Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001 |
Modificazioni al Regolamento. |
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Modificazioni al regolamento Art. 1. Modificazioni al Regolamento 1. All'articolo 5 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo."; c) i commi 6 e 7 sono abrogati; d) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.".
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 5 (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari. 2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. 4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. 4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per le elezioni di cui ai commi 4 e 4-bis. Ciascun Senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo. (i commi 6 e 7 sono abrogati). 8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 9. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico".
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| Art. 2. Modificazioni del Regolamento a decorrere dalla XV legislatura 1. A decorrere dalla XV legislatura, l'articolo 5 del Regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari. 2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.". |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. Le modificazioni al Regolamento di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 25 ottobre 2001 Il Presidente: Pera
LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 2) Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 12 ottobre 2001, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 5 luglio e il 10 ottobre 2001, e successivamente esaminato nella medesima sede il 23 ottobre 2001. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute pomeridiana del 24 ottobre e antimeridiana del 25 ottobre 2001. Approvato nella seduta antimeridiana del 25 ottobre 2001. |
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