IL DIRETTORE GENERALE del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e l'organizzazione  del  Ministero  -  direzione generale delle risorse                 umane e delle professioni sanitarie  Vista  la  domanda  con  la  quale il sig. Vata Fatos ha chiesto il riconoscimento  del  titolo  di  infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle precedenti   conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  infermiere, conseguito nell'anno 2000 presso la facolta'  di infermeria dell'Universita' di Tirana (Albania) dal sig. Vata  Fatos,  nato  a  Kukes  (Albania)  il  giorno 23 agosto 1976 e' riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  Il sig. Vata Fatos e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 settembre 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |