Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DELIBERAZIONE 26 luglio 2001 |
Bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e costruzione degli impianti fissi della tramvia Valli Bergamasche, prima tratta funzionale. (Deliberazione n. 291). |
|
|
Stazione appaltante: T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche Esponente: imprese Pontello e Collini Riferimento normativo: art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni integrative. IL CONSIGLIO Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto. Le imprese Pontello e Collini hanno inviato due esposti a questa autorita' relativamente ad alcune clausole del bando di gara indicato in oggetto ritenute non conformi alla normativa vigente; a seguito di cio' la stazione appaltante ha proceduto, in autotutela, ad annullare il bando, ad apportare alcune lievi modifiche al progetto, rielaborando e ripubblicando il bando stesso. Per quanto riguarda i quesiti posti dall'impresa Pontello, riguardanti problematiche di carattere generale, si e' ritenuto necessario un approfondimento per cio' che riguarda i seguenti punti: legittimita' della clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere variate la qualita' e le quantita' delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara e che non possano essere proposte variazioni neanche migliorative; legittimita' dell'operato della stazione appaltante in merito alla mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento unitamente alla redazione del progetto definitivo, limitandosi alla redazione di "linee guida per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione esecutiva", pur predeterminando l'importo, fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso d'asta dei costi per la sicurezza; possibilita' di affidare mediante licitazione privata la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera non essendo possibile determinare esattamente i costi dell'opera con il solo progetto definitivo. Ritenuto in diritto. La fattispecie in esame attiene ad un appalto integrato disciplinato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni integrative, in base al quale i contratti d'appalto di lavori pubblici possono avere ad oggetto, oltre alla esecuzione dei lavori, di cui al relativo art. 2, comma 1, della stessa legge, anche la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, sempreche' la componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 50% sul valore dell'opera. La gara in tal caso avverra' sul progetto definitivo, corredato, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti secondo le modalita' di cui al successivo art. 45; il capitolato deve prevedere la sede ed i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto, da parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto definitivo; ai sensi del comma 4 dello stesso articolo "gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze di tecniche e di costo". Risulta in tal modo confermata la tendenza di fondo di tutta la nuova normativa sui lavori pubblici che, ponendo la progettazione come attivita' centrale rispetto a quella riguardante i lavori pubblici, ha inciso profondamente sulle relative regole dettandone nuove e precise, e, ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, ha definito un percorso preciso per tutta l'attivita' di progettazione, predeterminato per ogni fase di approfondimento in base al quale le scelte e decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo. Per quanto attiene l'appalto integrato occorre osservare che detto istituto deve necessariamente essere interpretato in diretta connessione con il divieto, sancito dalla direttiva comunitaria e ripreso dal regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 all'art. 16, comma 3, di "introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine una produzione determinata...". Quanto sopra, nel caso di appalto integrato a prevalente componente impiantistica, porta come conseguenza che la stazione appaltante, nel rispetto di tale divieto, debba comunque consentire, all'appaltatore di individuare, in sede di redazione di progetto esecutivo, le singole parti della componente impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni e delle prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto. Si ritiene inoltre opportuno confermare quanto gia' statuito per caso analogo nell'adunanza del 19 aprile 2000, laddove si e' precisato che per componente tecnologica si deve intendere "il riferimento a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo, per la qual cosa l'impresa e' chiamata ad apportare il proprio contributo di esperienza ed organizzazione con particolare riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio". Da ultimo si sottolinea che anche nel caso di appalto integrato e' applicabile quanto disposto dall'art. 11 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero lavori pubblici n. 145/2000, di "proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori". Per quanto attiene alla legittimita' dell'operato della stazione appaltante che, in fase di appalto integrato, ha predeterminato l'importo della sicurezza, occorre considerare che la principale novita' introdotta dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, da ultimo con il decreto legislativo n. 494/1996, e' certamente quella di aver attribuito in capo al committente, obblighi e responsabilita' in materia di sicurezza e salute ai quali lo stesso era precedentemente risultato estraneo. Ove si consideri, inoltre, l'obbligo per l'appaltatore, pur in presenza di piani elaborati a cura del committente, di redigere il piano operativo per la sicurezza concernente l'autonoma organizzazione del cantiere, integrativo di quello predisposto dalla stazione appaltante, emerge con chiarezza che secondo la volonta' del legislatore, il rapporto tra committente e appaltatore in materia di sicurezza, deve risultare un rapporto di collaborazione e coordinazione, il cui scopo principale e' quello di addivenire all'esecuzione delle opere in regime di sicurezza. Per quanto attiene, infine, l'ultimo punto evidenziato dall'esponente e cioe' la legittimita' di adottare il sistema della licitazione privata per l'affidamento di un appalto integrato, si evidenzia che, sulla base del dettato della norma, non sembra esservi alcun motivo ostativo, atteso quanto stabilito al comma 1, dell'art. 20 della legge n. 109/1994: "gli appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata". In base a quanto sopra considerato, Il Consiglio Delibera: E' conforme alla norma legislativa e regolamentare la clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere introdotte modifiche al progetto definitivo, restando salva la possibilita' di proporre, ai sensi dell'art. 11 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale n. 145/2000, eventuali variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori; E' conforme alla norma legislativa e regolamentare predeterminare da parte della stazione appaltante, l'importo della sicurezza, gia' in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilita' in materia di sicurezza resta in capo al committente. Peraltro l'impresa, che e' a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilita', in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo; Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 109/1994 l'appalto integrato puo' essere affidato mediante licitazione privata o pubblico incanto; Manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante. Roma, 26 luglio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |
|
|
|