| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 9 ottobre 2001 |  
| Abilitazione  all'istituto  "Associazione  italiana di psicoanalisi - A.I.Psi"  ad  istituire  e  ad  attivare  nella sede di Roma corsi di specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  
  |  
 |  
                               IL CAPO               del Dipartimento per la programmazione               il coordinamento e gli affari economici  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;  Vista  l'istanza presentata dall'istituto "Associazione italiana di psicoanalisi - A.I.Psi", con sede in Roma;  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto  Comitato  nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto  11 dicembre  1998, n. 509, l'istituto "Associazione italiana di  psicoanalisi  -  A.I.Psi" e' abilitato ad istituire e ad attivare nella  sede  di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del  regolamento  stesso,  successivamente  alla  data  del  presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso  per  ciascun  anno  e'  pari a quindici unita' e, per l'intero ciclo, di sessanta unita'.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 ottobre 2001                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona  |  
|   |  
 
 | 
 |