| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 31 ottobre 2001, n. 399 |  
| Istituzione  di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulga la seguente legge:                               Art. 1.             (Istituzione e funzioni della Commissione)   1.  E'  istituita,  per  la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  ciclo  dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse con il compito di:   a)  svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni  che  lo  gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo   svolto   dalla   criminalita'   organizzata,   con  specifico riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel settore  dei  rifiuti  ed altre attivita' economiche, con particolare riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;   c)  verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;   d)  verificare  i  comportamenti  della  pubblica  amministrazione centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la normativa vigente;   e)  verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di affidamento;   f)   proporre  soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le disfunzioni   accertate   anche   attraverso   la  sollecitazione  al recepimento  di  normative  previste  in  direttive  comunitarie  non introdotte   nell'ordinamento  italiano  ed  in  trattati  o  accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.   2.  La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.   3.  La  Commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.  |  
|   |                                 Art. 2.                  (Composizione della Commissione)   1.  La Commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti  rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica e dal  Presidente  della  Camera dei deputati, in proporzione al numero dei   componenti  i  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando  la presenza  di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.   2.  La  Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.  |  
|   |                                 Art. 3.                           (Testimonianze)   1.  Per  le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.  |  
|   |                                 Art. 4.                 (Acquisizione di atti e documenti)   1.  La  Commissione  puo'  acquisire  copie  di  atti  e documenti relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organismi  inquirenti, nonche' copie di atti e documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento  del  regime  di segretezza. Se l'autorita' giudiziaria, per  ragioni  di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto  di  cui  all'articolo  329  del  codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita'  giudiziaria  provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.   2.  La  Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.   3.  Il  segreto  funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis   del   codice  penale  non  puo'  essere  opposto  ad  altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.  |  
|   |                                 Art. 5.                        (Obbligo del segreto)   1.  I  componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed  ogni  altra  persona  che collabora con la Commissione o compie o concorre  a  compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per  ragioni  di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto  quanto  riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.   2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave  reato, la violazione  del  segreto  di cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto  o  in  parte,  anche  per  riassunto o informazione, di atti o documenti  del  procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la  divulgazione,  sono  punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.  |  
|   |                                 Art. 6.                      (Organizzazione interna)   1.   L'attivita'   e   il  funzionamento  della  Commissione  sono disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.   2.   La   Commissione  puo'  organizzare  i  propri  lavori  anche attraverso  uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.   3.  Tutte  le  volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.   4.  La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di  polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le collaborazioni che ritenga necessarie.   5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.   6.  Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 31 ottobre 2001                               CIAMPI                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli                              LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 69):              Presentato dal sen. Specchia il 5 giugno 2001.              Assegnato  alla  13a commissione (Territorio, ambiente,          beni  ambientali), in sede referente, il 4 luglio 2001, con          parere delle commissioni 1a e 2a.              Esaminato  dalla 13a commissione, in sede referente, il          18, 25 e 26 settembre 2001.              Assegnato  nuovamente  alla  13a  commissione,  in sede          deliberante,   il   26 settembre  2001,  con  parere  delle          commissioni 1a e 2a.              Esaminato  dalla  13a commissione, in sede deliberante,          ed approvato il 27 settembre 2001.          Camera dei deputati (atto n. 1685):              Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e          lavori  pubblici), in sede referente, l'8 ottobre 2001, con          pareri delle commissioni I e II.              Esaminato  dalla  VIII  commissione  il  9,  10,  11  e          16 ottobre 2001.              Presentata relazione il 16 ottobre 2001 (atto n. 1685 -          241 - 246 - 1354 - 1437 - 1461/A - relatore on. Iannuzi).              Esaminato  in aula il 17 ottobre 2001 ed approvato, con          modificazioni, il 18 ottobre 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 69-B):              Assegnato  alla  13a commissione (Territorio, ambiente,          beni  ambientali), in sede deliberante, il 23 ottobre 2001,          con pareri delle commissioni 1a e 2a.              Esaminato  dalla  13a commissione, in sede deliberante,          ed approvato il 25 ottobre 2001.  |  
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