Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SASSARI
DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, e successive modificazioni;
Viste le delibere del senato accademico del 26 gennaio 2001 e 19 marzo 2001, con le quali sono state approvate le proposte di revisione, in attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999, degli articoli 16, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 84 dello statuto ai sensi dell'art. 83 dello statuto medesimo;
Vista la delibera del senato accademico del 22 giugno 2001, con la quale sono state approvate, ai sensi del prima richiamato art. 83, le nuove formulazioni dei su citati articoli dello statuto;
Vista la nota rettorale protocollo n. E - 010769 del 4 luglio 2001, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;
Constatato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non ha presentato rilievi alla proposta entro i sessanta giorni previsti dal comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, in applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, come appresso indicato:
Art. 16.
Funzioni
Al comma 8, le parole "Corsi di laurea" sono sostituite dalle parole "Corsi di studio".
Art. 26.
Strutture
Le parole "Corsi di laurea, corsi di diploma universitario, corsi di diploma di specializzazione", sono sostituite dalle parole "sedi dei corsi di studio indicati nel regolamento didattico di Ateneo".
Nel capo I - Le facolta' e i corsi di laurea, le parole "corsi di laurea" sono sostituite dalle parole "corsi di studio".
Art. 28.
Funzioni del consiglio di facolta'
Nel comma 1, le parole "Consigli di corso di laurea" sono sostituite dalle parole "consigli di corso di studio".
Art. 31.
Consiglio di presidenza
Nel comma 2, le parole "corsi di laurea" sono sostituite dalle parole "corsi di studio" e le parole "corso di laurea" sono sostituite dalle parole "corso di studio".
L'"art. 32 Consigli di corso di laurea" e' interamente sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Consigli di corso di studio). - 1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di studio, i cui compiti sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.
2. Fanno parte del consiglio di corso di studio:
i docenti che afferiscono al corso, compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari allo 0,5% ed e' comunque garantita una rappresentanza di almeno tre studenti;
un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
3. Il consiglio di corso di studio e' convocato in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia quando si tratta di materie che riguardano i professori di prima fascia; in composizione ristretta ai professori quando si tratta di materie che riguardano i professori di seconda fascia; in composizione ristretta ai docenti quando si tratta di materie che riguardano i professori stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti.
4. Il presidente del consiglio del corso di studio e' eletto, fra i professori di prima fascia, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.
In caso di impedimento dei professori di prima fascia, ritenuto motivato dal senato accademico, la presidenza del consiglio del corso di studio puo' essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.
5. Il presidente del consiglio del corso di studio convoca e presiede il consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovraintende alle attivita' del corso di studio e puo' delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori del corso di studio stesso".
Il "Capo II - I corsi di diploma" del titolo III, con gli articoli "34 Corsi di diploma universitario" e "35 Corsi di diploma di specializzazione", e' interamente cassato, con conseguente cambiamento della numerazione dei capi e degli articoli successivi.
Il "Capo III" del titolo III e' modificato in "Capo II"
Nell'art. 36 (ora art. 34) "Funzioni del dipartimento", nel comma 2, le parole "corsi di laurea" sono sostituite dalle parole "corsi di studio" e le parole "comprese quelle rientranti nell'ambito dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato di ricerca" sono cassate.
L'art. 42 "Istituti" e' interamente spostato nell'art. 84 "Norma transitoria".
Il "Capo IV" del titolo III cambia numerazione in "Capo III".
Il "Capo V" del titolo III cambia numerazione in "Capo IV".
L'"art. 61 Corsi istituzionali e titoli conferiti" e' interamente sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Titoli conferiti). - 1. L'Universita' conferisce i seguenti titoli legali:
Laurea (L);
Laurea specialistica (LS);
Diploma di specializzazione (DS);
Dottorato di ricerca (DR);
Master universitari di primo e secondo livello".
Nell'art. 62 (ora art. 59) le parole "Corsi e attivita' di sostegno" sono sostituite dalle parole "Attivita' di orientamento e tutorato", ed il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. L'Ateneo predispone attivita' di orientamento e tutorato, secondo la disciplina prevista dal regolamento didattico di Ateneo o da appositi regolamenti.".
L'art. 63 "Corsi complementari ed attivita' formative esterne" e' interamente sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Corsi complementari ed attivita' formative esterne). - Le facolta' possono predisporre:
corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
corsi e attivita' culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente;
corsi di aggiornamento professionale;
corsi intensivi di recupero per studenti;
corsi di recupero linguistico per gli studenti stranieri;
corsi linguistici di base;
corsi di informatica;
altre attivita' ritenute necessarie".
L'art. 64 "Regolamento didattico d'Ateneo" e' interamente sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Regolamento didattico d'Ateneo). - Il regolamento didattico d'Ateneo stabilisce le norme generali per l'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
g) l'introduzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonche' di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
i) alle modalita' di svolgimento dell'attivita' didattica da parte degli studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, e all'interruzione degli studi.".
L'art. 65 "Regolamenti didattici di facolta'" e' interamente sostituito dal seguente:
"Art. 62 (Regolamenti didattici di facolta). - I consigli di facolta' predispongono, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti didattici di facolta', che disciplinano le attivita' delle medesime, ed in particolare:
a) l'articolazione dei corsi di studio compresa la propedeuticita' degli insegnamenti;
b) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
c) le modalita' degli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;
e) le forme di tutorato;
f) le modalita' di svolgimento degli esami di profitto e delle altre verifiche della preparazione degli studenti, nonche' la composizione delle relative commissioni;
g) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
h) gli obblighi di presenza settimanale minima dei docenti nel corso dell'anno per attivita' didattica e tutoriale;
i) le modalita' e le procedure relative alla presentazione dei programmi di insegnamento da parte dei docenti;
j) i requisiti di ammissione ai singoli corsi di studio;
k) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le eventuali forme di verifica;
l) le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti agli studenti che volessero esercitare opzione di iscrizione a corsi di studio di nuova istituzione;
m) le modalita' di svolgimento della prova finale del corso di studio e la composizione della relativa commissione;
n) il manifesto degli studi;
o) le forme di verifica periodica dei crediti;
p) la composizione della commissione didattica di vigilanza.".
Nell'art. 66 (ora art. 63) "Borse di studio" la frase "Per la frequenza dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato" e' sostituita dalla frase "Per la frequenza dei corsi di studio in Italia e all'estero"; e la frase "Per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato e per corsi di studio e di perfezionamento all'estero" e' sostituita dalla frase "Per lo svolgimento di attivita' di ricerca".
Nell'art. 76 (ora art. 73) "Professori, docenti e studenti" le parole "corsi di diploma e ai dottorati di ricerca" sono sostituite dalle parole "Corsi di studio".
Nell'art. 77 (ora art. 74) "Docenti a contratto" le parole "Corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione" sono sostituite dalle parole "Corsi di studio".
Nell'art. 84 (ora art. 81) "Norma transitoria" sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Gli istituti, a ciascuno dei quali devono afferire non meno di tre discipline di insegnamento affini coperte da professori, svolgono, in collaborazione con le facolta' ed i corsi di studio, sia attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di studio, sia attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti.
4. Il consiglio di istituto e' costituito da almeno cinque docenti piu' una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti all'istituto. E' comunque garantita tale rappresentanza.
5. Agli istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa ai dipartimenti.
6. Le norme per la disattivazione degli istituti sono stabilite dal regolamento di Ateneo.
7. Non e' consentita la costituzione di nuovi istituti se non per aggregazione di quelli esistenti".
Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sassari, 16 ottobre 2001
Il rettore: Maida
 
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