| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario) |  
| SENATO DELLA REPUBBLICA |  
| DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001 |  
| Modificazioni al Regolamento. |  
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                    Modificazioni al regolamento                               Art. 1.                    Modificazioni al Regolamento  1.  All'articolo  5  del  Regolamento,  sono  apportate le seguenti modificazioni:    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  "4-bis.  Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio  di  Presidenza  risulti  alterato il rapporto tra Senatori della   maggioranza   e   Senatori  delle  opposizioni  esistente  in Assemblea,  i  Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere  al  Presidente  del Senato che si proceda all'elezione di altri  Segretari.  Sul  numero  di  Segretari  da eleggere al fine di ripristinare   il   predetto  rapporto  decide  inappellabilmente  il Presidente,   sentita   la   Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi parlamentari.";    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di  cui  ai  commi 4  e  4-bis.  Ciascun Senatore puo' scrivere sulla propria  scheda  un  solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi  interessati.  Sono  eletti  coloro  che,  essendo iscritti ai Gruppi  che  hanno  avanzato  richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono  il  maggior  numero  di  voti,  limitatamente  a  uno  per Gruppo.";    c) i commi 6 e 7 sono abrogati;    d) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:  "9-bis.  I  Segretari  che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, entrino  a  far  parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale    appartenevano    al    momento    dell'elezione,    decadono dall'incarico.". 
                                         Avvertenza:              Il  testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al          solo  scopo  di  facilitare  la  lettura delle disposizioni          modificate,  delle  quali  restano  invariati  il  valore e          l'efficacia.          Nota all'art. 1.              - Il  testo  dell'art.  5  del  Regolamento del Senato,          cosi'  come  modificato dalla presente deliberazione, e' il          seguente:              "Art.   5   (Elezione   degli  altri  componenti  della          Presidenza).   -  1. Eletto  il  Presidente,  nella  seduta          successiva   si  procede  alla  elezione  di  quattro  Vice          Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.              2. Per  tali  votazioni,  ciascun Senatore scrive sulla          propria  scheda  due  nomi per i Vice Presidenti, due per i          Questori,  quattro  per i Segretari. Sono eletti coloro che          ottengono il maggior numero di voti.              3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti          i  Gruppi  parlamentari  costituiti  di  diritto,  a  norma          dell'art.  14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima          di  procedere  alle  votazioni  a  norma  del  comma 2,  il          Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.              4. Quando  nessun  componente di taluno degli anzidetti          Gruppi  risulti  eletto  nelle votazioni di cui al comma 1,          ciascuno  dei  Gruppi  medesimi ha diritto di richiedere al          Presidente  del Senato che si proceda all'elezione di altri          Segretari.              4-bis.  Qualora,  per  effetto delle elezioni di cui al          comma 4,  nel  Consiglio  di Presidenza risulti alterato il          rapporto  tra  Senatori  della maggioranza e Senatori delle          opposizioni  esistente  in Assemblea, i Gruppi parlamentari          della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente          del  Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.          Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare          il    predetto   rapporto   decide   inappellabilmente   il          Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi          parlamentari.              5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per          le  elezioni  di  cui  ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore          puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla          base  dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti          coloro  che,  essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato          richiesta  ai  sensi  dei  commi 4  e  4-bis,  ottengono il          maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.              (i commi 6 e 7 sono abrogati).              8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire          uno  o  due  posti,  ciascun  Senatore scrive sulla propria          scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti          scrive  un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi,          con  arrotondamento  per  eccesso delle frazioni di unita'.          Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.              9. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.              9-bis.  I  Segretari  che, eletti ai sensi dei commi 4,          4-bis  e  5,  entrino a far parte di un Gruppo parlamentare          diverso   da  quello  al  quale  appartenevano  al  momento          dell'elezione, decadono dall'incarico".
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|   |                                 Art. 2.                    Modificazioni del Regolamento                  a decorrere dalla XV legislatura  1. A  decorrere  dalla XV legislatura, l'articolo 5 del Regolamento e' sostituito dal seguente:  "Art.  5.  (Elezione  degli  altri  componenti della Presidenza). - 1. Eletto  il  Presidente,  nella  seduta  successiva si procede alla elezione  di  quattro  Vice  Presidenti,  di  tre  Questori e di otto Segretari.  2. Per  le  votazioni  di  cui  al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla  propria  scheda  due  nomi  per  i  Vice Presidenti, due per i Questori,  quattro  per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.  3. Nelle  elezioni  suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti,  ciascun  Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si  debbano  coprire  piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla  meta'  dei  posti  stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni  di  unita'.  Sono  eletti  coloro  che ottengono il maggior numero di voti.  4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.".  |  
|   |                                 Art. 3.                          Entrata in vigore  1. Le modificazioni al Regolamento di cui all'articolo 1 entrano in vigore  il  giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    Roma, 25 ottobre 2001                                                  Il Presidente: Pera
                           LAVORI PREPARATORI
            (Documento II, n. 2)              Presentato   dalla   Giunta   per   il  Regolamento  il          12 ottobre  2001,  a  seguito  della  discussione  svoltasi          presso la stessa Giunta il 5 luglio e il 10 ottobre 2001, e          successivamente esaminato nella medesima sede il 23 ottobre          2001.              Esaminato  dall'Assemblea  nelle sedute pomeridiana del          24 ottobre e antimeridiana del 25 ottobre 2001.              Approvato  nella  seduta  antimeridiana  del 25 ottobre          2001.  |  
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