Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2001
Modalita' di versamento delle somme dovute dai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle Entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone: 1. Ambito di efficacia.
1.1 Il presente provvedimento si applica ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale di cui al comma 1 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e riguarda le somme ancora dovute, anche se riscuotibili mediante ruolo, oggetto di sospensione del pagamento per effetto dei relativi provvedimenti agevolativi, con esclusione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. La prevista maggiorazione del quindici per cento si calcola sulla differenza fra quanto originariamente dovuto e quanto eventualmente versato a titolo di capitale ed interessi prima del 1 gennaio 2001. In relazione ai ruoli che hanno usufruito della sospensione della riscossione a seguito degli eventi sismici, gli importi sui quali si calcola la maggiorazione sono quelli riportati sulla cartella di pagamento, al netto di quanto gia' pagato prima del 1 gennaio 2001, degli eventuali sgravi parziali spettanti e dei compensi del concessionario. 2. Modalita' di versamento.
2.1 Il debitore versa, distintamente per ciascun periodo d'imposta regolarizzato, entro il 28 dicembre 2001, le somme indicate al punto 1.1, con la maggiorazione del quindici per cento, secondo le ordinarie modalita' stabilite per ciascuna di esse, utilizzando la modulistica prevista per i versamenti ed i codici-tributo in vigore ed indicando come periodo di riferimento, laddove richiesto, l'anno per il quale il versamento in sanatoria viene effettuato.
2.2 La maggiorazione del quindici per cento e' versata cumulativamente col capitale.
2.3 In caso di versamento rateale, disciplinato dal comma 3 dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000, gli interessi legali sono calcolati dal debitore, su ciascuna rata successiva alla prima, in rapporto al numero dei giorni intercorrenti fra il 28 dicembre 2001 e la data di versamento della rata, applicando il tasso o i tassi in vigore in tale periodo. Gli stessi sono versati cumulativamente con la rata alla quale si riferiscono. 3. Somme gia' iscritte a ruolo.
3.1 In relazione alle somme gia' iscritte a ruolo indicate al punto 1.1, il debitore versa entro il 28 dicembre 2001, direttamente al concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, gli importi ancora dovuti, con la maggiorazione del quindici per cento.
3.2 Il debitore puo' avvalersi direttamente anche della speciale dilazione disciplinata dal comma 3 dell'art. 138, della legge n. 388 del 2000, con l'applicazione degli interessi legali secondo le modalita' di cui al punto 2.3.
3.3 Il concessionario della riscossione riceve il versamento determinato dal debitore e lo imputa al ruolo oggetto di sanatoria secondo la volonta' manifestata dallo stesso debitore. La maggiorazione del quindici per cento e gli interessi legali sono dal concessionario trattati come gli interessi per dilazione del pagamento e sono imputati in rapporto proporzionale rispetto ai carichi del ruolo regolarizzati. 4. Comunicazione all'ente impositore.
4.1 Entro venti giorni dal pagamento in unica soluzione o della prima rata il soggetto che lo ha eseguito consegna al competente ufficio dell'ente impositore una copia della prova dell'avvenuto versamento unitamente ad una comunicazione nella quale e' indicata la singola posizione che si intende regolarizzare, con la specificazione degli elementi in base ai quali e' stato determinato l'importo versato, nonche', in caso di versamento rateale, il numero di rate semestrali di uguale importo prescelto entro il limite massimo di dieci. La predetta documentazione puo' essere anche spedita nello stesso termine mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzando un'ordinaria busta chiusa, sulla quale va riportata la dicitura "sanatoria legge n. 388/2000, art. 138".
4.2 Venuto a conoscenza del versamento in unica soluzione o dei versamenti rateali, l'ente impositore adotta senza ritardo i provvedimenti relativi al credito conseguenti al comportamento del debitore di regolarizzazione della sua posizione. Tali provvedimenti, se necessario, sono adottati anche in sanatoria e, per quanto concerne i ruoli, anche nei rapporti con il concessionario della riscossione. Motivazioni.
L'art. 138 della legge finanziaria per l'anno 2001, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, prevede che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al quindici per cento, entro il 28 dicembre 2001. E' possibile anche il versamento dilazionato fino ad un massimo di dieci rate semestrali di uguale importo. In tal caso entro la detta data va versata la prima rata. Le successive vanno maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento e, quindi, l'effetto sanante della regolarizzazione si realizzano col solo versamento tempestivo di tutti gli importi previsti.
In esecuzione del citato art. 138 occorre stabilire le modalita' di versamento delle somme di cui si tratta.
Per esigenze di semplificazione con il presente provvedimento non vengono introdotte modalita' straordinarie di versamento.
Questa scelta e l'assenza dell'obbligo di presentazione di un'istanza di regolarizzazione rendono opportuna, nell'interesse dello stesso debitore, la previsione della consegna o spedizione all'ente creditore della prova dell'avvenuto versamento, con la specificazione della posizione che forma oggetto di regolarizzazione.
Il presente provvedimento si applica a tutti i versamenti che hanno beneficiato delle sospensioni della riscossione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, dell'art. 138 citato, con esclusione dei contributi e premi dovuti direttamente agli enti previdenziali, in quanto il comma 7 del citato art. 138 prevede che per essi le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori.
Dalla sanatoria non sono escluse le entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
Per quanto concerne i carichi iscritti a ruolo che hanno usufruito della predetta sospensione della riscossione si rende necessario aggiungere alcune modalita' specifiche. In particolare, si prevede l'obbligo di versamento degli importi determinati dall'interessato solo presso lo sportello del concessionario, in modo da evitare, nell'imputazione degli stessi, errori che potrebbero incidere sugli effetti sananti voluti dal soggetto iscritto a ruolo.
Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, (art. 2, comma 1), come modificato dalla delibera 3 maggio 2001, n. 22.
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale e' stata disposta, tra l'altro, l'operativita' delle agenzie fiscali, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Art. 138, concernente disposizioni relative a eventi calamitosi, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale e' stata approvata la finanziaria per il 2001, ed, in particolare, il comma 6, il quale prevede che con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme di cui al precedente comma 1, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, che cosi' dispone: "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell' art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 28 dicembre 2001".
Ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135 del 10 giugno 1992, n. 179 del 31 luglio 1992 e n. 26 del 2 febbraio 1993, con le quali sono stati sospesi fino al 31 luglio 1993 taluni termini in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
Art. 4, recante: "Proroga dei termini", del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
Decreto del Ministro delle finanze 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, concernente le modalita' di riscossione delle ritenute alla fonte sospese a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
Decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, concernente il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
Decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, concernente provvidenze per i soggetti residenti nella Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990;
Art. 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed in particolare:
a) il comma 2, il quale dispone che: "I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data";
b) il comma 3, il quale dispone che: "Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993...".
Art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2001
Il direttore: Romano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone