| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 24 ottobre 2001 |  
| Agevolazioni  ai  sensi  del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando  del  2000  del  "settore  industria" (8o bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale della regione Calabria da agevolare  con  le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.1 del P.O.R. Calabria 2000-2006. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE          per il coordinamento degli incentivi alle imprese  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come modificato  ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;  Visti  i  decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000  e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del "settore industria" del 2000;  Visto  il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure  massime  consentite  relative  alle  agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;  Vista  la  nota n. 755 del 5 settembre 2001 con la quale la regione Calabria  ha  comunicato  di partecipare al cofinanziamento del bando del  2000  del  "settore  industria"  della  legge n. 488/1992 con un ammontare   di  risorse  pari  a  lire  37.617.853.560  destinate  ad interventi  compatibili  con  il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento della pertinente graduatoria speciale;  Visto  il  Programma  operativo  regionale  2000-2006 della regione Calabria,   Asse   IV  "Sviluppo  locale",  misura  4.1  "Crescita  e competitivita'  delle  imprese industriali, artigiane del commercio e dei servizi";  Considerato  che  il  complemento  di  programmazione  del predetto P.O.R. prevede che l'azione b), della predetta misura 4.1 sia attuata anche  attraverso  il  ricorso  al  finanziamento alle imprese che ne abbiano  fatto  richiesta  con  l'utilizzo  della  legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;  Vista  la  convenzione,  stipulata in data 17 settembre 2001 tra il Ministero  delle  attivita' produttive e la regione Calabria, secondo lo  schema  approvato  con  delibera regionale n. 755 del 5 settembre 2001, che definisce i suddetti accordi;  Visto   il  proprio  decreto  del  9  aprile  2001  concernente  la formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle agevolazioni  di  cui  si tratta e, tra queste, quella speciale della regione Calabria;  Rilevate,  tra  le  iniziative  della suddetta graduatoria speciale della  regione  Calabria  non  agevolate  in sede di formazione della graduatoria  medesima  ne'  con  le risorse del P.O.N. ne' con quelle nazionali  relative  alle  aree  depresse,  quelle compatibili con il P.O.R. Calabria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili   dalla  regione,  tenuto  conto  della  limitazione  nei confronti  delle  imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto  2.2,  lettera  a)  del  citato  testo  unico  delle  direttive approvato  con  decreto  ministeriale  del 3 luglio 2000, nonche' del compenso  spettante  alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli  accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di  cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;                              Decreta:                           Articolo unico  1.  Le iniziative inserite nella graduatoria speciale della regione Calabria,  non  agevolate  in  sede  di  formazione della graduatoria medesima  ne'  con  le  risorse  del  P.O.N. ne' con quelle nazionali relative  alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse  rispetto  alla  richiesta  dell'impresa,  compatibili con il P.O.R.  Calabria  2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura 4.1 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente  decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.  2.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto della  limitazione  nei  confronti delle imprese operanti nel settore dei  servizi,  di  cui al punto 2.2, lettera a) del testo unico delle direttive  approvato  con  decreto  ministeriale  del  3  luglio 2000 richiamato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla realizzazione  dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.    Roma, 24 ottobre 2001                                       Il direttore generale: Sappino  |  
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