| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 12 ottobre 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo "Societa' consortile Pascal S.r.l.", in Milano,   ad   emettere   certificazione   CE  di  rispondenza  della conformita'  delle attrezzature a pressione, ai sensi della direttiva n. 97/23/CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'  Vista  la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati  membri  relative  alle  attrezzature  a pressione;  Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento ordinario  n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva n. 97/23/CE;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli  11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Visto  l'art.  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo  2001,  n.  175,  recante  il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo  "Societa'  consortile Pascal  S.r.l.",  con  sede legale in via G. Giardino, 4 - Milano, in data  27  aprile 2001 acquisita, in data 9 maggio 2001 con protocollo n.  780487,  agli  atti  della  Direzione  generale  per  lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;  Vista  la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 19  giugno  2001  ed  acquisita, in data 26 luglio 2001 protocollo n. 781379, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;  Visto   il  verbale  di  accertamento  effettuato  dalla  Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico  dell'industria  presso  la  sede  della "Societa' consortile Pascal  a  r.l."  e presso i laboratori dell'istituto Masini di Rho e l'esito conclusivo della istruttoria tecnico-amministrativa;  Tenuto   conto   che   la  documentazione  prodotta  dall'organismo "Societa'  consortile  Pascal  a  r.l."  -  Milano,  soddisfa  quanto richiesto  dalla  sopracitata  direttiva del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   per  il  rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato  che  l'organismo  "Societa' consortile Pascal a r.l. " Milano,  ha  dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  L'organismo "Societa' consortile Pascal a r.l.", con sede legale in via  G.  Giardino,  n.  4  -  Milano,  e' autorizzato, in conformita' all'art.  12  del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, ad emettere  certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza  per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione  previste  per  le  categorie:  I,  II,  III  e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'organismo  "Societa' consortile Pascal a r.l." con sede legale in G. Giardino,4 - Milano e' autorizzato, in conformita' all'art. 11 del decreto   legislativo   25   febbraio   2000,  n.  93,  a  rilasciare l'approvazione  europea  dei  materiali  secondo  le  modalita'  e le procedure  previste  nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'Organismo "Societa' consortile Pascal a r.l.", con sede legale in G. Giardino, n. 4 - Milano e' autorizzato, in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di  cui  al  punto  3.1.2  dell'allegato 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  La  certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere  svolti  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche' dell'organizzazione  e  gestione  del personale e risorse strumentali come  individuata  nella  documentazione  presentata  ed integrata su disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione,  da parte del Ministero delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, e'   inviata  su  supporto  magnetico,  al  Ministero  dell'attivita' produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.  3.  Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'   -   Ispettorato   tecnico  dell'industria,  evidenza documentale  della  partecipazione  ad  attivita'  di  studio,  anche internazionali,  nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.   Durante  il  periodo  di  validita'  delle  autorizzazioni  il Ministero  dell'attivita'  produttive  -  Direzione generale sviluppo produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva  di  effettuare  verifiche  sulla  permanenza  dei  requisiti relativi  alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.  |  
|   |                                 Art. 6.  Per  le  attivita'  di  cui  all'art.  3  del  presente decreto, il personale  dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.  |  
|   |                                 Art. 7.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti controlli,  venga  accertata  il  non  mantenimento  delle  capacita' tecniche,  professionali  e/o  strumentali,  o  si constati, a fronte della  mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal  decreto  ministeriale  del  7  febbraio  2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui agli  articoli  11,  12  e  13  dello  stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 8.  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo svolgimento  delle  attivita'  di  certificazione  per  le quali sono concesse  le  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  1,  2  e 3, si applicano   le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.  |  
|   |                                 Art. 9.  Gli    oneri    relativi    al    rilascio   ed   al   mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico della "Societa'  consortile  Pascal  S.r.l." e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 ottobre 2001                        Il direttore generale            per lo svilupo produttivo e la competitivita'                              Visconti  |  
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