Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 17 ottobre 2001, n. 80
Contabilita' standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (art. 9, regolamento CE 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolare AGEA 10 luglio 2001, n. 58.

Alle regioni:
assessorati agricoltura
ispettorati provinciali
Alle unioni e associazioni di
frantoiani
Ai frantoiani non aderenti ad
alcuna associazione di categoria
Alle unioni e associazioni degli
olivicoltori
Ai produttori olivicoli non
associati ad alcuna associazione di
categoria
All'Agecontrol S.p.a.
Il presente documento ha lo scopo di fornire taluni chiarimenti per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla circolare in oggetto, concernenti la tenuta della contabilita' di magazzino dei frantoi oleari riconosciuti, a decorrere dalla campagna 2001/2002. 1. Indicazioni operative di raccordo tra la precedente e la nuova contabilita' di magazzino.
A decorrere dall'inizio della campagna oleicola 2001/2002 i frantoi riconosciuti devono assicurare, oltre alla consueta compilazione dei certificati di molitura, la registrazione sui nuovi supporti contabili secondo le modalita' contenute nella circolare AGEA. In particolare:
sul registro giornaliero dell'attivita' di molitura (i dati e le informazioni richieste riguardano esclusivamente l'attivita' di molitura);
sul registro oli di oliva;
sul registro di scarico della sansa.
A tal fine e' necessario che i frantoi riconosciuti provvedano, al piu' tardi entro il 31 ottobre, al ritiro - presso gli uffici competenti - della nuova modulistica. I. Inizio attivita' prima del 1 novembre.
Qualora la data di inizio dell'attivita' di molitura (ricezione delle olive) sia anticipata rispetto al 1 novembre, i frantoi dovranno provvedere per tempo al ritiro della modulistica o, in mancanza, a richiedere all'ufficio territoriale competente l'autorizzazione all'utilizzo di corrispondenti registri provvisori, al fine di assicurare l'annotazione partitaria e giornaliera delle operazioni di molitura e delle eventuali movimentazioni di olio e di sansa prevista dalla normativa vigente. Chiarimenti sulla tenuta del registro oli di oliva.
Al riguardo si precisa che il frantoio deve provvedere alla registrazione, sul precedente modello del registro oli, dei movimenti di olio avvenuti nel periodo che precede l'inizio delle lavorazioni, mentre i movimenti di olio avvenuti dalla data di inizio lavorazioni devono essere annotati solo sul nuovo modello del registro oli.
Se ad esempio le lavorazioni sono iniziate il 15 ottobre ed il frantoio ha effettuato nello stesso mese vendite di olio prima di tale data, deve registrare queste ultime ancora sul vecchio modello del registro oli, mentre le movimentazioni di olio effettuate dal 15 ottobre dovranno essere annotate solo sul nuovo modello del registro oli.
In relazione alla campagna 2001/2002, la prima registrazione da effettuare su detto nuovo registro consistera' nell'indicare - nella casella di giacenza di inizio mese - la quantita' di olio giacente in frantoio all'inizio della giornata in cui si avvia l'attivita' di molitura. In tal caso la giacenza di inizio mese e' da intendersi come giacenza alla data di inizio attivita'. Chiarimenti sugli obblighi di comunicazione del registro oli di oliva e della dichiarazione riepilogativa mensile.
Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'attivita' di molitura, il frantoio deve inviare alle competenti amministrazioni sia la copia delle pagine del registro oli (vecchio modello) recanti le registrazioni dei movimenti effettuati nel periodo del mese che precede la data di inizio attivita', che le pagine del registro oli (nuovo modello) in cui ha annotato - oltre al riporto della giacenza di olio alla data in cui hanno inizio le operazioni di molitura - anche le movimentazioni successive a tale data ed i corrispondenti totali di periodo.
Inoltre, il frantoio deve anche compilare e trasmettere agli enti competenti, con riferimento al periodo - dello stesso mese - precedente la data di inizio lavorazioni la dichiarazione riepilogativa mensile vecchia modulistica) recante, tra l'altro, la giacenza di olio ad inizio mese ed i totali (parziali) delle quantita' di olio movimentate fino alla data di inizio dell'attivita' di molitura. II. Ulteriori precisazioni. Tenuta della contabilita'.
In conformita' con la regolamentazione comunitaria, ogni frantoio riconosciuto deve sottostare agli obblighi del regolamento (CE) n. 2366/98. Ne consegue che, in particolare, se il frantoio riconosciuto decide di non esercitare l'attivita' molitoria durante una campagna, ha l'obbligo di tenere aggiornata la contabilita' standardizzata di magazzino (registro oli) e di inviare, secondo le modalita' prescritte, i corrispondenti estratti mensili.
Pertanto, si rinnova la necessita' che tutti i frantoi riconosciuti provvedano a ritirare la modulistica standardizzata presso i competenti uffici territoriali, in particolare il registro oli da parte di tutti i frantoi che detengono ancora scorte di olio e che prevedono di non esercitare l'attivita' di molitura. 2. Contabilita' di magazzino informatizzata.
Premesso che la normativa vigente non prevede alcun obbligo, per i frantoi, di informatizzare la contabilita' di magazzino, e' tuttavia facolta' degli operatori ricorrere alle strumentazioni informatiche per la tenuta di detta contabilita'. A) Registro degli oli e registro di scarico della sansa.
Considerato che, nel caso di contabilita' informatizzata, l'utilizzo della modulistica prevista puo' comportare una errata collocazione dei dati nei corrispondenti campi e risultare pertanto inattendibile, e' necessario fornire ulteriori indicazioni:
i frantoi informatizzati possono riprodurre copia (in formato identico a quello dell'esemplare ricevuto) dei predetti registri contenente soltanto la testata, cioe' i dati identificativi del frantoio ed il codice a barre, lasciando quindi in bianco la rimanente parte del modello, provvedendo alla loro vidimazione presso l'ufficio competente;
la stampa giornaliera - conforme alle disposizioni gia' impartite - riguardera' tutte le operazioni avvenute nel giorno che completano una o piu' pagine dei registri;
le operazioni avvenute nella medesima giornata, la cui annotazione non sarebbe sufficiente al completamento di una pagina, ferma restando l'obbligatorieta' di registrazione nel sistema informatizzato, non saranno inviate in stampa al termine della giornata, ma stampate non appena il numero di operazioni e' tale da rendere possibile il completamento della pagina, e comunque a fine mese;
in relazione alle operazioni, memorizzate a sistema ma non ancora stampate, come sopra descritto, si precisa che - qualora il frantoio sia soggetto ad un accesso ispettivo dovra' - comunque - essere garantita l'immediata stampa di dette operazioni sui registri standardizzati. B) Certificati di molitura (modelli F).
Per i frantoi con contabilita' informatizzata, la stampa dei modelli F deve essere garantita al termine dell'operazione di molitura ed al piu' tardi entro le ore 24 del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione stessa. Le informazioni relative alle partite di olive entrate ma non ancora lavorate, ferma restando l'obbligatorieta' di registrazione nel sistema, devono essere resi disponibili - anche tramite stampa in carta libera - su richiesta dell'organo di controllo e devono trovare riscontro nella relativa documentazione ufficiale. C) Registro giornaliero dell'attivita' di molitura.
Tenuto conto dell'esiguita' dell'onere derivante dall'unica registrazione giornaliera e della mancanza di documentazione di supporto di talune informazioni previste (n. ore di attivita' lavorativa e lettura del contatore ad inizio giornata), i frantoi con contabilita' informatizzata sono tenuti comunque all'annotazione giornaliera sul registro rilasciato dall'amministrazione competente. 3. Registro giornaliero dell'attivita' di molitura. Chiarimenti sulle indicazioni relative alla lettura del contatore ad inizio giornata.
Ferme restando le indicazioni impartite nel caso in cui il consumo elettrico relativo all'attivita' complessiva di molitura delle olive sia rilevabile da un unico contatore elettrico, di seguito vengono fornite ulteriori istruzioni qualora il consumo elettrico sia rilevabile da piu' di un contatore elettrico, con particolare riferimento alle casistiche maggiormente ricorrenti. a) Frantoio che dispone di due o piu' linee di lavorazione ciascuna delle quali dotata di un proprio contatore:
1. contatori con medesimo valore di costante K. In questi casi e' sufficiente trascrivere nell'apposita colonna del registro giornaliero dell'attivita' di molitura il valore ottenuto dalla somma dei valori delle letture dei singoli contatori. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture: Contatore linea A |Contatore linea B Costante K = 1 |Costante K = 1 Lettura 1234 |Lettura 325
sul registro giornaliero va riportato il valore 1559 (1234 + 325).
2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore linea A |Contatore linea B Costante K = 1 |Costante K = 10 Lettura 1234 |Lettura 325
la lettura del contatore della linea B deve essere trasformata in consumo, moltiplicando la stessa per la corrispondente costante K (325 x 10 = 3250). Si procede, quindi, come nel caso a.1. Sul registro giornaliero va riportato il valore 4484 (1234 + 3250) e nello spazio riservato alla costante K del contatore il valore k = 1. b) Frantoio che ha provveduto a installare un contatore cosiddetto "di defalco" o "di sottrazione". In tal caso il contatore generale registra i consumi sia dell'impianto di molitura che delle ulteriori utenze estranee all'attivita' di molitura, mentre il sotto contatore registra esclusivamente i consumi relativi alle altre utenze.
1. Contatori con medesimo valore di costante K. In questi casi e' sufficiente trascrivere nell'apposita colonna il valore ottenuto sottraendo alla lettura rilevata sul contatore generale quella del contatore di defalco. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture: Contatore generale |Contatore di defalco Costante K = 1 |Costante K = 1 Lettura 6236 |Lettura 325
sul registro giornaliero va riportato il valore 5911 (6236 - 325).
2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture: Contatore generale |Contatore di defalco Costante K = 1 |Costante K = 10 Lettura 6236 |Lettura 325
la lettura del contatore di defalco deve essere trasformata in consumo, moltiplicando la stessa per la corrispondente costante K (325 x 10 = 3250). Si procede, quindi, come nel caso 1. Sul registro giornaliero va riportato il valore 2986 (6236 - 3250) e, nel caso in specie, nello spazio riservato alla costante K del contatore il valore k = 1. 4. Registro degli oli. Vendite a privati consumatori.
Fermo restando l'obbligo di emettere e conservare la documentazione attestante l'uscita di ciascuna partita di olio ceduta a privati consumatori (bollette, scontrino/ricevuta fiscale, annotazioni sul registro dei corrispettivi), si precisa che le disposizioni gia' impartite a mezzo della circolare in oggetto sulle modalita' di annotazione sul registro in parola di tali vendite, devono intendersi riferite alle sole cessioni di olio inferiori a 50 litri. Tuttavia, al fine di semplificare gli oneri derivanti dalla trascrizione, in detto registro, di tali operazioni e' possibile - a fronte di piu' vendite nella medesima giornata - effettuare un'unica registrazione riepilogativa giornaliera relativa alla quantita' complessiva di olio ceduto in tale modo.
A tal fine si deve indicare nel registro degli oli il giorno in cui avvengono le vendite, specificando la causale "CE"; nella parte riservata al soggetto cedente o destinatario va riportata la dizione "privato consumatore"; nella colonna delle quantita' uscite, la corrispondente quantita' complessiva di olio uscita nella giornata; come tipo soggetto "AD" e come tipo uscita "A" (vendite inferiori a 50 litri). Passaggi ad altra attivita'.
Come indicato nella circolare AGEA in oggetto, per le quantita' di olio in "uscita" e' previsto, fra gli altri, il codice causale "PC" per le cessioni interne (passaggi) ad altre attivita in contabilita' separata ai fini I.V.A.
Tenuto conto che in passato non e' stata uniformemente interpretata tale disposizione e considerato che l'opzione per la contabilita' separata ai fini I.V.A., puo' essere esercitata - ai sensi della vigente normativa fiscale - dalle imprese interessate con decorrenza solo dall'inizio dell'anno (in particolare, quindi, dal 1 gennaio 2002), e' consentito in via transitoria che il codice "PC" per le cessioni interne (passaggi) ad altre attivita' possa essere utilizzato fino al 31 dicembre 2001 anche in presenza di una contabilita' giornaliera separata, ancorche' non ai fini I.V.A., purche':
tale contabilita' separata sia gia' stata posta in essere per il 2001;
consenta la rilevazione dei movimenti di olio entrato ed uscito con riferimento almeno alla quantita' di prodotto ed ai soggetti cedenti o destinatari;
contenga l'indicazione degli estremi dei documenti attestanti le operazioni di carico/scarico (DDT, fatture, ...);
le registrazioni delle movimentazioni decorrenti da inizio campagna 2001/2002 siano annotate su registri preventivamente vidimati;
l'impresa adotti a decorrere dal 1 gennaio 2002 la contabilita' separata ai fini I.V.A. con tutti gli obblighi ad essa connessi. 5. Modelli esemplari nuova modulistica.
In considerazione di talune esigenze tecniche, emerse nella fase di adattamento tipografico della modulistica prevista nella circolare in oggetto, si e' reso necessario variare il numero delle righe, contenute in ciascun modello, e spostare alcuni campi dati. Modifiche puramente formali che, comunque, non incidono sulle modalita' di tenuta e compilazione degli stessi di cui, pertanto, si allegano nuovi modelli esemplari.
Roma, 17 ottobre 2001
Il direttore dell'area: Migliorini
 
----> Vedere ALLEGATO da Pag. 25 a Pag. 27 della G.U. <----
 
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