Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 ottobre 2001
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nella citta' di Milano. (Ordinanza n. 3151).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze emanate in materia ed in particolare l'ordinanza n. 3063 del 6 luglio 2000 con la quale il sindaco del comune di Milano e' stato nominato commissario delegato per la realizzazione del sistema depurativo della citta' di Milano, comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo, avvalendosi dei poteri derogatori previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2001 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue della citta' di Milano e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Milano del 17-18 marzo 1997 e del 18 maggio 1998 con le quali e' stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Milano sud;
Preso atto che il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 4683 dell'8 settembre 2001, ha annullato la determinazione del commissario delegato di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dell'impianto di depurazione di Milano sud in favore dell'A.T.I. Priseda;
Vista la lettera del commissario delegato in data 17 ottobre 2001, con la quale, in conseguenza della suddetta sentenza ed in considerazione della urgenza della realizzazione dell'impianto, viene rappresentata l'esigenza di accelerare le procedure per la verifica della compatibilita' ambientale, con riguardo al progetto che verra' presentato dal nuovo aggiudicatario;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione Lombardia;
Dispone:
Art. 1.
1. Ai fini di cui in premessa, il parere di compatibilita' ambientale di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza 19 febbraio 2000, n. 3041, e' reso sul progetto definitivo presentato dal nuovo aggiudicatario. Il termine entro cui la commissione di cui al predetto art. 2, comma 1, deve esprimersi e' ridotto a venti giorni dalla richiesta inoltrata dal commissario delegato.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti amministrativi assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente incisi da provvedimenti giurisdizionali, nonche' di quelli adottati in conseguenza o in dipendenza o in connessione di altri atti annullati da provvedimenti giurisdizionali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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