Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 18 ottobre 2001 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001 nei territori di alcuni comuni della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio. (Ordinanza n. 3150). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343; Vista la richiesta della regione Lombardia n. U1.2001.0051706 del 7 settembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 26 settembre 2002 nei seguenti comuni: provincia di Bergamo: comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme, Serina, Dossena, Oltre il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina, Brembilla, Costa Valle Imagna, Algua, Clusone, Zogno, Ardesio, Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre; provincia di Milano: comune di Noviglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega in materia di coordinamento della protezione civile; Ravvisata la necessita' di disporre di un primo quadro di interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate e l'eliminazione del rischio; Viste le proprie ordinanze n. 3143 dell'11 luglio 2001 e n. 3146 del 15 agosto 2001, con le quali sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito taluni comuni in provincia di Bergamo e di Milano; Vista la propria ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna; D'intesa con la regione Lombardia; Dispone: Art. 1. 1. La regione Lombardia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce un primo piano di interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni in premessa colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001. 2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si applica l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
| Art. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 commi 1, 2 e 4, recate dall'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, intendendosi tutti i termini di decorrenza ivi previsti sostituiti ai soli fini della presente ordinanza con la data del 31 agosto 2001. |
| Art. 3. La regione Lombardia riferisce con relazione trimestrale sull'attuazione dell'ordinanza e sull'impiego delle risorse finanziarie all'uopo destinate. |
| Art. 4. Agli oneri necessari per gli interventi di cui alla presente ordinanza la regione Lombardia provvede a valere sui fondi recati dall'art. 7 dell'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143. |
| Art. 5. 1. Al termine dell'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, e ad avvenuta approvazione del piano di cui al precedente art. 1 da parte della regione Lombardia, le eventuali economie successivamente accertate a valere sugli stanziamenti recati dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3143/2001, possono essere utilizzate dalla regione Lombardia ai fini e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. A tal fine la regione Lombardia acquisisce la preliminare presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e riferisce periodicamente allo stesso con le modalita' di cui al precedente art. 3. |
| Art. 6. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze e contenzioso a qualunque titolo insorgente sono a carico del bilancio degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2001 Il Ministro: Scajola |
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