IL CONSIGLIO  Vista   la   relazione   dell'Ufficio   affari  giuridici  appresso riportata; Considerato  in  fatto.    L'A.G.I. Associazione imprese generali, ha inviato  una  segnalazione  relativa  alla  prassi, seguita da alcune stazioni  appaltanti,  di  imporre, ai fini della partecipazione alle gare,  la  sottoscrizione  di clausole di "incerta portata" aventi ad oggetto   l'attestazione   di   completezza  ed  eseguibilita'  della progettazione   relativa  ai  lavori  da  eseguire,  nel  particolare l'A.G.I.  si  riferisce  a dichiarazioni contenenti l'affermazione di aver  eseguito  uno  studio  approfondito  del  progetto  riguardante l'appalto  e "che esso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti  disposizioni in materia ed e' adeguato e sufficiente ai fini della  definizione  dei  dettagli costruttivi, progetto di cantiere", deve essere dichiarato inoltre che "l'opera puo' essere realizzata al prezzo offerto". Considerato  in diritto.   L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999,  prevede,  al  comma  2,  che "l'offerta da presentare  per  l'affidamento  degli  appalti e delle concessioni di lavori  pubblici  e'  accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti  attestano  di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso   il  computo  metrico,  di  essersi  recato  sul  luogo  di esecuzione  dei  lavori,  di  avere preso conoscenza delle condizioni locali,   della  viabilita'  di  accesso,  delle  cave  eventualmente necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonche'  di  tutte  le circostanze  generali  e  particolari  suscettibili di influire sulla determinazione   dei   prezzi,   sulle   condizioni   contrattuali  e sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto".  Alla  luce  di  tale norma risulta evidente che, come affermato con determinazione  n. 4/2001, in data 31 gennaio 2001, tutta l'attivita' progettuale  rientra  di norma nei compiti e nelle attribuzioni della stazione  appaltante,  pur  restando  consentito  all'appaltatore, in virtu' del principio civilistico della diligenza professionale, della natura  imprenditoriale  del  soggetto  esecutore,  del  possesso  di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A.,  "ma  nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento  compiutamente  definito  dall'amministrazione  e  da  essa approvato,  e  che,  ordinariamente,  le imprese conoscono in sede di gara".  Ove   poi   si   consideri   quanto  pure  affermato  nella  stessa determinazione   n.   4/2001,   sopra   citata   relativamente   alla "cantierizzazione"   e  cioe'  che  la  stessa  non  puo'  certamente consistere   nel   completamento  del  progetto  esecutivo,  ma  deve intendersi  come la produzione di quella documentazione elaborata per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e  piani  operativi,  (cioe'  l'attivita'  dell'impresa  che ha piena competenza  nel determinare l'organizzazione dei lavori), ne consegue necessariamente   che,   qualora  il  progetto  si  dovesse  rivelare effettivamente   inadeguato   in  fase  esecutiva,  sara'  lo  stesso committente che dovra' procedere alle relative modifiche.  Quanto sopra premesso non puo' che ribadirsi quanto affermato nella ripetuta  determinazione  n.  4/2001  e  cioe'  che "non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto  ovvero  l'assunzione  della  piena  responsabilita' tecnica dell'esecuzione   quale   che   sia  la  effettiva  esecutivita'  del progetto",  con  la  conseguenza  che  qualunque clausola riguardante dichiarazioni   richieste  per  la  partecipazione  a  gare,  il  cui contenuto  esuli  da  quanto  previsto  dall'art.  71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, risulta "tamquam non esset", non   risultando  peraltro  legittima  l'eventuale  esclusione  dalla procedura di gara per la mancata produzione di tali dichiarazioni, va da  se'  che  l'appaltatore  risulta  comunque responsabile (a titolo extracontrattuale e precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede,  anche  se  concretizzatisi  in  omissioni  e  reticenze  o  in assunzioni   di   responsabilita',   superficialmente  o  dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto. In base a quanto sopra considerato,                            Il Consiglio                              Delibera:  Qualunque   previsione   che   sposti   sull'impresa   appaltatrice l'assunzione  di  responsabilita'  circa  la  corretta  redazione del progetto  esecutivo,  laddove  la  predisposizione  di esso spetti al committente, costituisce clausola "tamquam non esset", fermo restando che    l'appaltatore    resta   comunque   responsabile   (a   titolo extracontrattuale o precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede,  anche  se  concretizzatesi  in  omissioni  e  reticenze  o  in assunzioni   di   responsabilta',   superficialmente   o  dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.  Risulta  illegittima  l'esclusione  dalla  procedura di gara per la mancata   produzione  di  dichiarazioni  richieste  nel  senso  sopra indicato.  Manda  all'Ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.    Roma, 6 giugno 2001                                                 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito  |