Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 ottobre 2001
Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001 concernente misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;
Vista l'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001;
Visto il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, concernente "Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001;
Considerato che la presenza della blue tongue in determinate regioni, ha creato notevoli ostacoli alla movimentazione degli animali e che sussistono delle difficolta' per l'eliminazione della colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a trenta mesi negli stessi stabilimenti in cui e' avvenuta la macellazione;
Ritenuto necessario, dover modificare l'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, alla luce del sopracitato decreto-legge ed alla situazione epidemiologica italiana;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, e' abrogato.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 ottobre 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 289
 
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