Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 settembre 2001
Applicazione del Regolamento (CE) n. 1623/2000. Modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)";
Visto il Regolamento (CE) della commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 768 dell'11 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del Regolamento CE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
Considerata la necessita' di consentire l'applicazione della normativa comunitaria che disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per "prestazione obbligatoria" s'intende la distillazione obbligatoria prevista all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99 ed al titolo III del Regolamento CE n. 1623/2000, in appresso denominato "Regolamento". Tale obbligo riguarda la consegna da parte dei produttori obbligati dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ed eventualmente vino ai distillatori riconosciuti in conformita' all'art. 41, paragrafo 1, lettera b), del "Regolamento".
 
Art. 2.
1. I produttori soggetti alla prestazione obbligatoria che intendano far distillare i propri prodotti in un altro Stato membro indicano nella casella 8 del documento di accompagnamento (allegato III del Regolamento CE n. 884/2001) la natura ed il titolo alcolometrico dei prodotti consegnati.
2. Qualora i distillatori intendono commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento contiene le indicazioni specifiche relative all'origine e alla provenienza delle materie prime impiegate ed, in particolare, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vitigno o dei vitigni dalla vinificazione delle cui uve sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti.
3. In caso di trasporto congiunto di piu' partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, e' consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al paragrafo 2 per ciascuna partita trasportata.
4. I distillatori riportano le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2 nel registro tenuto in conformita' alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.
 
Art. 3.
1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera a), del "Regolamento", i produttori vinicoli delle isole, diverse dalla Sicilia e dalla Sardegna, possono adempiere alla prestazione obbligatoria destinando i propri sottoprodotti al "ritiro sotto controllo".
 
Art. 4.
1. I produttori che hanno titolo a destinare i propri sottoprodotti (vinacce e fecce) al "ritiro sotto controllo" comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione s'intende utilmente effettuata qualora pervenga almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni oppure sia inviata tramite lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascera' un apposito attestato al produttore, a richiesta.
2. Le operazioni di ritiro sotto controllo avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.
 
Art. 5.
1. Gli acetifici, che ricevono il vino da parte dei produttori soggetti alla prestazione obbligatoria i quali intendono con detta consegna avvalersi della facolta' di cui all'art. 27, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1493/99, rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A allegato al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.
2. La consegna del vino in acetifici avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del Regolamento CE n. 884/2001.
3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento della prestazione obbligatoria avviene tra il 1 gennaio ed il 15 luglio dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.
 
Art. 6.
1. Le vinacce e le fecce aventi almeno le caratteristiche previste all'art. 46 del "Regolamento" sono consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:
a) le vinacce, entro venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;
b) le fecce, entro trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.
2. I produttori che ottengono i sottoprodotti (vinacce e fecce) non aventi le caratteristiche minime previste all'art. 46 del "Regolamento" assolvono il proprio obbligo consegnando in distilleria vino di propria produzione.
3. I sottoprodotti che non hanno le caratteristiche previste dall'art. 46 e dall'art. 51 del "Regolamento" sono destinati ad altri usi consentiti diversi dalla distillazione e dal ritiro sotto controllo.
 
Art. 7.
1. La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio viene stabilita per grado/100 chilogrammi o grado/ettolitro.
2. Le distillerie verificano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti dall'art. 46 del Regolamento.
3. L'A.G.E.A. provvede a controllare per sondaggio le caratteristiche dei sottoprodotti e del vino introdotto in distilleria nonche' la corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato, previsto all'art. 8, paragrafo 1 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria, sulla base di apposita intesa con l'Agenzia delle dogane.
4. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, la gradazione alcolometrica sara' determinata dal laboratorio regionale dell'Agenzia delle dogane o dagli uffici competenti per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.
 
Art. 8.
1. Il distillatore entro il 31 agosto rilascia per ciascun conferente l'attestato di consegna contenente almeno gli elementi di cui al modello B allegato al presente decreto da compilare in quattro esemplari da destinare, come indicato, nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformita' del Regolamento (CE) n. 884/2001.
2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente e' rilasciato distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.
3. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore riconosciuto che e' allo stesso tempo produttore dei sottoprodotti e, se del caso, del vino oggetto della prestazione obbligatoria, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. I dati riportati sui documenti di accompagnamento che scortano i prodotti introdotti in distilleria sono trascritti sul registro tenuto in conformita' del Regolamento (CE) n. 884/2001.
 
Art. 9.
1. La prova da parte del distillatore di aver corrisposto al produttore il prezzo minimo di acquisto delle vinacce e delle fecce, ai sensi della lettera c), paragrafo 1, dell'art. 60 del "Regolamento", si considera fornita alle seguenti condizioni:
a) il distillatore presenti un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato in distilleria le vinacce e le fecce con le relative date di consegna e le quantita' distillate corredato da una dichiarazione attestante di aver pagato il prezzo minimo di acquisto nei termini stabiliti;
b) i produttori interessati non abbiano comunicato all'A.G.E.A entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla normativa comunitaria mediante lettera raccomandata a.r., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria;
c) il distillatore costituisca una cauzione pari a 120% dell'importo dell'aiuto richiesto, che sara' liberata non appena l'A.G.E.A. avra' accertato la condizione prevista alla precedente lettera a).
 
Art. 10.
1. In conformita' all'art. 62, paragrafo 3 del "Regolamento" per l'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99, si procede al pagamento degli aiuti e dei prezzi di acquisto agli aventi diritto in misura differenziata in relazione alle diverse materie prime distillate (vinacce, fecce o vino), secondo le modalita' previste dall'A.G.E.A.
 
Art. 11.
1. In conformita' all'art. 58 del "Regolamento" i produttori vinicoli soggetti alla prestazione obbligatoria che nella campagna, entro i termini previsti, ottemperano al proprio obbligo, almeno per il 90%, possono completare la loro prestazione obbligatoria consegnando vino per un volume corrispondente all'obbligo residuo entro il 31 marzo della campagna successiva.
2. Il vino oggetto della consegna di cui al comma precedente e' distillato entro il successivo 30 aprile, mentre l'alcool puo' essere consegnato all'A.G.E.A. entro il 31 maggio del medesimo anno.
 
Art. 12.
1. Gli attestati di consegna, di cui ai precedenti articoli 5 e 8, contengono almeno tutti gli elementi che figurano nei modelli allegati, sono numerati progressivamente, a cura dell'acetificio e del distillatore, e preventivamente vidimati dall'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla prestazione obbligatoria, le cui violazioni sono perseguite ai sensi delle norme vigenti in materia, e' esercitata dagli uffici competenti per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
 
Art. 13.
1. Sara' cura dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (A.G.E.A.) emanare le modalita' applicative per la corretta gestione della distillazione e per il controllo delle caratteristiche degli alcoli ottenuti dalla distillazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 209
 
Modelli A e B
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