Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 12 ottobre 2001 |
Autorizzazione alla societa' "Sieco S.p.a.", in S. Donato Milanese, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformita' delle attrezzature a pressione delle societa' del gruppo ENI S.p.a., ai sensi della direttiva n. 97/23/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Vista la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva n. 97/23/CE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Vista l'istanza presentata dalla societa' "Sieco S.p.a.", con sede legale in piazza E. Vanoni, 1 - S. Donato Milanese (Milano) in data 10 marzo 2001 aquisita, in data 16 marzo 2001 con prot. n. 779821, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria; Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 4 aprile 2001 ed acquisita, in data 11 maggio 2001 e 21 settembre 2001, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria; Visto il verbale di accertamento effettuato in data 12 e 13 luglio 2001 dall'ISPESL, su mandato della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, presso i siti di Gela e di Priolo e dei laboratori di Porto Marghera e Venezia Tecnologia e l'esito conclusivo della istruttoria tecnico-amministrativa; Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla societa' "Sieco S.p.a." - S. Donato Milanese (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che la societa' "Sieco S.p.a." - S. Donato Milanese (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001; Decreta: Art. 1. 1. La societa' "Sieco S.p.a.", con sede legale in piazza E. Vanoni, 1 - S. Donato Milanese (Milano) e' autorizzata, in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale Ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformita' delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti dal gruppo industriale ENI S.p.a. 2. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' quello acquisita agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria. |
| Art. 2. Le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali risultante dalla documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione da parte del Ministero delle attivita' produttive, delle variazioni che dovessero essere proposte in via preventiva dall'organismo medesimo. |
| Art. 3. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Durante il periodo di validita' delle autorizzazioni il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale - Sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli. 3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di cui alla presente autorizzazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 4. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'ispettorato designato non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione. |
| Art. 5. Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attivita' di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001. |
| Art. 6. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 3 sono a carico della Sieco S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2001 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti |
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