Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001
Modificazioni al Regolamento.

Modificazioni al regolamento
Art. 1.
Modificazioni al Regolamento
1. All'articolo 5 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.";
c) i commi 6 e 7 sono abrogati;
d) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
"9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.".



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il
seguente:
"Art. 5 (Elezione degli altri componenti della
Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta
successiva si procede alla elezione di quattro Vice
Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla
propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i
Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che
ottengono il maggior numero di voti.
3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti
i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma
dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima
di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il
Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.
4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti
Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1,
ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al
Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri
Segretari.
4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al
comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il
rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle
opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari
della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente
del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.
Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare
il predetto rapporto decide inappellabilmente il
Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per
le elezioni di cui ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore
puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla
base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti
coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato
richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono il
maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.
(i commi 6 e 7 sono abrogati).
8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire
uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria
scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti
scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi,
con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'.
Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.
9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4,
4-bis e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare
diverso da quello al quale appartenevano al momento
dell'elezione, decadono dall'incarico".



 
Art. 2.
Modificazioni del Regolamento
a decorrere dalla XV legislatura
1. A decorrere dalla XV legislatura, l'articolo 5 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.".
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le modificazioni al Regolamento di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 ottobre 2001
Il Presidente: Pera

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 2)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il
12 ottobre 2001, a seguito della discussione svoltasi
presso la stessa Giunta il 5 luglio e il 10 ottobre 2001, e
successivamente esaminato nella medesima sede il 23 ottobre
2001.
Esaminato dall'Assemblea nelle sedute pomeridiana del
24 ottobre e antimeridiana del 25 ottobre 2001.
Approvato nella seduta antimeridiana del 25 ottobre
2001.
 
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