Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino", registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 1236/96 del 1 luglio 1996, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del lo luglio 1996, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, con sede in Castel San Giorgio (Salerno), via Piave 120, mediante talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.
Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
considerato che il Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;
ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresi', per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione aggiornato con le modifiche in questione.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla commissione europea. A) Proposta di modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" (reg. della commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996).
All'art. 2, comma 2, anziche': "La denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino , senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che siano coltivate nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.", leggi: "La denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino , senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempreche', sia il miglioramento che la coltivazione, avvenga nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.".
L'art. 3, ultimo comma: "Altre zone: qualora aree limitrofe del territorio indicato nell'art. 3 del disciplinare, avanzino richiesta di estensione della protezione, la regione Campania e' competente ad esprimersi al riguardo dopo aver esperito gli opportuni accertamenti e sentito il parere delle associazioni dei produttori e degli industriali conservieri interessate.", e' depennato.
All'art. 4, comma 7, anziche': "Il sesto d'impianto deve essere minimo di 50 cm sulla fila e 120 cm tra le file; sono ammessi sesti piu' ampi.", leggi: "Il sesto d'impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file".
All'art. 4, comma 8, e' depennata la seguente dicitura: "E' vietata la coltivazione a piano o a terra in ambiente protetto.".
All'art. 4, comma 9, primo periodo, anziche': "La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione. Il numero delle raccolte varia da 2 a 4.", leggi: "La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.".
All'art. 4, comma 9, secondo periodo, anziche': "I frutti raccolti e destinati alla trasformazione industriale (pelati), devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica la cui capienza e' di circa Kg 25.", leggi: "I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va dai 25 ai 30 Kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, che non superino i 2,5 quintali.".
All'art. 4, comma 10, anziche': "La resa massima e' di circa 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato (pelato) puo' raggiungere valori normalmente superiori al 70%.", leggi: "La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.".
All'art. 4, e' depennato il seguente comma 11: "Tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, la regione Campania, sentito il parere delle organizzazioni professionali agricole e degli industriali, fissa annualmente entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria del Pomodoro S. Marzano.".
All'art. 4, al termine del comma 12, aggiunta di: " - pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole -
magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di
produzione.". All'art. 5, comma 1, punto 2, anziche':
"a) bacca prevalentemente biloba, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
c) assenza di peduncolo;
d) colore rosso tipico della varieta';
e) facile distacco della cuticola;
f) ridotta presenza di vuoti placentari;
g) pH non superiore a 4,50;
h) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;
i) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Sono ammesse le seguenti tolleranze:
al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto c): peduncoli: massimo l'1% dei frutti;
al punto d): area gialla fino ad un massimo di 2 c mq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto h) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20o C una tolleranza di -0,2.", leggi: "Standard 1:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale angolata;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Standard 2:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale tondeggiante;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).".
All'art. 6, comma 1, anziche': "La denominazione d'origine protetta - DOP - "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino designa i frutti interi ottenuti dalla pelatura di bacche....", leggi: "La denominazione d'origine protetta - DOP - "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche...".
All'art. 6, comma 2, primo trattino, anziche': "colore rosso, ragionevolmente uniforme con un rapporto a/b (misurato con colorimetro tristimolo impiegando una mattonella standard di riferimento con le seguenti caratteristiche L=25,9; a=28,5; b= 13,1 ) non inferiore a 2,2. La determinazione dovra' essere eseguita sul prodotto passato su setacci con luce di 0,4 mm ed opportunamente disaerato;", leggi: "colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato".
All'art. 6, comma 2, quinto trattino, anziche': "- essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non meno dell'80% degli altri casi;", leggi: "- essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;".
All'art. 6, comma 2, sesto trattino, anziche': "- residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 5%;", leggi: "- residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;".
All'art. 6, comma 2, ottavo trattino, anziche': "- il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi;", leggi: "- il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%.".
All'art. 6, comma 2, dopo il dodicesimo trattino, aggiunta del seguente trattino: "- e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico.".
All'art. 6, comma 2, a seguito dell'introduzione del pomodoro pelato a filetti, si rende necessaria l'integrazione dei relativi requisiti minimi, con conseguente sdoppiamento del testo, come di seguito riportato:
a) pomodori pelati interi: con tutti i requisiti minimi previsti e le relative modifiche sopra indicate per l'art. 6, comma 2;
b) pomodori pelati a filetti: gli stessi requisiti previsti per i pomodori pelati interi, tranne la parte relativa alla interezza dei frutti che e' la seguente:
pomodori pelati tagliati longitudinalmente a spicchi.
All'art. 7, anziche': "Il Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" -DOP- puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).
Le scatole devono essere di forma cilindrica con corpo cordonato e saldato elettricamente. Le caratteristiche indicative delle scatole devono essere le seguenti:
corpo grezzo e fondelli verniciati sui due lati.
Spessore della banda stagnata in mm:

|SPESSORE BANDA STAGNATA|COPERTURA BANDA STAGNATA FORMATO SCATOLE in g|in mm |in g/mq --------------------------------------------------------------------- 500 | Corpo 0,16 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------
| Fondello 0,18 |2,8/2,8 --------------------------------------------------------------------- 1.000 | Corpo 0,18 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------
| Fondello 0,20 |2,8/2,8 --------------------------------------------------------------------- 3.000 | Corpo 0,20 |D 11,2/2,8 ---------------------------------------------------------------------
| Fondello 0,29 |2,8/2,8

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto.", leggi: "Il Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" -DOP- puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).
Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.
All'art. 8, comma 3, anziche': "Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, dietro espressa autorizzazione concessa dalla regione Campania, dovranno includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...", leggi: "Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, dovranno includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...".
All'art. 8, comma 3, tra le indicazioni da riportare nell'etichetta, aggiunta di: "pomodori pelati a filetti;".
All'art. 8, comma 4, anziche': "Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (logo).", leggi: "Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (logo), di seguito descritto: Descrizione del logo:
Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura "Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino" e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.
Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano. Caratteristiche tecniche:
Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;
colori nominati:
c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;
c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;
c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;
c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;
c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;
c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;
c: l6 m: 7 y: 7 k: 0. ----> Vedere LOGO a Pag. 28 della G.U. <----
L'art. 9: "La regione Campania, direttamente o con l'ausilio di un'apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, provvedera' ad accertare la rispondenza del prodotto da trasformare e trasformato ai requisiti previsti dagli articolati del presente disciplinare.
Gli accertamenti delle caratteristiche del prodotto fresco possono essere eseguiti presso:
le aziende agricole, durante la fase di estrinsecazione del processo produttivo;
un centro di raccolta e/o presso lo stabilimento per la trasformazione, su di un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.
L'accertamento dei requisiti del prodotto trasformato, dovra' essere effettuato presso l'industria che lo ha prodotto, su di un campione prelevato secondo i criteri della campionatura previsti dalle vigenti leggi.
Inoltre, la regione Campania, tramite le proprie strutture tecniche, e' tenuta a verificare la consistenza delle superfici investite, i relativi riferimenti catastali e l'esatta ubicazione nel territorio dettagliato nell'art. 3, al fine di istituire un apposito albo dei terreni coltivati a pomodoro dell'ecotipo San Marzano che verra' aggiornato annualmente e pubblicato sul B.U.R.C.
Le richieste di inclusione nell'albo verranno prodotte direttamente dalle aziende agricole interessate, agli uffici regionali competenti per territorio.
Parimenti, la regione Campania, in collaborazione con le associazioni degli industriali conservieri, provvedera' ad istituire un apposito albo degli industriali trasformatori ricadenti nel territorio di cui al precedente art. 3, in possesso dei requisiti indispensabili per la produzione del "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" a denominazione di origine protetta - D.O.P. -. Tale albo verra' pubblicato sul B.U.R.C. ed aggiornato periodicamente. Alla regione Campania, inoltre, in via transitoria, nelle more che si costituisca il consorzio per la valorizzazione e la tutela del "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" a denominazione di origine protetta - D.O.P., sono demandati i seguenti compiti:
di gestire l'attuazione nonche' l'osservanza delle norme del presente disciplinare;
di provvedere alla tutela dell'albo dei terreni coltivati "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" D.O.P. con relativi dati catastali e del relativo aggiornamento;
di provvedere alla tenuta ed al relativo aggiornamento dell'albo dei trasformatori;
di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico della materia prima e del prodotto finito;
di sviluppare e diffondere il miglioramento delle tecniche di coltivazione;
di promuovere il miglioramento genetico della pianta ed in particolare della bacca;
di sviluppare la ricerca sulla rispondenza delle caratteristiche analitiche-composizionali, biochimiche e molecolari degli ecotipi San Marzano;
di provvedere alla salvaguardia ed alla conservazione del germoplasma degli ecotipi di pomodoro San Marzano nonche' alla loro selezione;
di avviare lo sviluppo di una politica sementiera degli ecotipi e delle linee migliorate del pomodoro San Marzano al fine di razionalizzare la produzione del materiale di propagazione (seme e piantine);
di promuovere il miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori;
di stabilire precise norme di qualita' attraverso parametri oggettivi derivanti da opportune attivita' di ricerca finalizzata, anche a rettifica dei parametri riportati negli articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare.", e' sostituito dal seguente testo: "Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della D.O.P. "Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino , sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.
Le aziende di trasformazione della D.O.P. "Pomodoro S. Marzano dell "agro sarnese-nocerino devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.".
L'art. 10: "Chiunque, servendosi delle diciture sopraddette produce, trasforma, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo una produzione di "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino :
senza aver ricevuto l'apposita autorizzazione;
che non corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare;
e' punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni.", e' soppresso. B) Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino".
Art. 1.
La denominazione di origine protetta (DOP) "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" e' riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.
 
Art. 2.
La denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvenga nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.
 
Art. 3.
Il pomodoro ottenuto dall'ecotipo S. Marzano o da linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate:
Provincia di Salerno:
L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio;
Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada S.S. 88 - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal Km 10 della statale 88 - localita' Cariti al di sopra della S.S. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 m al di sopra della strada S.S. 88, ad est dell'abitato di Origliano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccando - Stradina comunale Staccarulo e abitato Caprecano.
Comune di Fisciano: da localita' Baliano, i Tessitori, ad est del proprio confine al Km 12 della S.S. 88, segue limite comunale fino alla localita' piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, bivio strada Villa, La Sala, bivio strada Carpineta, localita' Cappuccino, borgo Penta, fino a localita' Bolano.
Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - centro abitato mercato San Severino - S.S. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - confine territorio Avellino - ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada S.S. nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino) - Costa - casa Lombardi.
Comune di Siano: da localita' Torello - limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello, comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da frazione S. Croce tutta la zona a sud della S.S. 266 fino a ricongiungersi con Codola.
Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.
Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - strada provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - strada provinciale Materdomini - casa Rinaldi - Pecorari - linea ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la S.S. 18 e torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confine con Cava dei Tirreni, comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della S.S. 18.
Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona n.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine provinciale.
Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.
Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani.
Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.
Provincia di Avellino:
Comune di Montoro Superiore: da sud - frazione di Caliano - strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad est verso cimitero - localita' Mercatello. Ad est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Caliano.
Comune di Montoro Inferiore: da sud - localita' piazza di Pandola seguendo limite prov.le verso est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con s.s. 88. Segue zona ovest s.s. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona ovest fino a ponte di Borgo - segue fino ad abitato Borgo - localita' Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.
Prosegue a sud per ponte Leone fino a ricongiungersi con piazza di Pandola.
Provincia di Napoli:
L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria la Carita', Striano.
Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada provinciale Gragnano - Pimonte - Castellammare - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.
Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare con inizio confine territorio Gragnano localita' Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a localita' Muscariello, devia a est verso localita' Tavernola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Sommozzariello.
Altri comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.
L'area sopraddetta e' riportata nella cartina della provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed e' stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a 125.000 che fanno parte integrante del presente disciplinare. Tutti i comuni sono inclusi nell'agro sarnese-nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.
La parte collinare o a basso rilievo e' naturalmente esclusa, non essendo irrigua.
 
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.
Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'agro sarnese-nocerino si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.
Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'agro sarnese-nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantita' di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.
L'idrologia del territorio e' molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondita'. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.
Circa il clima, l'agro sarnese-nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del nord e lo Scirocco del sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita' relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta il trapianto, di norma, si esegue nella prima quindicina del mese di aprile, pero' puo' protrarsi fino alla prima decade di maggio.
Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file.
La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E' vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.
La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.
I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza e' di circa kg 25. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, che non superino 2,5 quintali.
La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.
Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:
pomodori pelati interi: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;
pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.
 
Art. 5.
La pianta e le bacche del pomodoro ecotipo S. Marzano o linee migliorate di esso, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:
1) caratteristiche della pianta:
sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati;
fogliame ben ricoprente le bacche;
maturazione scalare;
bacche acerbe con "spalla verde";
2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:
standard 1:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale angolata;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone);
standard 2:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale tondeggiante;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 (+ -) 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:
al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto d): peduncoli: massimo l'l% dei frutti;
al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20o C una tolleranza di - 0,2.
 
Art. 6.
La denominazione d'origine protetta - DOP- "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5, punto 2), provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:
Pomodori pelati interi:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g - kg;
il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.
Pomodori pelati a filetti:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato (analizzato);
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
pomodori pelati tagliati longitudinalmente a spicchi; residuo ottico rifrattometrico netto a 20o C non inferiore al 4%;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20o C uguale o superiore al 6%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;
il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.
 
Art. 7.
Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino - DOP- puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D.R.F. (Doppia riduzione a freddo).
Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.
 
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.".
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.
Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:
pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino;
denominazione di origine protetta - DOP -;
pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;
il nome dell'azienda produttrice;
la quantita' di prodotto effettivamente contenuto in conformita' alle norme vigenti;
la campagna di raccolta e trasformazione;
la data di scadenza.
Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (logo) di seguito descritto: Descrizione del logo:
Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura "Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino" e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.
Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.
Caratteristiche tecniche:
Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;
colori nominati:
c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;
c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;
c: 4 m: 16 y 83 k: 0;
c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;
c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;
c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;
c: l6 m: 7 y: 7 k: 0. ----> Vedere LOGO a Pag. 32 della G.U. <----
I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
 
Art. 9.
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP "pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino", sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.
Le aziende di trasformazione della DOP "pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino" devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.
 
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