Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001 |
Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. (Deliberazione n. 400/01/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomuni-cazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante "Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1998, n. 257; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, recante "Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000; Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 aprile 2001, "Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni del-l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in particolare, la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998; Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 GHz; Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz; Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite; Vista la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(00)05 sull'uso della banda 24,5 - 26,5 GHz per il Fixed Wireless Access; Vista la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(01)03 sull'uso di parti della banda 27,5 - 29,5 GHz per il Fixed Wireless Access; Visto il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 7 settembre 2001 sullo schema di provvedimento dell'Autorita' del 6 giugno 2001; Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorita'; Considerato quanto segue: 1) dopo l'adozione del provvedimento di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, e' stata resa disponibile per l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto, oltre che la banda di frequenze 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche la banda 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz (in spettro accoppiato); 2) la delibera n. 822/00/CONS prevede che le procedure per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione a larga banda di tipo punto-multipunto, compresi segmenti interni di rete, debbano consentire la possibilita' per gli aggiudicatari di accedere a blocchi di almeno 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili a blocchi di dimensione pari ad un massimo di 28 MHz; al fine di aumentare la capacita' disponibile nella fornitura dei servizi, nonche' per soddisfare al meglio la possibile varieta' della domanda e consentire nel contempo un uso piu' efficiente dello spettro, si ritiene di dover prevedere la possibilita' di accesso ad una banda per licenziatario di dimensione pari a 112 MHz, nonche' la possibilita' per gli aggiudicatari di accedere ad eventuale spettro non assegnato; 3) i limiti posti alla partecipazione congiunta di piu' aziende all'interno del medesimo gruppo industriale o finanziario alle procedure per l'assegnazione delle frequenze wireless WLL/FWA nella stessa area di servizio, posti dalla delibera n. 822/00/CONS, consentono di porre un limite alla concentrazione delle risorse radio da parte di un singolo soggetto; 4) le reti wireless WLL/FWA rappresentano potenzialmente una valida ed efficace alternativa alla fornitura dei servizi mediante collegamenti basati su doppini telefonici, permettendo una offerta comprendente oltre alla telefonia tradizionale e all'accesso ad Internet a banda stretta anche l'accesso ad Internet a banda larga in alternativa alla tecnologia xDSL. Al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza, devono essere previste misure atte a salvaguardare l'entrata nel mercato rilevante da parte delle societa' aggiudicatarie delle licenze di cui al presente provvedimento che non posseggano notevole forza di mercato nel mercato della fornitura delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni; 5) tra le misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della concorrenza nella fornitura di reti fisse di telecomunicazioni e' opportuno prevedere a carico degli operatori con notevole forza di mercato nella fornitura delle stesse: a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali; b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unita' organizzative interessate; 6) l'asimmetria temporale e' volta a limitare lo svantaggio competitivo di operatori che, con la sola rete basata su tecnologia wireless WLL/FWA, presumibilmente si trovano a competere con operatori aventi notevole forza di mercato che posseggono numerose soluzioni alternative e quindi sono in grado di porre in essere differenti strategie nella delicata fase di avvio del servizio. L'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato (di seguito AGCM), nel parere reso il 7 settembre 2001, considera necessaria "[...] una esclusione di Telecom Italia dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi WLL almeno fino al momento in cui i nuovi entranti avranno la possibilita' di competere efficacemente in tale mercato [...]", in particolare l'AGCM ritiene che "[...] l'eventuale esclusione di Telecom Italia dall'assegnazione delle frequenze potrebbe essere prevista in via temporanea per un periodo di cinque anni, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle reti e il lancio dei servizi da parte dei nuovi operatori, ed essere sottoposta a revisione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nelle aree in cui non vi siano effettivamente vincoli all'ingresso derivanti dalla disponibilita' di frequenze [...]". L'AGCM rileva che la misura originariamente prevista dall'Autorita' nello schema di provvedimento esaminato, consistente nell'asimmetria temporale di dodici mesi nell'avvio del servizio da parte dell'operatore notificato, non appare idonea a garantire condizioni di effettiva concorrenza considerata la dominanza di Telecom Italia nel mercato rilevante. L'Autorita' ritiene di discostarsi dalle indicazioni fornite dall'AGCM nel parere reso, prevedendo un'asimmetria temporale nella fornitura del servizio pari a quarantotto mesi, tempo ritenuto congruo ed adeguato al fine di consentire agli altri assegnatari di formulare un'offerta competitiva sul mercato. Relativamente alla prospettata esclusione di un soggetto notificato dalla procedura di gara di cui al presente provvedimento, l'Autorita' ritiene che tale soluzione abbia un incerto fondamento normativo. Tale conclusione, peraltro, risulta supportata da una analisi comparata del quadro europeo, che evidenzia, nella maggior parte dei casi, l'assenza di una siffatta misura regolamentare. Un eventuale provvedimento di esclusione rappresenterebbe, inoltre, una misura non proporzionata agli obiettivi perseguiti nel caso di specie, considerato il congruo numero di licenze oggetto della gara ed i limiti, previsti dalla delibera n. 822/00/CONS, di una sola partecipazione per raggruppamento industriale; 7) la separazione contabile e la necessita' di regolare in maniera evidente, sotto il profilo contrattuale, le transazioni interne e' volta ad assicurare la trasparenza delle transazioni ed, in particolare, delle condizioni offerte alle divisioni commerciali, evitando la possibilita' di sussidi incrociati fra differenti tecnologie di accesso alla rete ovvero fra differenti servizi o categorie di utenti; 8) in considerazione dell'attuale stato dei mercati e delle possibili difficolta' nello sviluppo delle reti, e' opportuno prevedere la possibilita' per gli aggiudicatari di richiedere la proroga dei termini degli obblighi minimi di installazione ed offerta dei servizi con le frequenze aggiudicate, previsti all'art. 8, comma 2, della delibera n. 822/00/CONS. Tale proroga si applica anche agli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato, soggetti alla asimmetria temporale nell'offerta dei servizi agli utenti finali; 9) l'Autorita' ritiene necessario promuovere la condivisione di impianti e siti fra aggiudicatari di frequenze wireless WLL/FWA. Tale misura e' opportuna per garantire l'equilibrato sviluppo del mercato, in considerazione della particolare rilevanza che ha la disponibilita' di idonei siti per la collocazione di apparati radio, nonche' per limitare il numero di siti destinati agli apparati a radiofrequenza. La condivisione dei siti sara' effettuata nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche ed in considerazione della fattibilita' tecnica; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS. Inoltre, si intende per: a) "Procedure": la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto"; b) "licenza": una licenza individuale rilasciata, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, ai fini dell'assegnazione al licenzia-tario delle frequenze di cui alle Procedure; c) "aggiudicatario": il soggetto che risulta assegnatario, per una certa area di estensione geografica, di blocchi di frequenze mediante la procedura di gara di cui alle Procedure; d) "operatore avente notevole forza di mercato": un operatore che sia notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti di telefonia pubblica fissa; e) "sistema TDD (Time Division Duplex)": sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. |
| Art. 2. Definizione delle aree di estensione geografica 1. Ai fini del presente provvedimento, le aree di estensione geografica di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), delle Procedure, si intendono, di norma, corrispondenti al territorio di una singola regione italiana. |
| Art. 3. Risorse frequenziali delle licenze 1. In relazione alla disponibilita' dello spettro di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), delle Procedure, per ciascuna area di estensione geografica, secondo le modalita' stabilite dal bando di gara, sono rilasciabili: a) fino a sette licenze nella banda 24,5 - 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari; b) fino a tre licenze nella banda 27,5 - 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. E' prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari. 2. In relazione alle eventuali frequenze non assegnate all'esito della procedura di gara, si procede all'assegnazione agli aggiudicatari, che ne abbiano manifestato l'interesse, di ulteriori frequenze, fino ad un massimo di un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato nella banda 24,5 - 26,5 GHz, secondo le modalita' stabilite dal bando di gara. |
| Art. 4. Condivisione di infrastrutture e impianti 1. Gli aggiudicatari possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attivita' oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche. 2. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Agli accordi si applica la disciplina prevista dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. |
| Art. 5. Condizioni per gli operatori aventi notevole forza di mercato 1. L'operatore avente notevole forza di mercato, con riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, e' tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: a) non puo' avviare alcun servizio commerciale nei confronti degli utenti finali, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllanti, controllate o collegate, sulle reti radio a larga banda punto-multipunto mediante le frequenze assegnate con la procedura di gara di cui al presente provvedimento, per almeno quarantotto mesi dal conseguimento della licenza; b) in ciascuna delle aree di estensione geografica ove risulti aggiudicatario e' tenuto alla separazione contabile, con l'obbligo di: 1) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di avvio del servizio, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite relativamente all'utilizzazione dei servizi di accesso basati sulle reti radio a larga banda punto-multipunto da parte di altre aree della medesima societa'; 2) evidenziare, attraverso il sistema di separazione contabile di cui sopra, i criteri di contabilizzazione dei costi e i criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altri servizi forniti dall'azienda. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non si applica nelle aree di estensione geografica ove gli operatori aventi notevole forza di mercato, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' controllanti, controllate o collegate, siano gli unici aggiudicatari. |
| Art. 6. Disposizioni finali 1. In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario puo' richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio della licenza, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui all'art. 8, comma 2, delle Procedure. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficolta' tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica. 2. Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto oggetto del presente provvedimento e' consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 10 ottobre 2001 Il presidente Cheli Il commissario relatore Lari Il segretario generale Soi |
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