| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 12 ottobre 2001 |  
| Autorizzazione  alla  societa' "Sieco S.p.a.", in S. Donato Milanese, ad  operare  quale  Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformita'  delle attrezzature a pressione delle societa' del gruppo ENI S.p.a., ai sensi della direttiva n. 97/23/CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'  Vista  la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati  membri  relative  alle  attrezzature  a pressione;  Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento ordinario  n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva n. 97/23/CE;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli  11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Visto  l'art.  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo  2001,  n.  175,  recante  il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;  Vista  l'istanza presentata dalla societa' "Sieco S.p.a.", con sede legale  in  piazza E. Vanoni, 1 - S. Donato Milanese (Milano) in data 10  marzo  2001  aquisita, in data 16 marzo 2001 con prot. n. 779821, agli  atti  della  Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;  Vista  la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 4  aprile  2001  ed  acquisita, in data 11 maggio 2001 e 21 settembre 2001, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria;  Visto  il verbale di accertamento effettuato in data 12 e 13 luglio 2001 dall'ISPESL, su mandato della Direzione generale per lo sviluppo produttivo  e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, presso  i siti di Gela e di Priolo e dei laboratori di Porto Marghera e   Venezia   Tecnologia   e  l'esito  conclusivo  della  istruttoria tecnico-amministrativa;  Tenuto  conto  che la documentazione prodotta dalla societa' "Sieco S.p.a."  -  S.  Donato  Milanese  (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla   sopraccitata   direttiva  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  del  16  settembre  1998  e  consente l'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   per  il  rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato  che  la  societa'  "Sieco S.p.a." - S. Donato Milanese (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1. La societa' "Sieco S.p.a.", con sede legale in piazza E. Vanoni, 1  -  S.  Donato  Milanese  (Milano)  e'  autorizzata, in conformita' all'art.  14  del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, ad operare  quale  Ispettorato  degli utilizzatori esclusivamente per la verifica  di  conformita'  delle  attrezzature  a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti dal gruppo industriale ENI S.p.a.  2.  Le  procedure  applicabili per la valutazione della conformita' sono  i  moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.  3.  L'elenco  generale  degli impianti di cui all'art. 14, comma 6, del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' quello acquisita agli  atti  della  Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  attivita'  di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti  secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo   25  febbraio  2000,  n.  93  e  nel  pieno  rispetto  e mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche' dell'organizzazione  e  gestione  del personale e risorse strumentali risultante   dalla   documentazione   presentata   ed   integrata  su disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione  da  parte del Ministero delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni che dovessero essere proposte in via preventiva dall'organismo medesimo.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.   Durante  il  periodo  di  validita'  delle  autorizzazioni  il Ministero  delle attivita' produttive - Direzione generale - Sviluppo produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva  di  effettuare  verifiche  sulla  permanenza  dei  requisiti relativi  alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi  all'attivita'  di cui alla presente autorizzazione,  ivi  compresi  i  rapporti  di  prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.  |  
|   |                                 Art. 4.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti controlli,  venga  accertata  il  non  mantenimento  delle  capacita' tecniche,  professionali  e/o  strumentali,  o  si constati, a fronte della  mancata  osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati dal  decreto  ministeriale  del  7  febbraio  2001, o di sopravvenute variazioni  non  preventivamente  approvate, ai sensi dell'art. 2 del presente  decreto,  nella  struttura, organizzazione e gestione delle attivita',  che l'ispettorato designato non soddisfa piu' i requisiti di  cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 5.  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo svolgimento  delle  attivita'  di  certificazione  per  le quali sono concesse  le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  1,  si  applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.  |  
|   |                                 Art. 6.  Gli    oneri    relativi    al    rilascio   ed   al   mantenimento dell'autorizzazione  di  cui  agli articoli 1 e 3 sono a carico della Sieco  S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 ottobre 2001                        Il direttore generale           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'                              Visconti  |  
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