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva          fidi  possono continuare a partecipare le imprese associate          che  superino  i  limiti  dimensionali indicati dall'Unione          europea  per  le  piccole  e  medie  imprese  e  non quelli          previsti  per  gli  interventi  della  Banca  europea degli          investimenti  (Bei) a favore delle piccole e medie imprese,          purche'  complessivamente  non rappresentino piu' del 5 per          cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi          e  le  cooperative  di garanzia collettiva fidi non possono          beneficiare  degli  interventi  agevolati  previsti  per le          piccole e medie imprese".              "Art.       30 (Ammissione       alle      agevolazioni          statali). - 1. Le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'          consortili,  anche  in  forma  cooperativa, che svolgono le          attivita'  di  cui  all'art.  29 sono ammessi a beneficiare          dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del          presente  capo  se  costituiti dal almeno cinquanta piccole          imprese  industriali, commerciali e di servizi e da imprese          artigiane  di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a          carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia          monetari  (fondi  rischi)  costituiti  da  versamenti delle          stesse  imprese consorziate di importo non inferiore a lire          50 milioni".              - Il  testo  dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.          266,  recante  "Interventi  urgenti  per l'economia", e' il          seguente:              "Art.   15 (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di          garanzia).  -  1. Al  fondo  di garanzia di cui all'art. 2,          comma 100,  lettera a),  della  legge  23 dicembre 1996, n.          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e          le  passivita'  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 20          della   legge   12 agosto   1977,   n.  675,  e  successive          modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'art. 7          della   legge   10 ottobre   1975,  n.  517,  e  successive          modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50 miliardi di          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi          e   cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi          dell'art.  2  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,          n. 237.              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di          cui  all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 15,          comma 4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.              3. I  criteri  e  le modalita' per la concessione della          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato ed il Mediocredito centrale,          ai  sensi  dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto          organo  competente  a deliberare in materia, nel quale sono          nominati  anche  un  rappresentante delle banche ed uno per          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e          commerciali.              4. Un  importo  pari  a  50 miliardi  di lire, a valere          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative          di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso          l'Artigiancassa  S.p.a.  dalla  legge  14 ottobre  1964, n.          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le          parole:  "Ministro  del tesoro , sono inserite le seguenti:          "di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio          e dell'arti gianato .              5. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al          comma 3,  sono  abrogati  l'art.  20  della legge 12 agosto          1977,  n.  675  e  l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.          517, e loro successive modificazioni".              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio          e  dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, concerne il          regolamento  recante criteri e modalita' per la concessione          della  garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per          le  piccole  e  medie  imprese,  in attuazione dell'art. 15          della  legge  7 agosto  1997,  n.  266, e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio          1999 - serie generale - n. 177.              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123, reca          disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.              - Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge n.          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'          il seguente:              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale".          Note all'art. 1:              - Il   testo   dell'art.  24  del  decreto  legislativo          31 marzo  1998,  n.  114,  e'  riportato  nelle  note  alle          premesse.              - Il  testo  degli articoli 106, 113 e 155, del decreto          legislativo  1  settembre  1993, n. 385, e' riportato nelle          note alle premesse.              - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre          1991, n. 317, e' riportato nelle note alle premesse.              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1          ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con legge 29 novembre          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e' riportato nelle note          alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 2.                        Attivita' agevolabili  1. Ai   soggetti   beneficiari  il  Ministero  dell'industria,  del commercio   e   dell'artigianato   concede   il   contributo  di  cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attivita':    a) gestione  di  fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione   di   controgaranzie  a  favore  dei  consorzi  e  delle cooperative soci della societa' finanziaria;    b) promozione    di   interventi   necessari   al   miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;    c) promozione  di  interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi   e   cooperative   di   cui  all'articolo 9,  comma 9,  del decreto-legge   1   ottobre   1982,  n.  697,  convertito  con  legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche;    d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli  operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di societa' partecipate. Tra i servizi di  progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche  le attivita' dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti  finanziari  e  assicurativi  appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario.  2. Ai  fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le  societa'  finanziarie  di  cui  all'articolo 1 presentano, con le modalita' e nei termini fissati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita:    a) in  relazione  all'attivita' di gestione dei fondi di garanzia interconsortili,  di  cui  al  comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi;    b) in  relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b),  ai  programmi  finalizzati  al miglioramento dei servizi resi   alle  imprese  da  parte  dei  soci  delle  predette  societa' finanziarie,  sulla  base  dei  progetti  proposti  dai soci medesimi nonche'  ai  programmi  delle  societa'  finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche;    c) in  relazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera c),  ai  programmi  riferiti  a  operazioni  di  fusione  che coinvolgono i soci delle predette societa' finanziarie;    d) in  relazione  all'esercizio  di  attivita' di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle  societa' finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle societa' da esse partecipate. 
                                         Nota all'art. 2:              - Il testo dell'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1          ottobre  1982,  n.  697,  convertito  con legge 29 novembre          1982,  n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e' riportato nelle note          alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 3.                Misura e tipologia dell'agevolazione  1. Per  le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso  un contributo diretto ad incrementare la disponibilita' del fondo  di  garanzia interconsortile delle societa' finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei  confidi  soci  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti  ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.  248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo e' concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza  del  predetto  fondo  alla  data  di presentazione della domanda  e  nel  limite  di  dieci  miliardi  per  ciascuna  societa' finanziaria,  partecipata  da  trenta  confidi.  In  presenza  di una partecipazione  di  confidi  in  misura superiore a 30, il contributo statale  e'  aumentato  proporzionalmente  come  segue:  da  31  a 40 confidi,  contributo  massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo  massimo  di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi.  2. Con  riferimento  alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili  e' concesso un contributo  riferito  ai progetti di investimento dei singoli soci di cui   all'articolo 1,   comma 1,   lettera c),   e   della   societa' finanziaria.  Il  contributo  e'  concesso  in  relazione  a  ciascun progetto  secondo  le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui  alla  Comunicazione  96/C  68/06  della  Commissione  europea  e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento  delle  spese ritenute ammissibili. Tale percentuale e' elevata all'80  per  cento  per  i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree  individuate  come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea  1999/502/CE  del 1 luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n.  1260/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite  ai  progetti  di  investimento  dei singoli soci o promossi dalla  societa'  finanziaria  a  beneficio  dei  soci  stessi possono riguardare:    a) acquisto di elaboratori e programmi infor-matici;    b) partecipazione  a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' consortile;    c) acquisizione  di  consulenze  esterne in materia gestionale ed organizzativa;    d) ottenimento  della  certificazione  di  qualita'  in base alle norme  ISO  9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di societa' autorizzate dalla Banca d'Italia.  Le  spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo  del  cinquanta  per cento dei costi sostenuti e documentati. Non  sono  ammissibili  le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori,  nonche'  le  spese amministrative e di gestione. Non sono altresi' ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di  fabbrica.  I  progetti  di  investimento dei singoli soci e della societa' finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data  di  concessione del contributo. Il contributo non e' cumulabile con  altre  agevolazioni  concesse  in  relazione  alle  stesse spese oggetto  dell'investimento  previste  da  leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.  3. In  relazione  alle  attivita'  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili  e' concesso un contributo  diretto  ad  integrare  la  disponibilita'  del fondo del consorzio  e/o  cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione  di  garanzie  a favore delle imprese consorziate o socie con  i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999,  n.  248  di  attuazione  dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.  266.  Il  contributo  e'  concesso nella misura massima di cinque  volte  l'ammontare  del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi  per  ciascuna  operazione  di fusione. Non sono ammissibili operazioni  di  fusione  realizzate  anteriormente all'anno solare di presentazione  della  domanda  di  cui  all'articolo 2,  comma 2.  Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque  essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.  4. Con  riferimento  alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),  per  i  programmi  ritenuti  agevolabili  e' concesso un contributo  riferito  ai  progetti  di  investimento  delle  societa' finanziarie  e/o  di  societa'  appositamente  costituite partecipate dalle  societa' finanziarie medesime. Il contributo e' concesso nella misura,  con  le  modalita'  ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare:    a) acquisto   di  macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie, compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa;    b) acquisto di programmi informatici;    c) partecipazione  a corsi di formazione per il personale addetto all'attivita' di progettazione e di assistenza tecnica;    d) acquisizione  di  consulenze  esterne  in  materia gestionale, organizzativa e finanziaria.  Le  spese  di  cui  alle  lettere c)  e  d)  sono  complessivamente ammissibili  fino  ad  un  valore  massimo  del  quaranta  per  cento dell'investimento totale ammissibile.  5. Per  fondo di garanzia interconsortile costituito dalle societa' finanziarie  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilita' monetaria su un deposito bancario vincolato denominato "deposito  fondo  di  garanzia  interconsortile  articolo 24  decreto legislativo  n.  114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal patrimonio  della  societa'  e  da  appostarsi  in  un'apposita  voce dell'attivo  patrimoniale.  Tale  deposito,  purche'  vincolato, puo' essere  costituito  anche  attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato. 
                                         Note all'art. 3:              - Con  riferimento  alla comunicazione 96/C 68/06 della          Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni,          si  fa  presente  che  il regolamento (CE) n. 69/2001 della          Commissione  del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione          degli   articoli 87   e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti          d'importanza  minore  ("de  minimis  ), e' stato pubblicato          nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001.              - Il  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del          21 giugno  1999,  recante  disposizioni  generali sui Fondi          strutturali,  e'  stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del          26 giugno 1999.
                           |  
|   |                                 Art. 4.                 Modalita' di richiesta, concessione                  ed erogazione delle agevolazioni  1. La  domanda  per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   ai  sensi dell'articolo 47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre   2000   n.  445,  in  regola  con  l'imposta  di  bollo, sottoscritta  dal  legale rappresentante o procuratore speciale della societa'  finanziaria  e  dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza  di  quest'ultimo,  da  un  revisore  dei  conti iscritto al relativo   registro   attestante  il  possesso  dei  requisiti  e  la sussistenza  delle  condizioni  per  l'accesso  alle agevolazioni, e' presentata    dal    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato. Con il medesimo decreto,  che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale  documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i  termini  per  la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data.  2. Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato accerta,    avvalendosi   della   procedura   automatica   ai   sensi dell'articolo 4,  comma 4  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita'  finanziarie,  entro  trenta giorni dalla scadenza dei termini  per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del  comma 1,  concede  il  contributo,  sulla  base  delle richieste effettivamente  pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse  finanziarie,  e'  ridotto  proporzionalmente  al  fabbisogno conseguente alle domande presentate.  3. Con  riferimento  alle  domande  di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  concessione,  il contributo e' erogato alla societa' finanziaria.  4. Con  riferimento  alle  domande  di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione:    a) per   i   progetti   realizzati  direttamente  dalla  societa' finanziaria,  la  stessa  presenta  al  Ministero dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato,   entro   sessanta   giorni   dalla realizzazione   degli   investimenti,   domanda   di  erogazione  del contributo  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1, allegando idonea documentazione  di spesa, cosi' come previsto dal successivo comma 7. Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato verifica  la regolarita' formale della domanda e la completezza della documentazione  ed  entro  trenta  giorni dalla data di presentazione della  domanda  di  erogazione,  eroga  l'agevolazione spettante alla societa' finanziaria;    b) per  i  progetti  realizzati  dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma  agevolato,  trasmettono  alla  societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando  idonea  documentazione  di spesa secondo le indicazioni di cui  al  comma 7.  A  partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale  la  societa'  finanziaria  accerta l'ammissibilita' e la regolarita'  delle  spese  sostenute  dai  singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione  relativa  ai  soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai  singoli  soci.  Sulla base di tale certificazione di spesa della societa'  finanziaria,  il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione della  domanda  di  erogazione,  eroga  l'agevolazione  spettante  ai singoli soci.  5. Con  riferimento  alle  domande  di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c),  ai  fini  dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante  dalla  fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  realizzazione  dell'operazione  di fusione  ovvero  dalla data di concessione del contributo nel caso in cui  la  fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione della   domanda,   la   richiesta   di  erogazione  allegando  idonea documentazione  secondo le indicazioni di cui al comma 7. La societa' finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita' della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta   giorni   dalla   data  di  presentazione  della  domanda  di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione.  6. Con  riferimento  alle  domande  di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d),  ai  fini  dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente   dalla   societa'   finanziaria,  sia  per  i  progetti realizzati  dalle  societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4.  7. Gli  schemi  e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta  di  erogazione  da  parte dei consorzi e delle cooperative soci  e  delle societa' partecipate, sia per la domanda di erogazione della societa' finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.  8. Con  riferimento  alle  domande  di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)  e  d),  a  conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalita' stabilite con decreto dal  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1.  9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti  che  lo  compongono, l'ammontare dei contributi erogati non puo' essere superiore a quello concesso. 
                                         Note all'art. 4:              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente:              "Art.   47 (Dichiarazioni   sostitutive   dell'atto  di          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'art. 38.              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia          diretta conoscenza.              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato          mediante dichiarazione sostitutiva".              - Il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:              "4. Il  soggetto  competente  accerta esclusivamente la          completezza  e  la  regolarita'  delle  dichiarazioni  e di          quanto  previsto  dal  comma 3, registrate secondo l'ordine          cronologico   di   presentazione.   Entro   trenta  giorni,          l'intervento   e'   concesso   nei   limiti  delle  risorse          disponibili".
                           |  
|   |                                 Art. 5.                             Esclusioni  1. Qualora  la  domanda  di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva  di  uno o piu' dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi  i  casi  elencati  al  successivo  comma 2, invita il soggetto richiedente  a  regolarizzare  o  ad  integrare  la  domanda entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni,  decorso  invano il quale la domanda e' respinta.  2. Sono motivi di esclusione:    a) la  compilazione  della  domanda  su  schema diverso da quello fissato    dal    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato;    b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni;    c) eventuali  modificazioni  apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;    d) la  mancanza  della  firma  e/o  dell'autenticazione  nei modi previsti.  |  
|   |                                 Art. 6.                    Controlli, revoche e sanzioni  1. Successivamente  all'erogazione  del  contributo,  e' effettuata l'attivita'  di  controllo degli elementi esposti nelle domande dalla societa'  finanziaria  beneficiaria  degli  interventi. Relativamente agli  interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attivita'   di  controllo  e'  estesa  anche  ai  consorzi  e  alle cooperative   di   garanzia   collettiva  fidi  soci  della  societa' finanziaria  e alle societa' da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti,  nell'ambito  dell'effettuazione  di  tale  attivita', puo' essere  richiesta  l'eventuale  documentazione  ritenuta  necessaria. L'attivita'   di   controllo  e'  conclusa  entro  centoventi  giorni dall'erogazione  del  contributo,  con  la  comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.  2. Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato puo'  effettuare  in  qualsiasi  momento ispezioni presso le societa' finanziarie,  i  consorzi  e  le  cooperative soci, nonche' presso le societa'  partecipate dalle societa' finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni.  3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni,  il  Ministro  revoca  le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.  4. La revoca del contributo e' disposta qualora:    a) il  contributo  concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile  della societa' finanziaria o del fondo del consorzio o  cooperativa  risultante  dalla  fusione,  di  cui  all'articolo 3, commi 1   e  3,  non  venga  iscritto  nell'apposito  fondo  previsto dall'articolo 3,  comma 5,  ovvero  venga  utilizzato  per  finalita' diverse da quelle per le quali e' stato concesso;    b) non  siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione   di   garanzie  e  controgaranzie  fissati  dal  decreto ministeriale  31 maggio  1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;    c) i   beni   oggetto   dei  programmi  di  investimento  di  cui all'articolo 2,  comma 2,  lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione;    d) i  programmi  di  investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti;    e) i    controlli    o   le   ispezioni   effettuati   evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio;    f) i  consorzi  e  le  cooperative,  le societa' finanziarie e le societa'  da  queste  ultime  partecipate abbiano beneficiato, per le medesime   spese  di  cui  all'articolo 3,  commi 2  e  4,  di  altre agevolazioni  previste  da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.  5. Entro  sei  mesi  dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione  o  cancellazione  dall'elenco  di  cui  all'articolo 1, comma 1,  lettera a)  delle  societa'  finanziarie e/o dei consorzi o cooperative  risultanti  da  fusioni,  il  contributo concesso per le attivita'  di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  lettere a)  e  c), non impegnato  per  la  prestazione  di  garanzie deve essere restituito, comprensivo  degli  interessi  maturati  dalla  data  di  cessazione, scioglimento  e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovra'  avvenire  entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al  netto  delle  insolvenze.  Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine  devono  essere  restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie. 
                                         Note all'art. 6:              - Il   testo   dell'art.   9,   comma 4,   del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:              "4. Nei   casi   di   restituzione  dell'intervento  in          conseguenza  della  revoca  di  cui  al comma 3, o comunque          disposta   per   azioni   o  fatti  addebitati  all'impresa          beneficiaria,  e  della  revoca di cui al comma 1, disposta          anche    in    misura    parziale   purche'   proporzionale          all'inadempimento  riscontrato,  l'impresa  stessa versa il          relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso          ufficiale  di  sconto  vigente alla data dell'ordinativo di          pagamento,  ovvero  alla data di concessione del credito di          imposta,  maggiorato  di cinque punti percentuali. In tutti          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata          in misura pari al tasso ufficiale di sconto".              - Per il decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in          attuazione  dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,          vedi note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                   Risorse finanziarie disponibili  1. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  all'articolo 4, comma 1, il Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato determina la  quota  delle  risorse  disponibili  da destinare a ciascuno degli interventi  di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.  2. Ai  fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato concede alle societa' finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento:    a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);    b) dell'importo  dell'agevolazione  concessa in via definitiva in relazione  a  ciascun  progetto  presentato  dai  consorzi  e/o dalle cooperative  soci  e dalle societa' finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);    c) dell'importo  del  contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);    d) dell'importo  dell'agevolazione  concessa in via definitiva in relazione  a ciascun progetto presentato dalle societa' finanziarie o da  loro  partecipate  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera d).  Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento   del   contributo   di  cui  all'articolo 3,  comma 1.  I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con  periodicita'  semestrale  entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun  anno.  Il  contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso  a  ciascuna societa' finanziaria non dovra' comunque essere superiore  a  lire  due  miliardi  per  ciascun  anno e per la durata massima  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento  di  concessione  in  favore della societa' finanziaria medesima.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.    Roma, 30 marzo 2001                     Il Ministro dell'industria                  del commercio e dell'artigianato                                Letta                Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 53  |  
|   |  
 
 | 
 |