Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 giugno 2001
Revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 379 del comune di Mugnano di Napoli.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore del ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone: 1) Revoca della concessione n. 379 per l'esercizio dell'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa.
La concessione n. 379 del comune di Mugnano di Napoli (Napoli), assegnata alla ditta Cesarano Attilio, con sede in via Luigi Sturzo, n. 5, Calvizzano (Napoli), e' revocata. Motivazioni del provvedimento.
Con nota n. 2000/0025332/FOR/U del 5 ottobre 2000 l'U.N.I.RE. ha comunicato che l'agenzia ippica di Cesarano Attilio, aggiudicataria della concessione n. 379 per l'esercizio delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore nazionale sulle corse dei cavalli nel comune di Mugnano di Napoli (Napoli), non aveva effettuato i dovuti versamenti a favore dell'ente.
Il mancato versamento delle suddette quote di prelievo configura la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dall'art. 11, comma 1, lettera c), della convenzione che accede alla concessione, i quali prevedono la pronuncia di decadenza o di revoca della concessione qualora il concessionario commetta violazioni delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 169/1998 o della normativa tributaria.
Conseguentemente, con nota n. III/2/245446/2000 del 27 novembre 2000, l'Amministrazione ha contestato al concessionario suddetto la mancata effettuazione dei versamenti dovuti all'U.N.I.R.E., e lo ha invitato a sanare il debito, facendo presente che, in caso contrario sarebbe stato sospeso il collegamento telematico e sarebbe stato avviato il procedimento diretto a dichiarare la decadenza dalla concessione suddetta.
Poiche' a tale nota non e' mai seguito riscontro da parte del concessionario e da controlli effettuati risulta che persiste l'inadempimento, in data 20 marzo 2001 la SO.GE.I. S.p.a. e' stata invitata a sospendere il collegamento telematico con l'agenzia. La sospensione del collegamento e' avvenuta in data 21 marzo 2001.
Da controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale risulta, inoltre, che a decorrere dal 23 novembre 2000 e, fino al 18 gennaio 2001 il concessionario, contrariamente all'obbligo assunto ai sensi dell'art. 3, lettera f), della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione finanziaria ha sospeso, senza autorizzazione, il servizio di accettazione delle scommesse.
Nella descritta fattispecie, pertanto, si e' realizzata l'ipotesi prevista dal comma 1, punto b), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dagli articoli 10, comma 2 e 11, comma 1, lettera b), della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, secondo cui le amministrazioni concedenti dichiarano la revoca in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore, e ne hanno la facolta' qualora la sospensione non autorizzata dell'attivita' perduri per piu' di trenta giorni.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto - attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento:
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 (articoli 2, comma 1 e 12);
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 15 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - parte prima, n. 40, del 18 febbraio 1999;
decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;
bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte seconda - dell'11 maggio 1999, n. 108;
decreto del Ministero delle finanze del 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - parte prima, n. 228, del 28 settembre 1999.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2001

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Romano
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore del Ministero
delle politiche agricole e forestali
Rigillo
 
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