| Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino",  registrata con Regolamento della Commissione (CE) n.  1236/96  del  1  luglio  1996,  ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  
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    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di  origine  protetta "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino", registrata con regolamento della Commissione  (CE)  n.  1263/96  del  lo  luglio  1996,  ai  sensi del Regolamento  (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del  Pomodoro  San  Marzano  dell'agro  sarnese-nocerino, con sede in Castel   San  Giorgio  (Salerno),  via  Piave  120,  mediante  talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;    considerato  che  il  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;    ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero   testo   della   proposta  di  disciplinare  di  produzione aggiornato con le modifiche in questione.    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela  del  consumatore  -  ufficio  tutela  qualita'  dei  prodotti agricoli  - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla commissione europea. A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione    di   origine   protetta   "San   Marzano   dell'agro sarnese-nocerino"  (reg.  della  commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1 luglio 1996).    All'art.  2,  comma  2,  anziche':  "La  denominazione  d'origine protetta  (DOP):  "Pomodoro  San Marzano dell'agro sarnese-nocerino , senza  altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo  S.  Marzano  sempre che siano coltivate nell'ambito del territorio  cosi'  come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche  conformi  allo  standard di cui all'art. 5.", leggi: "La  denominazione  d'origine  protetta  (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino , senza altra qualificazione, e' riservata al  pomodoro  pelato  ottenuto  da  piante  dell'ecotipo  S. Marzano. Possono  concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a   seguito   di   miglioramento  genetico  dell'ecotipo  S.  Marzano sempreche',   sia  il  miglioramento  che  la  coltivazione,  avvenga nell'ambito  del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.".    L'art.  3,  ultimo comma: "Altre zone: qualora aree limitrofe del territorio  indicato nell'art. 3 del disciplinare, avanzino richiesta di  estensione della protezione, la regione Campania e' competente ad esprimersi  al riguardo dopo aver esperito gli opportuni accertamenti e  sentito  il  parere  delle  associazioni  dei  produttori  e degli industriali conservieri interessate.", e' depennato.    All'art.  4,  comma 7, anziche': "Il sesto d'impianto deve essere minimo  di  50 cm sulla fila e 120 cm tra le file; sono ammessi sesti piu'  ampi.", leggi: "Il sesto d'impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file".    All'art.  4,  comma  8,  e'  depennata  la seguente dicitura: "E' vietata la coltivazione a piano o a terra in ambiente protetto.".    All'art.  4,  comma  9, primo periodo, anziche': "La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando  essi  raggiungono  la  completa  maturazione. Il numero delle raccolte  varia da 2 a 4.", leggi: "La raccolta dei frutti dev'essere eseguita  esclusivamente  a  mano,  in  maniera  scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.".    All'art.  4,  comma  9,  secondo  periodo,  anziche':  "I  frutti raccolti e destinati alla trasformazione industriale (pelati), devono essere  sistemati  e  trasportati  in  contenitori di plastica la cui capienza e' di circa Kg 25.", leggi: "I frutti raccolti devono essere sistemati  e  trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va dai 25 ai 30 Kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le  bacche  arrivate  al  centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono  successivamente  essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, che non superino i 2,5 quintali.".    All'art.  4,  comma 10, anziche': "La resa massima e' di circa 80 tonnellate  per  Ha  e  la resa in prodotto trasformato (pelato) puo' raggiungere  valori  normalmente  superiori al 70%.", leggi: "La resa massima  e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.".    All'art.  4,  e'  depennato  il  seguente comma 11: "Tenuto conto dell'andamento   stagionale   e   delle   condizioni   ambientali  di coltivazione,   la   regione   Campania,   sentito  il  parere  delle organizzazioni  professionali  agricole  e  degli  industriali, fissa annualmente  entro  il  15  luglio,  in via indicativa, la produzione media unitaria del Pomodoro S. Marzano.".    All'art.  4,  al  termine del comma 12, aggiunta di: " - pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita  prodotto  -  filettatura  -  sgrondatura  - inscatolamento - aggiunta  liquido  di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole -    magazzinaggio.   Preparati   in   accordo  alle  buone  norme  di    produzione.". All'art. 5, comma 1, punto 2, anziche':      "a)    bacca    prevalentemente    biloba,    forma   allungata parallelepipeda  tipica  con  lunghezza  da  60  a  80  mm  calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;      b)  rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza  dell'asse  longitudinale  e  quella  dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);      c) assenza di peduncolo;      d) colore rosso tipico della varieta';      e) facile distacco della cuticola;      f) ridotta presenza di vuoti placentari;      g) pH non superiore a 4,50;      h) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;      i)  limitata  presenza  di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).    Sono ammesse le seguenti tolleranze:      al  punto  a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;      al punto c): peduncoli: massimo l'1% dei frutti;      al  punto  d):  area  gialla  fino  ad un massimo di 2 c mq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;      al punto h) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20o C una tolleranza di -0,2.", leggi: "Standard 1:      a)  bacca  con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica  con  lunghezza  da  60  a  80  mm  calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;      b) sezione trasversale angolata;      c)  rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza  dell'asse  longitudinale  e  quella  dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);      d) assenza di peduncolo;      e) colore rosso tipico della varieta';      f) facile distacco della cuticola;      g) ridotta presenza di vuoti placentari;      h) pH non superiore a 4,50;      i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;      l)  limitata  presenza  di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).    Standard 2:      a)  bacca  con  due  o  tre  logge,  forma allungata cilindrica tendente  al  piramidale  con  lunghezza  da  60  a  80  mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;      b) sezione trasversale tondeggiante;      c)  rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza  dell'asse  longitudinale  e  quella  dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);      d) assenza di peduncolo;      e) colore rosso tipico della varieta';      f) facile distacco della cuticola;      g) ridotta presenza di vuoti placentari;      h) pH non superiore a 4,50;      i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;      l)  limitata  presenza  di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).".    All'art.  6,  comma  1,  anziche':  "La  denominazione  d'origine protetta  -  DOP  -  "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino designa  i  frutti  interi  ottenuti  dalla  pelatura di bacche....", leggi:  "La  denominazione  d'origine  protetta - DOP - "Pomodoro San Marzano  dell'agro  sarnese-nocerino  designa  i  frutti  interi  o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche...".    All'art.  6,  comma  2,  primo trattino, anziche': "colore rosso, ragionevolmente   uniforme   con   un   rapporto  a/b  (misurato  con colorimetro   tristimolo   impiegando   una  mattonella  standard  di riferimento con le seguenti caratteristiche L=25,9; a=28,5; b= 13,1 ) non  inferiore  a  2,2.  La determinazione dovra' essere eseguita sul prodotto  passato  su  setacci  con  luce di 0,4 mm ed opportunamente disaerato;", leggi: "colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo  visivo;  e'  ammessa  una  presenza di area gialla fino ad un massimo  di  2  cmq  per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato".    All'art.  6, comma 2, quinto trattino, anziche': "- essere interi o  comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il  volume  del  frutto  per  non  meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non  meno  dell'80%  degli  altri  casi;",  leggi: "- essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume  del  frutto  per  non  meno  del  65%  del  peso del prodotto sgocciolato;".    All'art.  6, comma 2, sesto trattino, anziche': "- residuo ottico rifrattometrico  netto  a  20o  C  non  inferiore  al 5%;", leggi: "- residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;".    All'art.  6,  comma  2,  ottavo  trattino, anziche': "- il valore delle  muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non  deve  superare  il 30% dei campi positivi;", leggi: "- il valore delle  muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non  deve  superare  il  30%  dei  campi positivi per prodotti con un residuo  ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6% e, il 40% dei campi  positivi  per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%.".    All'art.  6,  comma  2, dopo il dodicesimo trattino, aggiunta del seguente  trattino: "- e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico.".    All'art.  6,  comma  2,  a seguito dell'introduzione del pomodoro pelato  a  filetti,  si  rende necessaria l'integrazione dei relativi requisiti  minimi,  con  conseguente  sdoppiamento del testo, come di seguito riportato:      a)  pomodori  pelati  interi:  con  tutti  i  requisiti  minimi previsti  e  le relative modifiche sopra indicate per l'art. 6, comma 2;      b) pomodori pelati a filetti: gli stessi requisiti previsti per i pomodori pelati interi, tranne la parte relativa alla interezza dei frutti che e' la seguente:        pomodori pelati tagliati longitudinalmente a spicchi.    All'art.   7,   anziche':  "Il  Pomodoro  San  Marzano  dell'agro sarnese-nocerino"  -DOP-  puo'  essere confezionato in contenitori di vetro  e  in  scatole  di  banda stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).    Le  scatole devono essere di forma cilindrica con corpo cordonato e saldato elettricamente. Le caratteristiche indicative delle scatole devono essere le seguenti:      corpo grezzo e fondelli verniciati sui due lati.    Spessore della banda stagnata in mm:
                      |SPESSORE BANDA STAGNATA|COPERTURA BANDA STAGNATA FORMATO SCATOLE in g|in mm |in g/mq --------------------------------------------------------------------- 500 | Corpo 0,16 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------                    | Fondello 0,18 |2,8/2,8 --------------------------------------------------------------------- 1.000 | Corpo 0,18 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------                    | Fondello 0,20 |2,8/2,8 --------------------------------------------------------------------- 3.000 | Corpo 0,20 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------                    | Fondello 0,29 |2,8/2,8
      Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti  ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma  comunque idonee al prodotto in oggetto.", leggi: "Il Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" -DOP- puo' essere confezionato in contenitori  di  vetro  e  in  scatole  di  banda  stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).    Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti  ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma  comunque  idonee  al  prodotto  in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.    All'art.  8,  comma  3, anziche': "Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, dietro  espressa  autorizzazione  concessa  dalla  regione  Campania, dovranno   includere,   sulle   etichette  da  applicare  intorno  ai contenitori  di  vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...", leggi: "Le industrie di trasformazione  che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui  all'art.  3,  dovranno  includere,  sulle etichette da applicare intorno  ai  contenitori  di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...".    All'art.   8,   comma   3,   tra   le  indicazioni  da  riportare nell'etichetta, aggiunta di: "pomodori pelati a filetti;".    All'art. 8, comma 4, anziche': "Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (logo).", leggi: "Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (logo), di seguito descritto: Descrizione del logo:    Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le  immagini  siano  di facile comunicazione. I colori sono primari e forti:  il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in  primo  piano.  Ad  essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto  stilizzato  del  Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per  dare  solarita'  all'immagine  tutta;  dal  basso  verso l'alto, infine,  il  blu  che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio.    La    dicitura    "Pomodoro   S.   Marzano   dell'agro sarnese-nocerino"  e'  stata  posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.    Al  centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano. Caratteristiche tecniche:    Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;    colori nominati:      c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;      c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;      c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;      c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;      c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;      c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;      c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;      c: l6 m: 7 y: 7 k: 0. ---->   Vedere LOGO a Pag. 28 della G.U.   <----    L'art.  9:  "La regione Campania, direttamente o con l'ausilio di un'apposita   struttura   di   controllo  autorizzata  ai  sensi  del Regolamento (CEE) n. 2081/92, provvedera' ad accertare la rispondenza del prodotto da trasformare e trasformato ai requisiti previsti dagli articolati del presente disciplinare.    Gli   accertamenti  delle  caratteristiche  del  prodotto  fresco possono essere eseguiti presso:      le  aziende  agricole,  durante  la fase di estrinsecazione del processo produttivo;      un  centro  di  raccolta  e/o  presso  lo  stabilimento  per la trasformazione,  su  di  un  campione  prelevato  seguendo  le  norme indicate per la campionatura.    L'accertamento  dei  requisiti  del  prodotto trasformato, dovra' essere  effettuato  presso  l'industria  che lo ha prodotto, su di un campione  prelevato  secondo  i  criteri  della campionatura previsti dalle vigenti leggi.    Inoltre,  la  regione  Campania,  tramite  le  proprie  strutture tecniche,  e'  tenuta  a  verificare  la  consistenza delle superfici investite, i relativi riferimenti catastali e l'esatta ubicazione nel territorio  dettagliato nell'art. 3, al fine di istituire un apposito albo  dei  terreni  coltivati a pomodoro dell'ecotipo San Marzano che verra' aggiornato annualmente e pubblicato sul B.U.R.C.    Le   richieste   di   inclusione   nell'albo   verranno  prodotte direttamente   dalle   aziende   agricole  interessate,  agli  uffici regionali competenti per territorio.    Parimenti,   la   regione  Campania,  in  collaborazione  con  le associazioni  degli industriali conservieri, provvedera' ad istituire un  apposito  albo  degli  industriali  trasformatori  ricadenti  nel territorio  di  cui  al  precedente art. 3, in possesso dei requisiti indispensabili  per la produzione del "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino"  a  denominazione  di  origine protetta - D.O.P. -. Tale    albo   verra'   pubblicato   sul   B.U.R.C.   ed   aggiornato periodicamente.  Alla  regione Campania, inoltre, in via transitoria, nelle more che si costituisca il consorzio per la valorizzazione e la tutela  del  "Pomodoro  San  Marzano  dell'agro  sarnese-nocerino"  a denominazione di origine protetta - D.O.P., sono demandati i seguenti compiti:      di  gestire  l'attuazione  nonche' l'osservanza delle norme del presente disciplinare;      di  provvedere  alla  tutela  dell'albo  dei  terreni coltivati "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" D.O.P. con relativi dati catastali e del relativo aggiornamento;      di   provvedere   alla  tenuta  ed  al  relativo  aggiornamento dell'albo dei trasformatori;      di  provvedere  alla  tenuta  del  registro di carico e scarico della materia prima e del prodotto finito;      di  sviluppare  e diffondere il miglioramento delle tecniche di coltivazione;      di  promuovere  il  miglioramento  genetico  della pianta ed in particolare della bacca;      di    sviluppare    la    ricerca   sulla   rispondenza   delle caratteristiche  analitiche-composizionali,  biochimiche e molecolari degli ecotipi San Marzano;      di  provvedere  alla  salvaguardia  ed  alla  conservazione del germoplasma  degli  ecotipi di pomodoro San Marzano nonche' alla loro selezione;      di avviare lo sviluppo di una politica sementiera degli ecotipi e  delle  linee  migliorate  del  pomodoro  San  Marzano  al  fine di razionalizzare  la  produzione  del materiale di propagazione (seme e piantine);      di  promuovere  il  miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori;      di  stabilire  precise  norme  di qualita' attraverso parametri oggettivi  derivanti  da  opportune attivita' di ricerca finalizzata, anche a rettifica dei parametri riportati negli articoli 5, 6 e 7 del presente  disciplinare.",  e'  sostituito  dal  seguente  testo:  "Il controllo   per   l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente disciplinare  di  produzione  e'  svolto da un organismo autorizzato, conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.    A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione    della    D.O.P.    "Pomodoro   S.   Marzano   dell'agro sarnese-nocerino  ,  sono  iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.    Le  aziende  di  trasformazione della D.O.P. "Pomodoro S. Marzano dell  "agro sarnese-nocerino devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.".    L'art.  10:  "Chiunque,  servendosi  delle  diciture  sopraddette produce,  trasforma,  pone  in vendita e comunque distribuisce per il consumo   una   produzione   di   "Pomodoro   San  Marzano  dell'agro sarnese-nocerino :      senza aver ricevuto l'apposita autorizzazione;      che   non  corrisponde  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare;    e'  punito  a  norma  delle  vigenti  leggi in materia di frodi e sofisticazioni.", e' soppresso. B)  Proposta  di  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine protetta "San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino".                               Art. 1.    La  denominazione di origine protetta (DOP) "Pomodoro San Marzano dell'agro  sarnese-nocerino"  e'  riservata  al pomodoro che risponde alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.  |  
|   |                                 Art. 2.    La  denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro  sarnese-nocerino, senza altra qualificazione, e' riservata al  pomodoro  pelato  ottenuto  da  piante  dell'ecotipo  S. Marzano. Possono  concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a  seguito  di  miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che,  sia  il  miglioramento che la coltivazione, avvenga nell'ambito del  territorio  cosi'  come  delimitato  nel  successivo  art.  3  e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.  |  
|   |                                 Art. 3.    Il   pomodoro   ottenuto  dall'ecotipo  S.  Marzano  o  da  linee migliorate,  per  avvalersi  della  denominazione di origine protetta (DOP):  "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" deve essere prodotto  da  aziende  agricole  e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate:    Provincia di Salerno:    L'intero  territorio  dei  comuni  di  S.  Marzano,  Scafati,  S. Valentino Torio;    Comune  di  Baronissi:  a  nord  dal Km 10 della strada S.S. 88 - confine  territorio  comune  di  Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano,  ad  ovest dal Km 10 della statale 88 - localita' Cariti al di  sopra  della S.S. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100  m  al  di  sopra  della  strada  S.S. 88, ad est dell'abitato di Origliano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada  comunale  S.  Agnese  e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa  Napoli  sotto  Monticello  - Casa Staccando - Stradina comunale Staccarulo e abitato Caprecano.    Comune di Fisciano: da localita' Baliano, i Tessitori, ad est del proprio  confine  al  Km 12 della S.S. 88, segue limite comunale fino alla  localita'  piazza  di  Pandola,  Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano,  bivio  strada  Villa,  La  Sala,  bivio strada Carpineta, localita' Cappuccino, borgo Penta, fino a localita' Bolano.    Comune  di  Mercato  S.  Severino: zona nord compresa all'interno della  strada  provinciale  cimitero  -  Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - torrente Lavinaro - Capocasale  S.  Vincenzo - centro abitato mercato San Severino - S.S. 88  -  Pandola - Acigliano - S. Mango - confine territorio Avellino - ferrovia  fino  a  centro  abitato  Mercato  S.  Severino (territorio compreso  tra la ferrovia e la strada S.S. nazionale) fino a Grafone; zona  sud  compresa  fra  la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino) - Costa - casa Lombardi.    Comune  di Siano: da localita' Torello - limite comunale - strada Castel  S.  Giorgio  Siano  -  verso  nord  -  centro abitato Siano - cimitero  - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello, comune di Castel  S.  Giorgio:  da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - campo Manfoli - lungo il confine comunale  fino  a  Torello.  Da frazione S. Croce tutta la zona a sud della S.S. 266 fino a ricongiungersi con Codola.    Comune   di   Roccapiemonte:   intero   territorio  comunale  con esclusione  della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.    Comune  di  Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - strada  provinciale  S.  Maria  delle  Grazie  - Sant'Onofrio - Croce Mallone  -  Iroma  - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto  il  confine  con il comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro.  Ad  est  dalla  frazione  Materdomini  -  strada provinciale Materdomini  -  casa  Rinaldi  - Pecorari - linea ferroviaria fino al confine  territorio Cava dei Tirreni - loc. Camerelle. A sud tutta la zona  sottostante  la  S.S.  18  e  torrente  Cavaiola, con inizio da confine  territorio  Nocera  Inferiore e fino al confine con Cava dei Tirreni, comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della S.S. 18.    Comune  di  Sarno:  l'intero  territorio  comunale con esclusione della  zona n.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, ponte  Alaria,  centro  urbano,  cimitero,  S.  Maria  della Foce, La Marmora, fino al confine provinciale.    Comune  di  Pagani:  l'intero  territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.    Comune  di  S.  Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con  esclusione  della  zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani.    Comune  di  Angri:  l'intero  territorio  comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.    Provincia di Avellino:    Comune  di  Montoro  Superiore:  da  sud  - frazione di Caliano - strada  per  S.  Eustachio,  casa  Castello.  Ad est verso cimitero - localita'  Mercatello.  Ad  est  segue  il  confine  comunale  fino a ricongiungersi con localita' Caliano.    Comune di Montoro Inferiore: da sud - localita' piazza di Pandola seguendo  limite  prov.le  verso  est, incrocio con linea ferroviaria fino  all'incrocio  con  s.s.  88.  Segue  zona ovest s.s. 88 fino al limite  abitato, Preturo - strada ferrata. Zona ovest fino a ponte di Borgo  - segue fino ad abitato Borgo - localita' Marcatello, e da qui verso  Sud  lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.    Prosegue  a  sud per ponte Leone fino a ricongiungersi con piazza di Pandola.    Provincia di Napoli:    L'intero  territorio  dei  comuni  di  Boscoreale,  Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria la Carita', Striano.    Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada provinciale Gragnano  -  Pimonte  -  Castellammare  - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.    Comune   di   Castellammare:   da   strada  comunale  Gragnano  - Castellammare   con  inizio  confine  territorio  Gragnano  localita' Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a localita' Muscariello, devia  a  est  verso  localita'  Tavernola fino a masseria di Somma e continua   lungo  il  confine  comunale  fino  a  ricongiungersi  con localita' Sommozzariello.    Altri  comuni:  Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano,   Castelcisterna,   Cicciano,   Cimitile,   Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.    L'area  sopraddetta e' riportata nella cartina della provincia di Salerno  con  propaggine  nelle  province  di Napoli e Avellino ed e' stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a 125.000 che fanno parte integrante  del  presente  disciplinare.  Tutti i comuni sono inclusi nell'agro  sarnese-nocerino  e zone viciniori e sono interessati, per la  parte  di  pianura  e  come  utilizzazione,  alla zona seminativa irrigua o irrigabile.    La parte collinare o a basso rilievo e' naturalmente esclusa, non essendo irrigua.  |  
|   |                                 Art. 4.    Le  condizioni  ambientali  e di coltura del territorio destinato alla  produzione  del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali  e  comunque  atte  a  conferire  al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.    Dal   punto  di  vista  morfologico,  il  comprensorio  dell'agro sarnese-nocerino  si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.    Dal  punto  di vista strettamente pedologico, i terreni dell'agro sarnese-nocerino  si  presentano  molto  profondi, soffici, con buona dotazione  di  sostanza  organica  ed un'elevata quantita' di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.    L'idrologia  del  territorio  e'  molto  ricca per la presenza di numerose  sorgenti  e  di  abbondanti  falde  a  diversa profondita'. L'acqua  per  uso  irriguo,  in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.    Circa  il  clima,  l'agro sarnese-nocerino risente della benefica influenza  del  mare.  Le  escursioni  termiche  non  sono notevoli e qualora  il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo;  la  grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono  il  Maestro  del  nord  e  lo  Scirocco del sud. Le piogge sono abbondanti  in  autunno,  inverno  e  primavera; scarse o quasi nulle nell'estate.  Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita' relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta il trapianto, di norma, si  esegue  nella  prima  quindicina  del  mese di aprile, pero' puo' protrarsi fino alla prima decade di maggio.    Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file.    La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con  tutori  idonei  e  fili  orizzontali.  Sono  ammesse, oltre alle normali  pratiche  colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E' vietata  ogni  pratica  di  forzatura  tendente  ad alterare il ciclo biologico  naturale  del  pomodoro,  con  particolare  riguardo  alla maturazione.    La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in  maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.    I  frutti  raccolti  devono  essere  sistemati  e  trasportati in contenitori  di  plastica,  la cui capienza e' di circa kg 25. Per il trasporto  all'industria  di  trasformazione,  le  bacche arrivate al centro  di  raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere  trasferite  in  cassoni,  singolarmente identificati, che non superino 2,5 quintali.    La  resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.    Dal   punto   di   vista   produttivo  le  principali  operazioni tecnologiche  previste  per  la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:      pomodori  pelati  interi:  lavaggio  e  cernita  -  pelatura  - separazione  pelli  -  cernita  prodotto  - inscatolamento - aggiunta liquido   di   governo  a  pressione  atmosferica  o  sotto  vuoto  - aggraffatura   -   sterilizzazione   -   raffreddamento   scatole   - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;      pomodori  pelati  a  filetti:  lavaggio  e cernita - pelatura - separazione  pelli  -  cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - inscatolamento  - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o  sotto  vuoto  -  aggraffatura  -  sterilizzazione - raffreddamento scatole  -  magazzinaggio.  Preparati  in accordo alle buone norme di produzione.  |  
|   |                                 Art. 5.    La  pianta  e  le  bacche del pomodoro ecotipo S. Marzano o linee migliorate   di   esso,  come  precisato  all'art.  2,  ammesse  alla trasformazione  per la produzione del "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino"  a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:    1) caratteristiche della pianta:      sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati;      fogliame ben ricoprente le bacche;      maturazione scalare;      bacche acerbe con "spalla verde";    2)  caratteristiche  della  bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:       standard 1:        a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica  con  lunghezza  da  60  a  80  mm  calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;        b) sezione trasversale angolata;        c)  rapporto  assi:  non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra  lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);        d) assenza di peduncolo;        e) colore rosso tipico della varieta';        f) facile distacco della cuticola;        g) ridotta presenza di vuoti placentari;        h) pH non superiore a 4,50;        i)  residuo  rifrattometrico  a  20o  C uguale o superiore al 4,0%;        l)  limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone);      standard 2:        a)  bacca  con  due  o  tre logge, forma allungata cilindrica tendente  al  piramidale  con  lunghezza  da  60  a  80  mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;        b) sezione trasversale tondeggiante;        c)  rapporto  assi:  non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra  lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);        d) assenza di peduncolo;        e) colore rosso tipico della varieta';        f) facile distacco della cuticola;        g) ridotta presenza di vuoti placentari;        h) pH non superiore a 4,50;        i)  residuo  rifrattometrico  a  20o  C uguale o superiore al 4,0%;        l)  limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).   Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:      al  punto  a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;      al punto d): peduncoli: massimo l'l% dei frutti;      al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;      al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20o C una tolleranza di - 0,2.  |  
|   |                                 Art. 6.    La  denominazione d'origine protetta - DOP- "pomodoro San Marzano dell'agro  sarnese-nocerino"  designa  i  frutti  interi  o a filetti ottenuti  dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art.  5,  punto  2),  provenienti  dalle coltivazioni effettuate nelle  zone  tipiche  indicate  nell'art.  3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:    Pomodori pelati interi:      colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e'  ammessa  una  presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per   frutto   purche'   non  interessi  piu'  del  5%  del  campione considerato;      assenza di odori e sapori estranei;      assenza  di  larve  di  parassiti  e  di  alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti  la  polpa.  Assenza  di  marciume  interno lungo l'asse stilare;      peso  del  prodotto  sgocciolato  non inferiore al 65% del peso netto;      essere  interi  o  comunque  tali da non presentare lesioni che modifichino  la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;      residuo  ottico  rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;      media  del  contenuto  in  bucce,  determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente  il  contenuto  in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;      il  valore  delle  muffe,  dei  pomodori conservati (pomodori e liquido  di  governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti  con  un residuo ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6%  e,  il  40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%;      il  contenuto  totale  degli  acidi D ed L lattico dei pomodori conservati  (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g - kg;      il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;      e'  consentita  l'aggiunta  di  sale  da  cucina  in misura non superiore  al  3%  del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);      e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;      e'  consentita  l'aggiunta  di  acido  citrico come coadiuvante tecnologico;      e'  consentita  l'aggiunta  di  succo  di  pomodoro,  succo  di pomodoro   parzialmente  concentrato,  semi-concentrato  di  pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.    Pomodori pelati a filetti:      colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e'  ammessa  una  presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato (analizzato);      assenza di odori e sapori estranei;      assenza  di  larve  di  parassiti  e  di  alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti  la  polpa.  Assenza  di  marciume  interno lungo l'asse stilare;      peso  del  prodotto  sgocciolato  non inferiore al 65% del peso netto;      pomodori  pelati  tagliati longitudinalmente a spicchi; residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;      media  del  contenuto  in  bucce,  determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente  il  contenuto  in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;      il  valore  delle  muffe,  dei  pomodori conservati (pomodori e liquido  di  governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti  con  un residuo ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6%  e,  il  40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%;      il  contenuto  totale  degli  acidi D ed L lattico dei pomodori conservati  (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;      il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;      e'  consentita  l'aggiunta  di  sale  da  cucina  in misura non superiore  al  3%  del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);      e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;      e'  consentita  l'aggiunta  di  acido  citrico come coadiuvante tecnologico;      e'  consentita  l'aggiunta  di  succo  di  pomodoro,  succo  di pomodoro   parzialmente  concentrato,  semi-concentrato  di  pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.  |  
|   |                                 Art. 7.    Il  pomodoro  San  Marzano dell'agro sarnese-nocerino - DOP- puo' essere  confezionato  in  contenitori  di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D.R.F. (Doppia riduzione a freddo).    Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti  ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma  comunque  idonee  al  prodotto  in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.  |  
|   |                                 Art. 8.    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quella  prevista nel presente disciplinare  ivi compresi gli aggettivi "extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.".    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi   o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente e consumatore.    Le   industrie   di  trasformazione  che  esercitano  la  propria attivita'  nel  territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di  banda  stagnata  e  sui  cartoni  che  le contengono, le apposite dizioni:      pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino;      denominazione di origine protetta - DOP -;      pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;      il nome dell'azienda produttrice;      la   quantita'   di   prodotto   effettivamente   contenuto  in conformita' alle norme vigenti;      la campagna di raccolta e trasformazione;      la data di scadenza.    Deve  altresi'  figurare  il  simbolo grafico specifico (logo) di seguito descritto: Descrizione del logo:    Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le  immagini  siano  di facile comunicazione. I colori sono primari e forti:  il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in  primo  piano.  Ad  essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto  stilizzato  del  Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per  dare  solarita'  all'immagine  tutta;  dal  basso  verso l'alto, infine,  il  blu  che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio.    La    dicitura    "Pomodoro   S.   Marzano   dell'agro sarnese-nocerino"  e'  stata  posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.    Al  centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.    Caratteristiche tecniche:    Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;    colori nominati:      c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;      c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;      c: 4 m: 16 y 83 k: 0;      c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;      c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;      c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;      c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;      c: l6 m: 7 y: 7 k: 0. ---->  Vedere LOGO a Pag. 32 della G.U.  <----    I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo   e   presentati  in  modo  chiaro,  leggibile,  indelebile  e sufficientemente  grandi  da  risaltare  sullo  sfondo sul quale sono riprodotti,  cosi'  da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.  |  
|   |                                 Art. 9.    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e'  svolto da un organismo autorizzato, conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.    A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione    della    DOP    "pomodoro    S.    Marzano    dell'agro sarnese-nocerino",  sono  iscritti  nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.    Le  aziende  di  trasformazione  della  DOP  "pomodoro S. Marzano dell'agro  sarnese-nocerino" devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.  |  
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